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D E L I B E R A
1) Di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 2008 nel modo seguente:
ABITAZIONE PRINCIPALE : Aliquota 6 per mille
(ex c.2 art. 10 regolamento Detrazione EURO 103,29
disciplina I.C.I.)
ALTRI IMMOBILI DIVERSI
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE : Aliquota 7 per mille
ABITAZIONE LOCATA
(art.4 D.L.437/96 conv.
in L. 556/96)
CON CONTRATTO REGISTRATO
A UN SOGGETTO CHE LA
UTILIZZI COME ABITAZIONE
PRINCIPALE : Aliquota 7 per mille
ABITAZIONE CONCESSA IN USO
GRATUITO,A TITOLO DI ABITA-
ZIONE PRINCIPALE, A PARENTI
IN LINEA RETTA FINO
AL PRIMO GRADO : Aliquota 7 per mille
(ART.10 COMMA 2 REGOLAMENTO Detrazione EURO 103,29
DISCIPLINA I.C.I.)
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE
DA FAMIGLIE CON SOGGETTI IN
SITUAZIONE DI HANDICAP RICONOSCIUTO
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA
LEGGE 104/92 ED ACCERTATO AI SENSI
DELL’ART. 4 DELLA STESSA LEGGE.
L’AGEVOLAZIONE E’ INDIPENDENTE DAL
REDDITO COMPLESSIVO DELLA FAMIGLIA.
IL SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
DEVE ESSERE PRESENTE ALL’INTERNO
DELLA GAMIGLIA ANAGRAFICA: Aliquota 5 per mille
2) Di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale
anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con
attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote
previste per la stessa abitazione principale con le limitazioni
fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili;
3) Di dare atto che l'articolo 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 testualmente recita:
"All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5.
L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare
ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
"2 ter: L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
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