L’Ufficio Tributi del Comune di BARBARA al fine di offrire una corretta informazione predispone la presente nota con le principali disposizioni che permettono di adempiere nel modo migliore al versamento dell’I.C.I. per l’anno 2009.
Cosa è cambiato?
Nell’anno 2009 ai sensi del D.L.93/2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza.
Tale pertinenza dovrà essere ubicata nello stesso edificio o nel complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale max. 200 mt. in linea d’aria).
Per unità immobiliare del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4,80 % e la detrazione prevista pari ad € 103,29 come previsto dall’art. 8 commi 2 e 3, del citato decreto.
L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6 comma 3-bis (il soggetto passivo che in seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- 6 per mille aliquota ordinaria;
- 7 per mille per gli immobili non locati (tenuti a disposizione) e relative pertinenze .
Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
1. Sono considerate parti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto: sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
2. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate.
3. Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risultano locate.
4. Abitazioni concesse dal proprietario(senza detrazione) in uso gratuito ai parenti di primo e secondo grado da certificare con apposita dichiarazione (art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) da consegnarsi entro il 16 Giugno di ciascun anno all'Ufficio Tributi.
Scadenze
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3,75 % dell’imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;
- 6% dell’imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento.
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.
Nell’ anno 2009, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, verificatosi nel corso dell’anno 2008, attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Per maggiori chiarimenti consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione su modello ministeriale (gli appositi modelli e relative istruzioni sono a disposizione gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune) oppure scaricabili dal sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it
Informazioni sul sito: www.webifel.it