ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/03/2008

3) Confermare, per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 4,5 per mille e con una detrazione d'imposta di 129 euro per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

4)Confermare anche per l'anno 2008 per le giovani coppie che dall'anno 2004 e seguenti hanno trasferito la residenza nell'unica casa di proprietà e massimo n. 1 pertinenze la detrazione di euro 258,23 se almeno uno dei due componenti la coppia aveva un'età inferiore ai 40 anni alla data del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui hanno trasferito la residenza ed il reddito fiscale complessivo lordo relativo all'anno di trasferimento della residenza stessa non superiore ai 30.000,00 euro. Per poter usufruire delle maggiore detrazione deve essere tuttavia presentata denuncia di variazione da parte del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento unitamente ad autocertificazione attestante l’esistenza delle richieste condizioni. La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti comporta la decadenza del beneficio previsto e l’ufficio provvede al recupero della differenza d’imposta, della sanzione e degli interessi.

 Il beneficio può essere goduto per un periodo massimo di 5 anni di imposta.

 

5)Confermare la detrazione per abitazione principale a euro 150,00 per tutti i titolari della sola abitazione principale e massimo n. 1 pertinenze con un reddito fiscale complessivo lordo relativo al precedente periodo d'imposta non superiore a euro 8.250,00 se singoli, euro 13.000,00 se coniugi, più euro 1.000,00 per ogni figlio a carico. Si specifica che qualora il nucleo familiare comprenda componenti, diversi dai coniugi, con redditi propri, l'agevolazione non verrà concessa se il totale del reddito familiare supera 13.000,00 più le maggiorazioni per i figli. Per poter usufruire delle maggiore detrazione deve essere tuttavia presentata denuncia di variazione da parte del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento unitamente ad autocertificazione attestante l’esistenza delle richieste condizioni. La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini stabiliti comporta la decadenza del beneficio previsto e l’ufficio provvede al recupero della differenza d’imposta, della sanzione e degli interessi.

 

 

6) Dare atto che tra le modalità di riscossione dell'Ici previste dall'art. 8 del Regolamento Comunale vigente, rientra anche il pagamento con il modello F-24, come previsto dal comma 55 dell'art. 34 del DL 4 luglio 2007, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.