ESTRATTO DELLA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27.04.2007 AVENTE A D OGGETTO: <>

 

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OMISSIS

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2) determinare,a parziale modifica della precedente deliberazione consiliare n. 10 del 13.03.2007, le aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2007, come di seguito indicato:

 

- 5 per mille per le abitazioni principali e le unità immobiliari indicate all'articolo 7 del vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 28.12.2001;

 

- 5 per mille per le prime case anche se non abitate, comprese le pertinenze, purché il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento sia residente nel Comune di Sassoferrato;

 

- 5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed a collaterali entro il secondo grado, con esclusione del beneficio della detrazione.

Il contribuente ha l'onere di presentare all'ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'avvenuta concessione in uso gratuito, avvalendosi dell'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente; il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione; tale dichiarazione è valida anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni, mentre il contribuente dovrà comunicare la perdita dei presupposti per usufruire del beneficio in sede di comunicazione annuale ICI relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione;

 

- 5 per mille per i fabbricati in relazione ai quali sono stipulati contratti di affitto a canone agevolato per uso abitativo ai sensi della L. n. 431/1998;

Il contribuente ha l'onere di presentare all'ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla avvenuta stipula del contratto di affitto a canone concordato, avvalendosi dell'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente; il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione; tale dichiarazione è valida anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni, mentre il contribuente dovrà comunicare la perdita dei presupposti per usufruire del beneficio in sede di comunicazione annuale ICI relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione;

 

- 5 per mille per le aree fabbricabili ai sensi del Piano regolatore Generale (PRG) per le quali non siano stati adottati gli strumenti attuativi del medesimo;

 

- 7  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili;

 

- detrazione per le abitazioni principali: Euro 103,29;

 

- detrazione per abitazione principale pari a Euro 206,58 per quei soggetti passivi che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)                  il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento esclusivamente della abitazione principale;

b)                  l'abitazione non deve essere classificata nelle categorie A1 - abitazioni signorili, A7 - abitazioni villini, A8 - abitazioni in ville, A9 - castelli, palazzi di pregio artistico;

c)                  il reddito fiscale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare di convivenza non risulti superiore ai seguenti limiti:

- n.1 persona:               Euro 7.000,00              

- n.2 persone:               Euro 14.000,00                                        

- n.3 persone:               Euro 15.500,00            

- n.4 persone:               Euro 17.000,00                                   

- n.5 persone:               Euro 18.500,00

- n.6 persone:               Euro 20.000,00  

- n.7 o più persone:       Euro 21.500,00                                                

Per usufruire della detrazione, il contribuente ha l'onere di presentare all'ufficio Tributi, a pena di esclusione dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti sopra elencati, entro il termine di presentazione della comunicazione I.C.I. relativa all'anno cui si riferisce l'agevolazione; ai fini della determinazione del reddito fiscale del nucleo familiare, si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi se non intervengono variazioni, mentre il contribuente dovrà comunicare la perdita dei presupposti per usufruire del beneficio in sede di comunicazione annuale ICI relativa all'anno di intervenuta variazione.

 

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OMISSIS

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