ESTRATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N.11 DEL 30/04/2010
ALIQUOTE ICI ANNO 2010
Aliquota base 7 per mille
A decorre dall�anno 2008 � esclusa dall�imposta comunale sugli immobili, l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall�art. 8,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92 (vedasi D.L. n.93/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.124 del 28/05/2008)
Unit� immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille
Detrazione abitazione principale. Euro 180,00
Detrazione abitazione principale per i soggetti passivi che nell�anno 2010 si siano trovati in situazione di mobilit�,
cassa integrazione straordinaria o disoccupazione per un periodo pari o superiore a sei mesi; la maggior detrazione si
applica anche nell�ipotesi in cui tali situazioni ricorrano a carico di componenti il nucleo familiare del soggetto
passivo, cos� come ricavabile dai dati del servizio anagrafe.
Per beneficiare dell�ulteriore detrazione i soggetti passivi dovranno presentare, entro il termine del pagamento
dell�imposta a saldo, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la ricorrenza di tali requisiti
Euro 220,00
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivit� la costruzione e l'alienazione di immobili.
4 per mille per un
periodo di tre anni;
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell�art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.
4 per mille per un
periodo di tre anni;
Unit� immobiliari destinate ad abitazione, mantenute nella disponibilit� del soggetto passivo e non locate. 7 per mille
Unit� immobiliari destinate ad abitazione, mantenute nella disponibilit� del proprietario e non locate, qualora non
risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;
8 per mille
Unit� immobiliari (appartenenti ad ogni gruppo catastale) locate, alla data di scadenza di pagamento della prima
rata di imposta, con contratto registrato.
6,5 per mille
Unit� immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale con contratti concordati ai sensi
dell�art.2, comma 3, della legge 9.12.1998 n.431, registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di
imposta.
4 per mille
Unit� immobiliari strumentali, classificati nella categoria C/3 e nelle categorie D e utilizzati per l�esercizio di
impresa del soggetto passivo
5,5 per mille
Unit� immobiliari classificate nella categoria C/1 ed utilizzate per l�esercizio di impresa del soggetto passivo 6,5 per mille
E� da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazione
Euro 180,00
Aliquota agevolata ridotta di 0,5 punti millesimali, per un periodo di 3 anni, rispetto all�aliquota prevista per le singole fattispecie di
fabbricati imponibili, da applicare alle unit� immobiliari che abbiano installato e reso funzionante alla data del versamento
dell�imposta a saldo uno dei seguenti impianti: a) impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianto solare
fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; c) impianto a cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria.
Per beneficiare dell�agevolazione i contribuenti dovranno presentare, entro il termine per il pagamento dell�imposta a saldo, apposita
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante l�installazione e l�utilizzo degli impianti predetti, allegando
certificazione del tecnico incaricato all�installazione degli impianti medesimi
Resta inteso che per l'immobile concesso in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale si applica
l'aliquota ordinaria del 7 per mille non estendendosi agli stessi le agevolazioni previste per l'abitazione principale
Aliquota pari al 4 per mille, per un periodo di tre anni, per gli immobili censiti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D destinati all�esercizio
di nuove imprese commerciali, artigianali, industriali, e professioni da parte del soggetto passivo. L�aliquota agevolata decorre dalla
data di inizio attivit� come risultante dall�apposita comunicazione effettuata ai fini dell�Imposta sul Valore Aggiunto.
Tutte le aliquote sopra indicate, relative alle diverse tipologie di immobili, sono applicabili anche alle pertinenze degli immobili stessi.
Al fine di agevolare l�attivit� di controllo da parte degli uffici, i soggetti passivi dovranno produrre all�ufficio tributi, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione ICI, apposita comunicazione attestante la destinazione dell�immobile (fatta salva l�abitazione principale) ai
fini dell�applicazione delle aliquote differenziate sopra evidenziate.
Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere effettuato sul c/c postale n. 17826496 intestato: �Comune di Monte Urano
Riscossione ICI Servizio Tesoreria 63015 Monte Urano�, per il versamento dell'ICI ordinaria, e sul c/c postale n. 17825993 intestato a
"Comune di Monte Urano Riscossione ICI Violazione Servizio Tesoreria 63015 Monte Urano", per il versamento dell'imposta a seguito di
violazioni. Il versamento potr� essere effettuato anche tramite Mod. F24, ovvero direttamente presso gli sportelli dell�istituto di credito Tesoriere
Banca Popolare di Ancona.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2006 0,4 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2007 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2008 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2009 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010 0,6 PER CENTO estratto Delibera C.C. n.10 del 30/04/2010