ESTRATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N.11 DEL 30/04/2010
ALIQUOTE ICI ANNO 2010
Aliquota base 7 per mille
A decorre
dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8,commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92 (vedasi D.L. n.93/2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.124 del 28/05/2008)
Unità immobiliari destinate ad
abitazione principale del soggetto passivo 5 per milleDetrazione abitazione principale. Euro 180,00
Detrazione abitazione principale per i soggetti passivi che nell’anno 2010 si siano trovati in situazione di mobilità,
cassa integrazione straordinaria o disoccupazione per un periodo pari o superiore a sei mesi; la maggior detrazione si
applica anche nell’ipotesi in cui tali situazioni ricorrano a carico di componenti il nucleo familiare del soggetto
passivo, così come ricavabile dai dati del servizio anagrafe.
Per beneficiare dell’ulteriore detrazione i soggetti passivi dovranno presentare, entro il termine del pagamento
dell’imposta a saldo, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la ricorrenza di tali requisiti
Euro 220,00
Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalentedell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4 per mille per un
periodo di tre anni;
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.
4 per mille per un
periodo di tre anni;
Unità immobiliari destinate ad abitazione,
mantenute nella disponibilità del soggetto passivo e non locate. 7 per milleUnità immobiliari destinate ad abitazione, mantenute nella disponibilità del proprietario e non locate,
qualora nonrisultino registrati contratti di locazione da almeno due anni;
8 per mille
Unità immobiliari (appartenenti ad ogni gruppo catastale) locate,
alla data di scadenza di pagamento della primarata di imposta, con contratto registrato.
6,5 per mille
Unità immobiliari concesse in
locazione, a titolo di abitazione principale con contratti concordati ai sensidell’art.2, comma 3, della legge 9.12.1998 n.431, registrati alla data di scadenza di pagamento della prima rata di
imposta.
4 per mille
Unità immobiliari strumentali, classificati nella categoria C/3 e nelle categorie D e utilizzati per l’esercizio di
impresa del soggetto passivo
5,5 per mille
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1 ed utilizzate per l’esercizio di impresa del soggetto passivo 6,5 per mille
E’ da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Detrazione
Euro 180,00
Aliquota agevolata ridotta di 0,5
punti millesimali, per un periodo di 3 anni, rispetto all’aliquota prevista per le singole fattispecie difabbricati imponibili,
da applicare alle unità immobiliari che abbiano installato e reso funzionante alla data del versamentodell’imposta a saldo uno dei seguenti impianti: a)
impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; b) impianto solarefotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
c) impianto a cogenerazione solare tradizionale per il riscaldamento e la produzione diacqua calda sanitaria.
Per beneficiare dell’agevolazione i contribuenti dovranno presentare, entro il termine per il pagamento dell’imposta a saldo, apposita
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante l’installazione e l’utilizzo degli impianti predetti, allegando
certificazione del tecnico incaricato all’installazione degli impianti medesimi
Resta inteso che per
l'immobile concesso in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale si applical'aliquota ordinaria del 7 per mille
non estendendosi agli stessi le agevolazioni previste per l'abitazione principaleAliquota pari al 4 per mille,
per un periodo di tre anni, per gli immobili censiti nelle categorie A/10, C/1, C/3 e D destinati all’eserciziodi nuove imprese commerciali, artigianali, industriali, e professioni da parte del soggetto passivo.
L’aliquota agevolata decorre dalladata di inizio attività come risultante dall’apposita comunicazione effettuata ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Tutte le aliquote sopra indicate, relative alle diverse tipologie di immobili, sono applicabili anche alle pertinenze degli immobili stessi.
Al fine di agevolare l’attività di controllo da parte degli uffici, i soggetti passivi dovranno produrre all’ufficio tributi, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione ICI, apposita comunicazione attestante la destinazione dell’immobile (fatta salva l’abitazione principale) ai
fini dell’applicazione delle aliquote differenziate sopra evidenziate.
Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere effettuato sul
c/c postale n. 17826496 intestato: “Comune di Monte UranoRiscossione ICI Servizio Tesoreria 63015 Monte Urano”
, per il versamento dell'ICI ordinaria, e sul c/c postale n. 17825993 intestato a"Comune di Monte Urano Riscossione ICI Violazione Servizio Tesoreria 63015 Monte Urano", per il versamento dell'imposta a seguito di
violazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite Mod. F24
, ovvero direttamente presso gli sportelli dell’istituto di credito TesoriereBanca Popolare di Ancona.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2006 0,4 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2007 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2008 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2009 0,6 PER CENTO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2010 0,6 PER CENTO
estratto Delibera C.C. n.10 del 30/04/2010