Città di Sant’Elpidio a Mare

Provincia di Fermo

PER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

I.C.I. 2010 – Disciplina delle aliquote, delle agevolazioni e/o riduzioni d’imposta

 

Visto il Decreto Legge n.93 del 27/05/2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 (Esenzione ICI 1^ casa) il quale dispone che:

1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Sono assimilate dal vigente regolamento le unità immobiliari, possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione  principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti  in linea retta o collaterale entro il 2° grado per un   periodo  superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata e nelle quali gli stessi abbiano la  residenza anagrafica.

 

A)   ALIQUOTA AGEVOLATA  DEL  4 per mille (*):

 

      a1) Fabbricati ubicati nel Centro storico;

      a2) Fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela storico – ambientale;

(*) L'agevolazione è applicata, per la durata massima di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, alle unità  immobiliari interessate da interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria regolarmente concessionati o autorizzati  sulla base del vigente Regolamento Edilizio.

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo, con categorie catastali A1 A8 A9, incluse le pertinenze (1), si applica la detrazione di € 103,29 a norma dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992;    

          

 

B)   ALIQUOTA DEL 5 per mille:

 

     b1) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto passivo, con categoria catastale A1, A8 e A9 incluse le pertinenze (1), con detrazione di € 103,29 a norma  dell'art. 8, comma 2° del D.L.vo n. 504/1992.

 

              1)  APPARTENENZA A DETERMINATE CATEGORIE:

                

     b2) Unità immobiliari, possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione  principale, con categoria catastale A1, A8 e A9 concesse in comodato gratuito per uso abitazione principale a parenti  in linea retta o collaterale entro il 2° grado per un   periodo  superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata e nelle quali gli stessi abbiano la  residenza anagrafica. Non si applica la detrazione di € 103,29 di cui all'art. 8, comma 2°, del D.L.vo  n. 504/1992;

     b3) Unità immobiliari adibite per gli usi di cui alle categorie catastali C1-C2-C3 utilizzate direttamente dai proprietari per le loro attività ovvero concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado;

     b4) terreni agricoli sui quali si esercita attività lavorativa e condotti direttamente dai proprietari o concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado;   

          

C)   ALIQUOTA DEL  6,5 per mille:

                                                                                                                               

            c1) unità immobiliari adibite ad uso abitazione locate, incluse le pertinenze (1);              

                    c2) unità immobiliari diverse dalle abitazioni;

                    c3) aree fabbricabili;

                    c4) terreni agricoli diversi dalla fattispecie indicata al precedente punto b4)

                    c5) accessori  non di pertinenza  dell'abitazione  principale  ( box, cantine, autorimesse e solai);

 

D)   ALIQUOTA  DEL  7  per mille:

       

                    Unità immobiliari adibite ad uso abitazione non locate, incluse le pertinenze (1).

 

(1)     Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento Comunale dell’I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 13 del 26/03/99, sono considerati “pertinenze dell’abitazione” i seguenti locali: Box, cantine, autorimesse e solai anche se iscritti separatamente in catasto, purché ubicati ad una distanza non superiore a mt. 500.

 

RISCOSSIONE:  a mezzo Agente della riscossione per la provincia  di Ascoli Piceno “Equitalia Marche spa Sant’Elpidioa Mare” – c.c.p. n. 88689252