PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamato l’art. 1 comma 156 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) che modifica l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 ed attribuisce al consiglio comunale la competenza per deliberare le variazioni di aliquote e detrazioni ICI;

 

Rilevato che l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006  stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

            Visto che con il provvedimento del 20 dicembre 2007 il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/04/2007 con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007;

 

Visto l’art. 1 comma 5 della l. 244 del 24/12/2007 che prevede una ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33% della base imponibile dell’immobile;

           

Ritenuto pertanto opportuno confermare l’aliquota per l’abitazione principale, l’aliquota ordinaria, la detrazione per abitazione principale ed applicare le ulteriori agevolazioni per determinati casi di disagio economico, relative alla detrazione per abitazione principale;

 

Visti i prospetti allegati che riepilogano le aliquote e detrazioni ICI da applicare per l’anno 2007;

 

            Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

            Visto il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i;

 

            Vista la legge n. 296/2006;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del  Dirigente  del settore finanziario, espresso ai sensi  dell' art.  49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

Con voto palese unanime dei 12 Consiglieri presenti 

 

 

DELIBERA

 

 

  1. di confermare per l'esercizio finanziario 2008 l’aliquota ridotta per abitazione principale al 5 (cinque) per mille;

 

  1. di confermare per l’esercizio finanziario 2008 al 7 (sette) per mille l'aliquota ICI ordinaria;

 

  1. di confermare per l’esercizio finanziario 2008 la detrazione per abitazione principale in € 103,29;

 

  1. di applicare nell’esercizio finanziario 2008 le ulteriori agevolazioni per determinati casi di disagio economico relative alla detrazione per abitazione principale, come rappresentato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 

Infine, su proposta del Presidente, con ulteriori voti favorevoli ………… contrari ….. astenuti ……..  ravvisata l’urgenza,

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.


 

ALLEGATO

 

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ANNO 2008

 

 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ORDINARIE

 

o abitazione principale 5 (cinque) per mille;

o restanti unità immobiliari 7,0 (sette) per mille;

o detrazione per abitazione principale € 103,29.

 

 

AGEVOLAZIONI  ART. 8, COMMA 3, D.LGS. 504/1992 – ART. 58, COMMA 3, D.LGS. 446/1997

 

A. Elevazione fino a € 130,00 della detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

§         titolari di reddito imponibile di sola pensione al minimo;

§         titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

B. Elevazione a € 130,00 della detrazione per abitazione principale limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

§         titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

C. Elevazione all’intero ammontare dovuto per l’imposta della detrazione ai sensi del citato art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992 limitatamente ai soggetti che alla data del 31/12 anno precedente si trovavano nelle seguenti congiunte condizioni:

§         titolari di un diritto reale di godimento (proprietà - usufrutto - uso - abitazione) solo sull’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;

contribuente con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100% o presenza nel nucleo familiare di disabile a carico con invalidità lavorativa formalmente riconosciuta ai sensi di legge in misura non inferiore al 100%.