COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI

(Provincia di Fermo)

 

 

 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 3    Del 30-04-10

 

CODICE ISTAT COMUNE  44048

 

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Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA DELLE A=

LIQUOTE ANNO 2010.

 

 

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L'anno  duemiladieci, il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

 

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BRANDIMARTI ERMES

P

TORRESI SAURO

P

BISCONTI PIERO

P

EVANGELISTA ANDREA

A

BRACALENTE ENRICO

A

CHIURCHIU' BERNARDINA

A

MARTINELLI MANUEL

A

COCCIA MORENO

A

MARCELLINO RICCARDO

P

MORRESI ALFIO

A

FRANCESCONI GLORIA

P

PIERGIACOMI MARCO

P

BISCONTI VINCENZO

P

 

 

 

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ne risultano presenti n.    7  e assenti n.    6

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario sig. ROCCHI CARLO

Il Presidente Signor BRANDIMARTI DR. ERMES in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

 

BISCONTI VINCENZO

TORRESI SAURO

PIERGIACOMI MARCO

 


 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

      Premesso che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce:

-         al Consiglio Comunale la competenza limitatamente all'"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi" (art. 42, comma 2, lett.f));

-         alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (art. 48, comma 2);

 

      Visto che l'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall'art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

      Visto  che l'art. 53, comma  16, della Legge 23 dicembre  2000 n. 338 stabilisce entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  locali;

 

      Visto che il Decreto del Ministero dell' Interno 17 dicembre 2009 ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2010;

 

      Ritenuto opportuno che il Consiglio Comunale adotti le proprie decisioni prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione poichè sono evidenti le importanti conseguenze che sul terreno dell'equilibrio dei conti sono determinate dalla manovra tariffaria;

 

      Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/04/2009 ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili. Determinazione delle aliquote anno 2009";

 

      Visto che l'art. 1 del Decreto-Legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 dispone:

-         a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 1);

-         per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 (Comma 2);

-         l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992 (comma 3);

 

Preso atto che per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, del Decreto-Legge 27  magggio  2008  n. 93  convertito con  modificazioni dalla Legge  24 luglio 2008  n. 126 e art. 77-bis,  comma  30, del  Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133);

 

PROPONE

 

      Di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili in vigore nell'anno 2009 e cioè:

-         aliquota "ordinaria" del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale e pertinenze;

-     aliquota "immobili diversi" del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, per le unità immobiliare diverse dall'abitazione principale;

 

      Di confermare per l'anno 2010 la detrazione di Euro 103,29 per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e spetta a ciascuno dei soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;

 

   Ai fini delle detrazioni sopra previste, ai sensi del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni:

-         è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         non è considerata abitazione principale l'unità immobilare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 3^ grado ed affini fino al 2^ grado);

 

      Di dare atto che la minore imposta che deriva dall'applicazione dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, del del Decreto-Legge 27  magggio  2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 sarà rimborsata con oneri a carico del Bilancio dello Stato.

 

 

 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

 

      Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

      Ritenuto di doverne condividere le motivazioni;

 

      Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

      Presenti e votanti n. 7;

 

      Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

      Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

      Di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili in vigore nell'anno 2009 e cioè:

-         aliquota "ordinaria" del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze;

-     aliquota "immobili diversi" del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, per le unità immobiliare diverse dall'abitazione principale;

 

      Di confermare per l'anno 2010 la detrazione di Euro 103,29 per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e spetta a ciascuno dei soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica;

 

   Ai fini delle detrazioni sopra previste, ai sensi del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni:

-         è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         non è considerata abitazione principale l'unità immobilare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 3^ grado ed affini fini al 2^ grado);

 

      Di dare atto che la minore imposta che deriva dall'applicazione dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, del del Decreto-Legge 27  magggio  2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 sarà rimborsata con oneri a carico del Bilancio dello Stato.

 

          Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008 sul conto corrente postale n. 88687991 intestato a EQUITALIA MARCHE UNO SPA MONTE SAN PIETRANGELI-AP-ICI

 

      Per quanto concerne le modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili troveranno applicazione:

-         il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

-         il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Entra il Consigliere Evangelista Andrea.

 

 


 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

 

Il Presidente                              Il Segretario

F.to BRANDIMARTI DR. ERMES                   F.to ROCCHI CARLO

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Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lvo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del

servizio finanziario

    TIBURZI ROMINA

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E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li,                                            (Siclari Giuseppa)

 

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

 

Li,                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Siclari Giuseppa)

 

 

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ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

 

La presente deliberazione, é divenuta esecutiva in data:

 

[] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, D.Lvo n. 267 del 18.08.2000.

 

[x] per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 4 D.Lvo n. 267 del 18.08.2000,

 

Li,                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 (Siclari  Giuseppa)