PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

                                       COMUNE DI MONTEGRANARO

(Provincia di Fermo)

 

                                                                      IL SINDACO-ASSESSORATO  AL BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI

 

Rendono Noto

che ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs 504/92 il 16 giugno 2010 scade il termine di pagamento della prima rata  dell’IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.) dovuta per l’anno 2010.

            L’importo da versare è pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta calcolata sulla base delle aliquote dell’anno precedente.  I contribuenti possono comunque versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’importo dovuto per tutto il 2009.

Tale pagamento potrà essere effettuato:

-                           utilizzando gli appositi  bollettini  postali intestati a AIPA SPA – Comune Montegranaro– ICI  Via A. Cechov , 50 – 20151 Milano - c/c n. 41710310;

-                            tramite sistema BANCOMAT pagabile c/o l’Ufficio AIPA SPA sito in Piazza Mazzini;

-                           mediante versamento diretto o bonifico bancario (c/c n. 10656 intestato a A.I.P.A. Spa – IBAN IT57E0530869550000000010656) c/o la Banca Popolare di Ancona – sportello di Montegranaro (si precisa che dovranno essere tassativamente indicati tutti i dati di riferimento dell’importo complessivo pagato).

-                           mediante modello F24.

I bollettini, completi dei dati anagrafici, verranno inviati, a cura dell’AIPA Spa, al domicilio di tutti i contribuenti che hanno effettuato versamenti d’imposta nell’anno 2009 e sono comunque disponibili  presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio A.I.P.A. SPA. Il Comune non assume responsabilità per l’erroneo o mancato invio di detti bollettini.

Per il 2010  sono state deliberate le seguenti aliquote:

·      6  per mille aliquota terreni agricoli, oltre alle abitazioni locate con contratto registrato stipulato ai sensi della L. 431/98 art. 2, c. 3 a soggetti che ne abbiano stabilito la propria residenza (all’Ufficio Tributi del Comune dovrà essere, altresì, presentata copia del contratto entro 6 mesi della sua stipula);

·      6,5   per mille aliquota ordinaria ed aree fabbricabili;

·      7      per mille aliquota per abitazione secondaria (comprensive di quelle locate e di quelle concesse in USO GRATUITO AD AFFINI – Risoluzione Ministero Finanze n. 1 del 04/03/2009);

·      3  per mille a favore dei proprietari che  eseguono interventi di ripristino dell’agibilità –abitabilità o di recupero di immobili ubicati nei centri storici o di immobili di interesse storico o artistico; interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e interventi di utilizzo dei sottotetti. L’agevolazione si limita alle unità immobiliari oggetto degli interventi ed avrà la durata di 3 anni dalla data inizio lavori;

·      4 per mille aliquota relativa all’abitazione principale (qualora non esentata) di coppie coniugate nel 2010 e per i nuclei familiari che si trasferiscono all’interno del centro storico.

 

A decorrere dall’anno 2008 sono esclusi dall’ICI gli immobili adibiti ad abitazioni principale del soggetto passivo dell’imposta. Per abitazione principale si intende quanto previsto nel D. Lgs. n. 504/1992, nonché quanto stabilito all’interno del Regolamento Comunale vigente, in particolare in tale definizione rientrano:

- l’abitazione (e la pertinenza) dove il soggetto passivo ha la propria residenza;

- l’abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado (a tal proposito dovrà essere inviata al Comune apposita comunicazione di concessione in comodato);

- l’abitazione assegnata all’ex coniuge, l’immobile dove il proprietario dimori presso un istituto di ricovero (se non locato a terzi), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e quelle assegnate dagli Iacp;

N.B. Sulla base della Risoluzione Ministero delle Finanze n. 1 del 04/03/2009 non rientrano tra le assimilazioni dell’abitazione principale quelle concesse in uso gratuito ad AFFINI (es. suocero/a, genero e nuora). Pertanto, seppure il Regolamento Comunale preveda diversamente, l’imposta corrispondente risulta dovuta.

 

            Ai fini della determinazione del valore da utilizzare per il calcolo dell’imposta, la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni del 25%.

            Si rende inoltre noto che ai sensi dell’art.10 comma 4 del D.Lgs 504/92 il termine di presentazione all’Ufficio Tributi della denuncia di variazione I.C.I. 2010 coinciderà con i termini di consegna delle denunce fiscali per l’anno 2009.

            Si ricorda, altresì, che anche per l’ICI si può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso  attraverso il quale è possibile regolarizzare infedeli ed omessi versamenti d’imposta relativi all’anno 2008 dietro pagamento di sanzioni ridotte.

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi sito in Piazza Mazzini  – Tel. 0734/897907 – 897933 - 897942.

  L’Assessore  al Bilancio                                                            Il Funzionario Responsabile                                       Il Sindaco

      Rag. Luigi Berdini                                                                   Dott. Piergentili Samuele                                  Rag. Gismondi Gastone