CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27.04.2010 SI RICONFERMANO LE ALIQUOTE ICI 2007 ANCHE PER L'ANNO 2010 e precisamente:
codice ISTAT 44026
COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
(Provincia di Fermo)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L'ANNO 2010 |
L’anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria,, in Prima convocazione. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti i consiglieri:
Consiglieri |
Pres. / Ass. |
Consiglieri |
Pres. / Ass. |
DE ANGELIS NELLO |
P |
FAGIANI DECIO |
P |
PAOLONI MARIA FEDERICA |
P |
CARSETTI LUISA |
P |
PALOMBI MASSIMO |
P |
CANTARINI ALFIO |
P |
MALINTOPPI MARIKA |
P |
RICCI GIOVANNI |
P |
ANSELMI FABIANO |
P |
MARINANGELI CINZIA |
P |
LUPI GIULIANO |
P |
BONIFAZI GIUSEPPE |
P |
COLIBAZZI GIANCARLO |
P |
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|
Assegnati 13 |
In carica 13 |
Presenti n. 13 |
Assenti n. 0 |
Partecipano alla seduta consiliare gli Assessori:
BELLEGGIA ARMANDO |
P |
DI STEFANO LUCA |
P |
GRANATELLI VALENTINA |
P |
VITALI FABRIZIO |
P |
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma
Assume la presidenza il Sig. DE ANGELIS NELLO
Constatato la legalità della seduta, il sindaco dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, che disciplina la determinazione dell’aliquota riguardante l’imposta comunale sugli immobili, da un minimo del 4 ad un massimo del 7 per mille;
Richiamato l’art. 8 dello stesso Decreto, sulle riduzioni e detrazioni d’imposta;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 16.4.2008, con la quale sono state confermate, per l’anno 2008, le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno precedente, riportate come segue:
1) "Abitazione principale con relative pertinenze: 5,50 PER MILLE ( diconsi cinque/cinquanta per mille);
2) Immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati: 6,50 PER MILLE (diconsi sei/cinquanta per mille);
3) detrazione I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996: EURO 103,29.
4) ulteriore detrazione d’imposta pari ad €. 150,00, per l’abitazione principale e relative pertinenze utilizzate dai nuclei familiari in cui almeno un componente sia invalido civile e titolare di indennità di accompagnamento;
Considerato che le aliquote suddette sono state applicate anche per il 2009;
Visto l'art. 77-bis, comma 30, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 il quale, al comma 30, prevede quanto segue:
- Comma 30:"Resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani(TARSU).
Rilevato che, a norma del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 126, è stata prevista, a partire dall’anno 2008, l’esenzione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese le relative pertinenze, ad eccezione di quelle che fanno parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato Decreto n. 504 del 1992;
Ritenuto, sulla base alla normativa che prevede la sospensione degli adeguamenti dei tributi locali e, tenuto conto della necessità di assicurare il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2010 le aliquote ICI anno 2009, e precisamente:
1) Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione di quelle con categoria A/1, A/8 e A/9): ESENTE;
2) Aliquota agevolata del 5,50 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1 (Abitazioni di lusso), A/8 (Abitazioni in villa) e A/9 (Castelli) e relative pertinenze;
3) Aliquota ordinaria del 6,50 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti;
4) Detrazione per abitazione principale di € 103,29 per l’unita’ immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
5)Ulteriore detrazione d’imposta pari ad €. 150,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze utilizzate dai nuclei familiari in cui almeno un componente sia invalido civile e titolare di indennità di accompagnamento;
Considerato che:
1) ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dall’articolo 27 della Legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2001), il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale sui redditi delle persone fisiche, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione;
2) con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, il termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2010 è stato prorogato dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010;
Riconosciuta, a norma di legge, la propria competenza deliberativa per l'adozione dell'atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, rilasciato dal Responsabile del servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con 13 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese;
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa in narrativa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) DI CONFERMARE per l'anno 2010 le aliquote di imposta comunale sugli immobili (ICI) dell’anno precedente e, precisamente:
A) Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione di quelle con categoria A/1, A/8 e A/9): ESENTE;
B) Aliquota al 5,50 per mille per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
C) Aliquota ordinaria del 6,50 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti;
D) Detrazione per abitazione principale di € 103,29 per l’unita’ immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
E)Ulteriore detrazione d’imposta pari ad €. 150,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze utilizzate dai nuclei familiari in cui almeno un componente sia invalido civile
titolare di indennità di accompagnamento.
3) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2010, ai sensi dell'art. 172, 1^ comma, lettera e), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4) DI RENDERE, con votazione unanime favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, rilevata l'urgenza di provvedere in merito.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente |
Il Segretario |
F.to DE ANGELIS NELLO |
F.to ERCOLI PASQUALE |