PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 16.06.2011

ALIQUOTE

1) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le abitazioni non locate e seconde

case;

2) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per l’unitàimmobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale e relative pertinenze delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari

di cooperative edilizie a proprietàindivisa nonchél’alloggio regolarmente assegnato dall’ERAP (ex

IACP) ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 e A9;

3) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per l’unitàimmobiliare abitativa posseduta a

titolo di proprietàod usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonchéall’unica unitàimmobiliare posseduta

da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata

ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 e A9;

4) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per l’unitàimmobiliare abitativa concessa in

uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado compreso, che la occupano quale loro

abitazione principale ed appartenga ad una tra le seguenti categorie A1, A8 E A9;

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione del diritto, far pervenire al

Comune, entro la scadenza della rata del saldo 2011 apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietàai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 29.12.2000 n° 445 su modello predisposto dall’ufficio e

si riterràvalida finchéne sussistono le condizioni;

5) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti agli Enti senza

scopo di lucro;

6) aliquota agevolata nella misura del 1 per mille per l’unitàimmobiliare di cui all’art. 1, comma

5, della legge 27 dicembre 1997 n° 449, per la durata di tre anni, a favore di proprietari che

eseguono interventi volti al recupero di unitàimmobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici, ovvero rivolti alla

realizzazione di autorimesse o posti auto o all'utilizzo di sottotetti;

DETRAZIONI E CRITERI APPLICATIVI

a) Euro 108,46 detrazione per abitazione principale o equiparata di cui ai punti 2), 3) e 4);

b) Euro 200,00 detrazione per l’unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto passivo

in situazione di disagio economico e sociale o di nucleo familiare comprendente soggetto in

situazione di disagio economico e sociale individuati nelle seguenti condizioni personali ed

economiche:

􀂷 non vedenti e/o sordomuti (articoli 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138; art. 1 della

Legge 68/1999);

􀂷 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennitàdi accompagnamento, nonchédisabili con grave limitazione della capacitàdi deambulazione o affetti da pluriamputazioni,

certificati con verbale della commissione presso l’ASUR per l’accertamento dell’handicap

(di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992);

􀂷 invalidi civili con grado di invalidità non inferiore al 75%, nonché gli invalidi per cause di

lavoro con grado di invalidità non inferiore al 100%.

Il reddito ISEE anno 2010 del richiedente l’agevolazione e dei componenti il nucleo familiare non deve

superare i seguenti limiti:

Componenti il nucleo familiare Reddito ISEE anno 2010

1 persona € 15.000,00

2 persona € 18.000,00

3 persone ed oltre € 20.000,00

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 01.01.2011.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno, pena l’esclusione del diritto, far pervenire al

Comune, entro la scadenza della rata del saldo 2011 apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietàai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 29.12.2000 n° 445 su modello predisposto dall’ufficio e si

riterràvalida finchéne sussistono le condizioni.