Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 29/05/2008 - estratto -
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1. abitazione principale 4,4 per mille (comprese le pertinenze distintamente iscritte in catasto);
2. aliquota ordinaria 7 per mille;
3. aliquota agevolata per immobili affittati con contratti tipo (ex L.n.431/98 art.2 comma 3) e 4) 2 per mille;
2) di mantenere le misure vigenti della detrazione per abitazione principale come di seguito indicato e previsto dall’art. 9 bis del vigente regolamento I.C.I.:
a) detrazione ordinaria € 103,29;
b) detrazione aumentata ad € 154,94 nei seguenti casi:
a. reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a € 6.197,48;
b. reddito complessivo lordo del nucleo familiare del proprietario non superiore a € 18.600,00, con almeno tre figli a carico;
c. reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore o uguale a € 12.000,00, esclusivamente costituito da pensione sociale e/o pensione integrata al trattamento minimo e da redditi di terreni e fabbricati;
d. proprietario o componente del suo nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, portatore di handicap fisico, psichico o sensoriale, certificato ai sensi della legge n.104/92 artt.3 e 4;
e. proprietario disoccupato di lunga durata o coniuge di disoccupato di lunga durata iscritto ininterrottamente nelle liste di collocamento da almeno due anni e con reddito complessivo lordo del nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00. Sono esclusi dalla possibilità di fruire della maggior detrazione, i proprietari dediti agli studi (scuole di ogni tipo compresi corsi di laurea, laurea breve e di specializzazione) o a tirocinio gratuito pur se iscritti alle liste di disoccupazione;
3) di equiparare all’abitazione principale, sia ai fini dell’aliquota che della esclusiva detrazione di € 103,29 le abitazioni concesse in uso a parenti in linea retta fino al secondo grado secondo le disposizioni dell’art 6 del vigente regolamento I.C.I. ….”