PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COPIA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 13.05.2011

              COMUNE  DI  BELMONTE  PICENO

 

Codice 44008

 

 

           COPIA DI DELIBERAZIONE

              DEL

           CONSIGLIO COMUNALE 

 

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DELIBERAZIONE  NUMERO  4            DEL  13-05-11

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OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI (ICI). CONFERMA

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2011.

 

 

 

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L'anno  duemilaundici il giorno  tredici del mese

di maggio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

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PALLOTTI DANILO

P

CARLORECCHIO FUNARI ROMINA

P

SONAGLIONI ALBERTO

P

ANGELINI SAMUELE

P

BENVENUTI ORLANDO

P

POLETTI FABRIZIO

P

CARNEVALI ELEONORA

P

MAZZONI ROBERTO

P

CIUCANI CHIARA

P

MORGANTI SARDELLINI CARLA

P

MERCURI ALVARO

P

PROPERZI MARCELLO

P

GIUSTINI DR LUCIO

P

 

 

 

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Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13]

 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. CONCETTI CARLA

Assume la presidenza il Sig. PALLOTTI DANILO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

 

 


 

 

 

Entra il Consigliere Chiara Ciucani

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Vista la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 2  in data 30.04.2010,  esecutiva  ai sensi di legge, con  la quale venivano confermate  per l’anno 2010  le aliquote:

- 6,5 (seivirgolacinque) per mille l' aliquota ordinaria ;

- 5    (cinque) per mille, l'aliquota dovuta per immobili adibiti ad abitazione principale,

- 7  (sette) per mille l' aliquota alloggi non locati e si determinava la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissata nella misura di €. 103.29;

 

Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l' istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 28/02/2000 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n.5 del 02/04/2001;

 

Sentito il responsabile dell’ufficio tributi il quale evidenzia che il gettito da realizzare nell'anno 2011  per detta imposta, assicurerà comunque l’equilibrio del bilancio 2011, in quanto per l'anno 2011, comprende l'introito dovuto all'applicazione dell'imposta ICi sui valori determinati alle aree "non agricole", giusta deliberazione consiliare n.29 del 28.09.2009;

 

Dato atto che con il Decreto Legge n.93/2008  è stata prevista l'impossibilità di aumentare le aliquote ICI;

 

Atteso pertanto di poter riconfermare, per l’anno 2011, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure determinate per gli anni 2008, 2009 e 2010;

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 244/2007( legge finanziaria per il 2008) è stato modificato l’articolo 8 del Decreto Legislativo 30/12/1992  n.504, con l’inserimento dei seguenti commi,  :

“2-bis . Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione,comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’Unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2 –ter. L’’ulteriore detrazione di cui al comma 2bis  si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

 

         Visto il Decreto Legge n.93 del 27/05/2008 -art.1 comma 7, convertito nella legge  126/2008, con il quale è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

 

        Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011 relativo alla proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, da parte degli enti locali, al 30/06/2011;

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la deliberazione Consiliare n.29 del 28.09.2009 ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI).Conferma delle aliquote per l'anno 2009. Provvedimenti. Modifica a seguito delle variazioni apportate ad alcune zone del P.R.G.".

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

Vista la legge 13 dicembre 2010 n.220 (Legge finanziaria 2011);

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

 

Presenti n. 13 , votanti n. 12 , astenuti n.1  (Alberto Sonaglioni)  voti favorevoli n.12

voti contrari n.==;

Con l'esito della votazione che precede;

 

DELIBERA

 

 

1) La premessa narrativa qui richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l’anno 2011, nella misura :

   - 6,5 (seivirgolacinque) per mille l'aliquota ordinaria ;

   - 5  (cinque) per mille, l'aliquota dovuta per immobili adibiti ad abitazione principale;

   - 7  (sette) per mille l' aliquota alloggi non locati ;

 

3) La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  principale risulta determinata nella misura di Euro 103,29= cui si aggiungerà un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. La predetta ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

4) Le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze sono esenti così come previsto dal D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito in Legge 126 del 24.07.2008;

 

5) Di dare atto che, in virtù del disposto dell’art.1 comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n.244, la minore imposta, che deriva dall'applicazione della predetta ulteriore detrazione di cui al comma 5 dello stesso art.1 della legge n.244/2007, nonché quella derivante dall'applicazione del D. L. n.93/2008 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.

 

6) Alle aree “non agricole”  previste dal vigente piano regolatore generale del Comune di Belmonte Piceno, vengono attribuiti, ai fini dell’applicazione dell’imposta in oggetto (I.C.I.) i valori indicati nel prospetto riportato in copia al presente atto come parte integrante e sostanziale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

 

 

 

ZONA

(come definita dagli strumenti urbanistici vigenti)

VALORE VENALE

€/mq.

ZONA B1 RESIDENZIALE ESTENSIVA DI   COMPLETAMENTO (1,5 MC/MQ)

24,00

ZONA B2 RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI COMPLETAMENTO (2,5 MC/MQ)

28,00

ZONA C1 RESIDENZIALE  DI ESPANSIONE (1,2 MC/MQ)

12,00

ZONA D1  INSEDIAMENTI ART/INDUSTRI. DI COMPLETAMENTO  (3,00 MC/MQ)

12,00

ZONA D2 INSEDIAMENTI  ART./COMMERCIALI DI ESPANSIONE (3,00 MC/MQ)

12,00

ZONA TR (a) TURISTICO RICETTIVE

10,00

ZONA TR (b) TURISTICO RICETTIVE

  0,00

ZONE VERDI PUBBLICO/PRIVATO

 0,00

 

 

 

 

Inoltre,

 

Vista l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima possibile, improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano imprescindibile fondamento anche nell’approvazione del provvedimento,

Con separata votazione palese: presenti n. 13 votanti n. 12, astenuti n.1 (Sonaglioni) voti favorevoli n.12,  voti contrari n.=== -

 

DELIBERA

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,comma n.4, del D.lgs. n.267/2000.