COMUNE DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 01 MARZO 2007

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): - determinazione  e approvazione per l’anno 2007 delle condizioni personali e patrimoniali caratterizzanti le situazioni di disagio economico e sociale per il riconoscimento della maggiore detrazione per abitazione principale; - determinazione delle aliquote differenziate  e della detrazione per l’abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 1 - 18 del decreto legislativo 30.12.92 n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali;

VISTI agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/92, che prevedono la determinazione annuale delle aliquote dell'imposta, con effetto per l'anno successivo, e con il medesimo atto l'eventuale determinazione della detrazione d'imposta per l'abitazione principale, in misura diversa da quella fissata dalla legge in via generale (lire 200.000, pari a euro 103,29);

VISTI i commi n. 156 e n. 169 dell'art. 1 L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);

RAVVISATA pertanto la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del tributo, e determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta;

VISTE la deliberazione di C.C. n. 159 in data 1/12/2005, e la deliberazione di G.C. n. 456 del 13/12/2005, dichiarate immediatamente eseguibili;

VISTE le linee guida dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2007;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2007, le aliquote d'imposta e detrazioni vigenti nell'anno 2006;

RICHIAMATA la disciplina generale del tributo vigente in questo comune nell'anno 2006, come determinata con deliberazione di C.C. n. 159 in data 01.12.2005, in particolare la suddivisione degli immobili in ordine alle aliquote d'imposta, e la individuazione delle detrazioni:

- aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

- aliquota agevolata del 2 per mille per immobili ad uso abitativo concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. 9.12.1998 n. 431 (art. 2 comma 3, art. 5 commi 1, 2, 3);

- aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione non è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"; si intendono tali le attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attività, mantenendo la medesima insegna; la titolarità della gestione può invece essere cambiata; l'agevolazione e' concessa nei casi nei quali la proprietà dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorirne la permanenza nel centro storico;

- aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche; l'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per mille per i fabbricati delle altre categorie;

- aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2007 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

- detrazione ordinaria per abitazione principale nella misura di euro 113,62;

- maggiore detrazione (euro 258,23) per abitazione principale in favore di categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, individuati secondo i criteri fissati nel presente atto;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta ICI, adottato con delibera consiliare n. 253 in data 26.11.1998, secondo le disposizioni degli artt. 52 e 59 del citato D.Lgs. 446/97, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la scheda che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a), formandone parte integrante e sostanziale, nella quale sono riepilogati i criteri e gli adempimenti per il riconoscimento delle aliquote agevolate;

VISTA la nota del Settore Urbanistico Edilizio in data 22.11.2000, già allegata alle deliberazioni del C.C. n. 17 in data 15.2.2001, n. 4 del 24.1.2002, n. 5 in data 30.1.2003, n. 2 in data 22.1.2004, n. 14 in data 22.2.2005,  n. 159 in data 01/12/2005, per la definizione delle caratteristiche degli interventi di rifacimento delle facciate nel centro storico e di abbattimento delle barriere architettoniche negli alberghi, e ritenuto opportuno, per completezza, acquisirla in allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera b);

RITENUTO opportuno confermare il descritto ordinamento del tributo;

 a)  pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche:

- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2006 ad euro 8.800 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2006, viene fissato in euro 15.200 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di euro 3.400 per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilita’ del coniuge defunto, il limite di reddito e’ fissato in Euro 9.150,00. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunita' scolastica; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attivita' agricola non e' svolta in regime di impresa. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

b)   famiglie numerose, con nucleo familiare di 6 o più componenti, con le seguenti caratteristiche:

- con reddito complessivo lordo nell'anno 2006 non superiore ad euro 48.000 nel caso di 6 componenti, elevato di euro 5.000 per ogni ulteriore componente. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata, gli emolumenti arretrati; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attivita' agricola non e' svolta in regime di impresa.

VISTO il parere favorevole espresso in data 02.02.2007 dal Responsabile U.O  Economato e Tributi sugli Immobili,  ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. n. 267/’00, in ordine  alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTI i  pareri:

- favorevole espresso  in data 02.02.2007 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

- del Direttore dell'area economico-finanziaria, attestante la coerenza alla programmazione generale e direzionale dell'ente;

VISTO il parere  della V^ Commissione Consiliare Permanente in data 16.02.2007;

Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento, pone in votazione la proposta deliberativa così come emendata.

Esperita la votazione in forma palese per alzata di  mano, con il seguente risultato: 22 voti favorevoli, 13 voti contrari e nessun astenuto, espressi dai n. 35 presenti (34 Consiglieri più il Sindaco);

A voti come sopra espressi;

D E L I B E R A

1. di fissare con decorrenza 1.1.2007 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

- aliquota ridotta del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

- aliquota agevolata del 2 per mille per immobili ad uso abitativo concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. 9.12.1998 n. 431 (art. 2 comma 3, art. 5 commi 1, 2, 3);

- aliquota agevolata dal 2 per mille per i proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale che abbiano sostenuto spese per interventi atti a conseguire risparmio energetico. I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono i seguenti:

a) spese sostenute nel corso del 2007, documentate e al netto di contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;

b) agevolazione valida per gli anni 2007 e 2008;

c) importo minimo spese sostenute al netto di contributi euro 10.000 (diecimila);

d) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio, rispettivamente, del 25% e del 50% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);

e) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati (25% per la climitizzazione e 50% per l'acqua calda sanitaria, per quella determinata tipologia di abitazione e nucleo familiare);

- aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione non è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per le abitazioni locate agli enti locali o all'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali della L. 431/98;

- aliquota agevolata del 2 per mille per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"; si intendono tali le attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attività, mantenendo la medesima insegna; la titolarità della gestione può invece essere cambiata; l'agevolazione e' concessa nei casi nei quali la proprietà dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorirne la permanenza nel centro storico;

- aliquote agevolate per fabbricati ubicati nel centro storico, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche; l'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento; le aliquote sono fissate nel 2 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, e nel 6 per mille per i fabbricati delle altre categorie;

- aliquota agevolata del 6 per mille per fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- aliquota del 9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non utilizzati dal proprietario, per i quali alla data del 1.1.2007 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili, non individuati nei precedenti punti;

2. di dare atto che i criteri e gli adempimenti per il riconoscimento delle aliquote agevolate sono riepilogati nel documento che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a), formandone parte integrante;

3. di dare atto che per la definizione delle caratteristiche degli interventi di rifacimento delle facciate nel centro storico e di abbattimento delle barriere architettoniche negli alberghi resta valida la nota del Settore Urbanistico Edilizio in data 22.11.2000, già allegata alle deliberazioni del C.C. n. 17 in data 15.2.2001, n. 4 in data 24.1.2002, n. 5 in data 30.1.2003, n. 2 in data 22.1.2004, n. 14 in data 22.2.2005, n. 159 del 01.12.2005, e che per completezza si allega alla presente deliberazione, sotto la lettera b);

4. di fissare per l'anno 2007 le seguenti detrazioni per abitazione principale previste dall'art. 8 del D.Lgs.504/92:

- euro 113,62 la detrazione ordinaria  per l'unita' immobiliare  adibita  ad abitazione  principale del soggetto passivo;

- euro 258,23 la detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle condizioni personali ed economiche fissate con deliberazione di C.C. n. 159 in data 1/12/2005, di seguito individuate al successivo punto 5;

a)  pensionati anziani, o invalidi, con le seguenti caratteristiche:

- residenti nel Comune;

- di eta' non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 74%;

- proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprieta', e la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini I.C.I., entro il limite di reddito di cui al successivo punto;

- titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2006 ad euro 8.800 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2006, viene fissato in euro 15.200 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di euro 3.400 per ogni ulteriore componente; se il soggetto vive solo, e oltre alla propria pensione percepisce la pensione di reversibilita’ del coniuge defunto, il limite di reddito e’ fissato in Euro 9.150,00. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunita' scolastica; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attivita' agricola non e' svolta in regime di impresa. Per i soggetti invalidi di cui alla presente agevolazione il reddito può derivare oltre che da pensione anche da lavoro dipendente, restando invariate le soglie fissate nel presente punto.

b) famiglie numerose, con nucleo familiare di 6 o più componenti, con le seguenti caratteristiche:

- residenti nel comune;

- i componenti la famiglia siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutato a questo scopo la proprietà di terreni, qualificabili come agricoli ai fini I.C.I., entro il limite di reddito di cui al successivo punto;

- con reddito complessivo lordo nell'anno 2006 non superiore ad euro 48.000 nel caso di 6 componenti, elevato di euro 5.000 per ogni ulteriore componente. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata, gli emolumenti arretrati; i redditi dominicali e/o agrari dei terreni agricoli di importo annuo fino ad euro 15,49, se l'attivita' agricola non e' svolta in regime di impresa.

Le condizioni fissate devono sussistere per entrambe le tipologie, a) e b), alla data dell'1.1.2007.

La detrazione e' rapportata ad unita' immobiliare; in caso di comproprieta' spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio.

Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 2007 ai requisiti sopra individuati;

- il responsabile del procedimento e' U.O. Economato e Tributi sugli Immobili D.ssa Manduchi Ivana;

- sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, cosi' come dettagliatamente richiamato nella premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza;

CON 22 voti favorevoli, 13 voti contrari e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 35 presenti (34 Consiglieri più il Sindaco);

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

Allegato A)

Criteri ed adempimenti per il riconoscimento delle aliquote agevolate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

a) aliquota ridotta per abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali: per il riconoscimento dell'agevolazione i proprietari di tali fabbricati devono comunicare al Settore Tributi del comune gli estremi di registrazione del contratto, oppure consegnarne copia; la comunicazione conserva validità per tutta la durata del contratto;

b) aliquota agevolata per i fabbricati concessi in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. 9.12.1998 n. 431; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati devono presentare al Settore Tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione;

c) aliquota agevolata per le abitazioni per le quali siano stati stipulati contratti di locazione con gli enti locali e con l'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio; per usufruire dell'aliquota agevolata gli interessati devono presentare al Settore Tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione;

d) aliquota agevolata per fabbricati ubicati nel centro storico ove hanno sede "botteghe storiche"; si intendono tali le attivita' commerciali, artigianali o di pubblico esercizio, da almeno trenta anni ubicate nel medesimo fabbricato ed esercenti la medesima attivita', mantenendo la medesima insegna; l'agevolazione e' concessa nei casi nei quali la proprieta' dell'immobile coincida con la gestione dell'azienda, allo scopo di favorirne la permanenza nel centro storico; per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare istanza al Settore Tributi, entro la scadenza della rata di saldo a pena di decadenza del beneficio; l'istanza dovrà essere corredata di documentazione atta a dimostrare i requisiti descritti;

e) aliquota agevolata per i fabbricati ubicati nel centro storico, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate prospicienti strade ed aree pubbliche; l'agevolazione viene riconosciuta in relazione alle unita' immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento;

f) aliquota agevolata per i fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento della barriere architettoniche;

Le caratteristiche degli interventi rientranti nei benefici di cui ai punti e) ed f) sono dettagliate nella nota in data 22.11.2000 del Settore Urbanistico Edilizio, già allegata alla deliberazione del C.C. n. 17 in data 15.2.2001. L'agevolazione viene concessa per tre anni d'imposta, parri a 36 mensilità, con decorrenza dall'inizio dei lavori; per usufruire del beneficio gli interessati dovranno, a pena di decadenza, presentare istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale hanno inizio i lavori; se l'istanza viene presentata oltre detto termine decadenziale, il beneficio è accordato dall'anno nel quale essa viene presentata e limitatamente alle mensilità che residuano calcolando 36 mensilità dall'inizio dei lavori. La pratica deve essere perfezionata con la presentazione della documentazione a corredo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene dichiarata la fine dei lavori.

Rimini,

IL RESPONSABILE
U.O. Economato e Tributi sugli Immobili
D.ssa Ivana Manduchi

 

ALLEGATO B)

COMUNE DI RIMINI
AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO"
Settore Urbanistico - Edilizio
Il Coordinatore

Rimini, lì 22 novembre 2000

1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI IN CENTRO STORICO PROSPICIENTI STRADE ED AREE PUBBLICHE.

Interventi ammessi:

a)

opere di Manutenzione Ordinaria
(con onere riferito alle sole facciate non inferiore a lire 20 milioni / euro 10.329,14)

b)

opere di Manutenzione Straordinaria
(con onere riferito alle sole facciate non inferiore a lire 30 milioni / euro 15.493,71)

c)

opere di Restauro e di Risanamento conservativo
(con onere riferito alle sole facciate non inferiore a lire 30 milioni / euro 15.493,71)

2) INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI ALBERGHI.

Interventi ammessi:

opere per adeguare alla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (visitabilità) tutte le parti degli immobili destinate ai servizi comuni ed i percorsi che consentono di accedere all'esercizio alberghiero dalla pubblica via.
(con onere riferito alle sole facciate non inferiore a lire 50 milioni / euro 25.822,84)

MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI.

L'istanza dovrà essere corredata da:

1)

Dati del dichiarante;

2)

Dati identificativi dell'immobile (civici e catastali);

3)

Fotocopia delle autorizzazioni edilizie che abilitano ad eseguire le opere;

4)

Fotocopia della fine lavori certificata dal tecnico direttore dei medesimi;

5)

Dichiarazione di esecuzione delle opere di cui ai punti 1) e 2) e dell'ammontare della relativa spesa sottoscritta dal direttore dei lavori o comunque da un tecnico professionista;

6)

Copia della ricevuta del pagamento alla ditta esecutrice avvenuto a mezzo di bonifico bancario.

(Riferimenti: Legge sul recupero immobiliare del 27.12.1997 e sue proroghe)

Remo Valdisserri
Coordinatore Settore Urbanistico-Edilizio