IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 504/92 e sue modificazioni, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che ha attribuito ai Comuni potestà regolamentare relativa alle entrate proprie;

 

VISTO l’art. 59 del sopra citato D.Lgs. 446/97 che ha determinato l’entità della potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 117 del 23.09.98, e successive modificazioni ed integrazioni veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

CONSIDERATO che all’art. 3, del suddetto regolamento, viene recepito quanto indicato dall’art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 446/97, in materia di immobili di proprietà di enti non commmerciali, contestualmente, utilizzati dagli stessi, disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs 504/92;

 

RILEVATO che nel testo del regolamento comunale viene riportato il riferimento della disposizione dettata dall’art. 7, comma 1, indicando la lettera e) in luogo della lettera i);

 

RITENUTO di dover modificare tale errore materiale sostituendo, al testo dell’art. 3, del regolamento comunale,  la lettera e) con la lettera i);

 

PRESO ATTO che con delibera di giunta comunale del 4 luglio 1997, n. 720, avente ad oggetto “determinazione del valore delle aree fabbricabili nel territorio comunale ai fini di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 – controlli sulle denunce e versamenti I.C.I.”  si è provveduto ad approvare detti valori da utilizzare per i controlli e gli accertamenti tributari;

 

RILEVATO che le valutazioni riportate nell’allegato 2, della suddetta delibera di giunta comunale, sono il risultato di analisi effetuate da un’apposita commissione tecnica, nominata con delibera di giunta comunale n. 653, del 5 giugno 1997;

 

CONSIDERATO che l’allegato 1, della già citata delibera di approvazione dei valori venali delle aree edificabili, stabilisce la possibilità di ridurre le valutazioni indicate nell’allegato 2, sulla base di vincoli espressamente elencati o documentabili da parte del soggetto passivo;

 

PRESO ATTO che il valore delle aree può, pertanto, essere ridotto di una percentuale pari al 5% per ogni vincolo presente sul terreno, fino ad un abbattimento massimo nella misura del 20%;

 

VERIFICATO che con delibera n. 465, del 13 giugno 1998, la giunta comunale ha provveduto ad approvare ulteriori abbattimenti, fino al 40%, alle valutazioni delle aree edificabili in presenza di particolari vincoli;

 

VISTA la successiva delibera di giunta comunale n. 565 del 20 ottobre 1999, con cui veniva nominata una nuova commissione per la revisione dei valori delle aree edificabili ai fini dei controlli I.C.I.;

 

PRESO ATTO che i componenti della nuova commissione hanno provveduto a rivisitare le valutazioni dei terreni situati nel territorio comunale, ai fini della determinazione dei valori delle aree edificabili;

 

RILEVATO che le risultanze del suddetto riesame sono state approvate con delibera di giunta comunale n. 240 del 19 giugno 2000, avente ad oggetto “aggiornamento del valore delle aree fabbricabili nel territorio comunale ai fini dei controlli I.C.I. – indirizzi”;

 

 

 

PRESO ATTO che nello stesso atto sono stati confermati i criteri per poter individuare i vincoli presenti sulle aree fabbricabili, al fine di ridurne il valore;

 

VISTI i lavori propedeutici alla revisione dei valori venali delle aree fabbricabili, e della suddivisione in comparti del territorio comunale, eseguiti dai tecnici comunali dell’ufficio tributi e dell’ufficio urbanistica e patrimonio;

 

CONSIDERATO che, le risultanze degli studi e delle elaborazioni eseguite dal personale comunale sono state sottoposte all’esame della commissione I.C.I., nominata con delibera di giunta comunale n. 80, del 9 maggio 2005, al fine di aggiornare le valutazioni delle aree edificabili al valore venale rilevato al 1° gennaio dell’anno 2005;

 

RILEVATO che dalle stime e dalle analisi formulate dalla suddetta commissione, sono emerse le valutazioni riportate nell’allegato 2, alla delibera di giunta comunale n. 125, del 1° agosto 2005, da assegnare ai terreni individuati nei 9 comparti, in cui è stato suddiviso il territorio comunale, così come si evince dall’allegato 1 alla citata delibera di giunta comunale;

 

CONSIDERATO che con successiva delibera di giunta comunale n. 174, del 2 dicembre 2005, si è provveduto a correggere un errore materiale relativo ad un confine del comparto 8, nonché ad integrare il valore di due tipologie di terreni presenti nel comparto 2;

 

VISTA la delibera di giunta comunale n. 43 del 14 aprile 2006 che ha integrato la sopra citata delibera n. 125 del 1° agosto 2005, aggiungendo aree previste dal piano regolatore, indicando il relativo valore venale;

 

PRESO ATTO che il territorio comunale non ha subìto modifiche, in ordine al piano regolatore, che possano incidere sull’individuazione delle aree edificabili, così come emerge dalla comunicazione del’ufficio tecnico;

 

RITENUTO, tuttavia, che i valori venali individuati con le delibere di giunta, e ad oggi utlizzati dal competente ufficio I.C.I. per i controlli dei versamenti e delle denunce, hanno subito un aumento dei valori di mercato e, pertanto, non rispettano appieno il dettato della normativa di riferimento;

 

RAVVISATA la necessità di adeguare i valori di indirizzo, al valore “venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in osservanza alle disposizioni dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs 504/92;

 

RILEVATO che l’indice ISTAT dei prezzi relativi ai servizi, registrato per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2009, aumenterà, presumibilmente, dell’11%;

 

RITENUTO opportuno contenere l’incremento dei valori delle aree edificabili all’interno dell’aumento rilevato dall’ISTAT, in ordine ai prezzi relativi ai servizi;

 

RAVVISATA la necessità di arrotondare matematicamente all’euro, la nuova valutazione risultante, riferita ad un metro quadrato di superficie tassabile;

 

CONSIDERATO, tuttavia, che, al fine di far assurgere, alle valutazioni così incrementate, il grado di criterio per la determinazione del valore di una specifica area situata nel territorio comunale, è necessario adottare gli stessi con delibera di consiglio comunale;

 

VISTO l’allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante la suddivisione del territorio comunale in 9 comparti, approvata con delibera di giunta comunale n. 125 del 1° agosto 2005, come modificata con delibera di giunta comunale n. 174 del 2 dicembre 2005;

 

VISTO l’allegato 2 al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante la valutazione delle aree edificabili individuate nei 9 comparti in cui è suddiviso il territorio comunale, incrementate dell’11% rispetto al valore approvato con delibera di giunta comunale n. 125 del 1° agosto 2005, come modificata con delibera di giunta comunale n. 174 del 2 dicembre 2005;

 

 

 

RITENUTO di dover mantenere gli abbattimenti già stabilite con le delibere di giunta comunale riportate in premessa, e illustrati nell’allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

RAVVISATA l’opportunità di approvare i suddetti documenti che costituiranno altrettanti allegati al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

PRESO ATTO che, in considerazione del fatto che le valutazioni approvate costituiscono criterio vincolante per la determinazione del valore venale delle aree edificabili sottoposte a verifica da parte del competente ufficio, si rende necessario abrogare il comma 2, dell’art. 7, del vigente regolamento comunale;

 

RILEVATA, inoltre, la necessità di modificare l’art. 7 sostituendo le parole “Giunta Comunale”, con le parole “Consiglio Comunale”;

 

PRESO atto che verrà, pertanto, modificata la numerazione dei commi dell’art. 7;

 

VISTA la nota pervenuta del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui veniva richiesta l’abrogazione della disposizione contenuta al comma 1 dell’art. 12;

 

RILEVATO che detta richiesta non è significativa ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui trattasi, nel nostro territorio comunale;

 

RAVVISATA la necessità di eliminare il comma 1, dell’art. 12, del vigente regolamento comunale, andando a rinumerare il comma che rimane attribuendo il numero 1;

 

             VISTO il parere favorevole espresso in data 29.12.2008 dal Dirigente del Settore Risorse, Dott. Riccardo Feola, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

            VISTO il parere favorevole espresso in data 29.12.2008 dal Dirigente del Settore Risorse, Dott. Riccardo Feola, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.12.2008, dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n. 11, contrari n. 7 (P. Fonti, G. Giovanardi, P. Grossi, R. Maggioli, G. Medri Ottaviani, R. Turroni, C. Zanotti), astenuti n. 1 (S. Faccini)

 

DELIBERA

 

1)       la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)       di modificare l’art. 3, del regolamento di cui trattasi, sostituendo le parole “lettera i)”  alle parole “lettera e)”;

3)       di modificare l’art. 7, abrogando il comma 2 e sostituendo le parole “Consiglio Comunale” alle parole “Giunta Comunale”, così come dettagliato in premessa;

4)       di approvare l’allegato “1” al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le indicazioni dei comparti in cui è suddiviso il territorio comunale al fine di individuare delle zone omogenee;

5)       di approvare l’allegato “2” al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le nuove valutazioni delle aree edificabili;

6)       di approvare l’allegato “3” al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le casistiche che consentono la riduzione del valore delle aree edificabili;

 

7)       di abrogare il comma 1, dell’art. 12, assegnando il numero 1 al rimanente comma;

8)       di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.

 

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n. 11, contrari n. 6 (P. Fonti, P. Grossi, R. Maggioli, G. Medri Ottaviani, R. Turroni, C. Zanotti), astenuti n. 2 (S. Faccini, G. Giovanardi),

DELIBERA

 

9)       Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ALLEGATO 1

 

 

 

 

 

COMPARTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.

COMPARTO 1

confine S. Mauro Mare

Linea ferroviaria

Via Parenzo

Scolo Vena

variante S.S.

COMPARTO 2

Via Parenzo

Linea ferroviaria

Fiume Uso

variante S.S.

Scolo Vena

COMPARTO 3

confine S. Mauro Mare

Battigia

Fiume Uso

Linea ferroviaria

 

COMPARTO 4

variante strada statale

confine S. Mauro Mare

Fiume Uso

 

 

COMPARTO 5

Fiume Uso

Via Pertini

Battigia

Linea ferroviaria

 

COMPARTO 6

Linea ferroviaria

Rio Pircio

variante ANAS

Fiume Uso

 

COMPARTO 7

Battigia

Via Pertini

Linea ferroviaria

confine Comune RN

 

COMPARTO 8

Linea ferroviaria

Rio Pircio

variante ANAS

confine Comune RN

 

COMPARTO 9

variante ANAS

Fiume Uso

confine Comune RN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ALLEGATO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI AREE EDIFICABILI - ANNO 2009

 

 

 

 

 

 

 

COMP.

COMP.

COMP.

 

COMP.

COMP.

 

COMP.

COMP.

 

COMP.

 

COMP.

 

 

1

2

3

 

4

5

 

6

7

 

8

 

9

SC. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC. 2

 

 

 

 

 

   117,00

 

 

 

 

 

 

 

 

SC. 3

 

 

 

 

 1) 2)

   155,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)

   117,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Re. 1

 

 

   511,00

 € 389,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re. 2

 

 

   483,00

 

 

 

 

 

   350,00

 

 

 

 

 

Re. 3

 

   311,00

  389,00

 

 

   272,00

 

 

   311,00

 

 

 

 

 

Re. 4

 

   167,00

 

 

 

 

 

 

   167,00

 

 

 

 

 

Re. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

   167,00

 

 

 

 

 

Re. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

   100,00

 

 

   100,00

 

 

Re. 7

 

   100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     67,00

 

 

T.  1

 

 

 

 € 350,00

 

 

   466,00

 

   350,00

 

 

 

 

 

T.  2

 

 

 

 € 389,00

 

 

   311,00

 

 

 

 

 

 

 

T.  3

 

 

 

 € 427,00

 

 

   389,00

 

 

 

 

 

 

 

T.  4

 

 

 

 € 389,00

 

 

   350,00

 

 

 

 

 

 

 

T.  5

 

 

 

 € 505,00

 

 

   544,00

 

   155,00

 

 

 

 

 

T.  6

 

 

 

 € 172,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.  7

 

     56,00

 

 

 

 

 

 

     83,00

 

 8)

     50,00

 4)

     28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9)

     67,00

 8)

     22,00

T.  8

 

     50,00

 

 

 

 

 

 2)

     94,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3)

     72,00

 

 

 

 

 

AP. 1

 

   155,00

 

 

 

   155,00

 

 

     78,00

 

 

 

 

 

AP. 2

 

   233,00

 

 

 

 

 

 

   155,00

 

 

 

 

   155,00

AP. 3

7)

     78,00

 

 

 2)

   117,00         78,00

 

 

     78,00

 

 

 

 5)

     94,00

 

 

 

 

 

 4)

     78,00

 

 

 

 

 

 

 6)

     50,00

 

 

 

 

 

 8)

     94,00

 

 

 

 

 

 

 

 

E.   4

 

     39,00

     78,00

    94,00

 

 

     94,00

 

     50,00

 

 

 

 

     39,00

U.M.I. 2

 

 

 

 

 

 

   155,00

 

 

 

 

 

 

 

S.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     94,00

 

 

 

 

U.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     94,00

 

 

 

 

U.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   155,00

 

 

 

 

U.S.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     67,00

 

 

 

 

V.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     67,00

 

 

 

 

A.R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   311,00

 

 

 

 

D08

 

 

   272,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3*

 

 

   311,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.M.I.=unità min. intervento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.P.= strutture preesistenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.= unità di servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.R.=unità ricettive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.SP.= unità speciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.P.= verde privato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR:=arenile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3

 

ABBATTIMENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.

 

Al valore delle aree edificabili sono applicabili i seguenti abbattimenti.

 

1) abbattimento del 5% per i seguenti vincoli:

-          vincolo stradale,

-          vincolo fluviale o di scoli consortili,

-          vincolo per elettrodotto,

-          vincoli cimiteriali,

-          vincolo ferroviario,

-          altro vincolo documentabile o servitù.

Tali percentuali sono cumulabili fino ad un massimo del 20%.

 

2) nel comparto 8, per le aree con destinazione urbanistica Re-6,  sono applicabili i seguenti abbattimenti:

a)       per le aree libere da edificare, in relazione al limite minimo pari a mq. 2.500, stabilito dal piano regolatore, per consentire l’edificabilità di dette aree, sono previsti i seguenti abbattimenti:

o        per superfici inferiori a mq. 2.500 il valore è abbattuto del 40%,

o        per superfici da mq. 2.500 a mq. 3.000, il valore è applicato per intero,

o        per le superfici eccedenti i mq. 3.000, il valore è abbattuto del 40%,

b)       per le aree che presentano una conformazione fisica sulla quale, viste le prescrizioni del piano regolatore vigente in materia di confini, non è consentita comunque la possibilità di edificare alcun immobile, abbattimento del 40%.

.

 

3) abbattimento del 20% del valore indicato all’allegato 2 per le aree soggette a piano particolareggiato, fino alla data in cui i proprietari depositano lo stesso, giusta autorizzazione della giunta comunale.