IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs. 504/92 e sue modificazioni, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 che ha attribuito ai Comuni potestà regolamentare relativa alle entrate proprie;

 

VISTO l’art. 59 del sopra citato D.Lgs. 446/97 che ha determinato l’entità della potestà regolamentare dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

PRESO ATTO che con delibera di C.C. n. 117 del 23.09.98, e successive modificazioni ed integrazioni veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

RILEVATO che l’articolo 4 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili avente ad oggetto “estensione delle agevolazioni alle pertinenze e agli immobili locati utilizzati come abitazioni principali”, al comma 7 prevede che l’aliquota ridotta possa essere applicata dai proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

 

RITENUTO che lo spirito della norma voleva agevolare solo le persone fisiche che si trovano nelle condizioni sopra descritte;

 

RAVVISATA quindi la necessità di specificare nella disposizione che l’agevolazione verrà applica solamente alle persone fisiche e, comunque, ai proprietari non titolari di partita I.V.A.;

 

RITENUTO di dover integrare il secondo periodo del comma 7, specificando per i proprietari “che devono essere persone fisiche, non titolari di partita I.V.A.”;

 

RILEVATO che la nuova stesura dell’articolo 4, comma 7, sarà la seguente:

 

E’ applicata l’aliquota ridotta per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. I proprietari degli immobili locati, che devono essere persone fisiche non titolari di partiva I.V.A., dovranno far pervenire al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, copia del contratto registrato di locazione.”

 

CONSIDERATI gli accordi intervenuti tra l’Amminstrazione comunale e le organizzazioni sindacali che prevedono le seguenti modifiche in ordine alle condizioni necessarie per poter beneficiare della detrazione comunale di € 260,00:

q       incremento del valore del reddito percepito dal contribuente appartenente ad un nucleo familiare unipersonale, da € 8.500,00 ad € 9.000,00,

q       incremento del valore del reddito percepito dal contribuente appartenente ad un nucleo familiare composto da due persone, da € 15.000,00 ad € 15.500,00,

 

PRESO ATTO che le summenzionate condizioni per beneficiare della detrazione di € 260,00, sono contenute nell’articolo 6, comma 2, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il comma 2 del citato articolo 6, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sostituendo l’importo di € 8.500,00 con quello di € 9.000,00 e l’importo di € 15.000,00 con quello di € 15.500,00;

 

VERIFICATO che in conseguenza alle modifiche indicate il sopra citato articolo 6, comma 2,  verrà così riformulato:

 

2. “Ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Decreto Legislativo 446/97, la detrazione spettante  per l’abitazione principale stabilita nella misura di euro 103,29 è elevata ad euro 260,00 per i

 

contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annessa una sola pertinenza, in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

     a)        soggetti passivi che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, che siano soli o con coniuge di età non inferiore a 60 anni  e/o con familiari inabili, totalmente e permanentemente, al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, indipendentemente dal limite di età, appartenenti alla stessa famiglia, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell’abitazione principale e di eventuale pertinenza, (una ed una sola), di pensione non superiore ai seguenti limiti:

 -  euro   9.000,00 per nucleo familiare composto da una persona;

 -  euro 15.500,00 per nucleo familiare composto da due persone;

 -  aumento di euro 3.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il secondo;

          b)   soggetti passivi totalmente e permanente inabili al lavoro o con una invalidità non utile all’ inserimento lavorativo, che siano soli o con familiari ultrasessantenni o con invalidità non inferiore al 67%, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell’abitazione principale e di eventuale pertinenza (una ed una sola), di pensione non superiore ai seguenti limiti:

-  euro   9.000,00 per nucleo familiare composto da una persona;

-  euro 15.500,00 per nucleo familiare composto dal due persone;

               -  aumento di euro 3.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il secondo;

c)        soggetti passivi che non abbiano compiuto il 30° anno di età (siano essi singoli o coppie) nell’anno di imposizione, siano residenti, abbiano contratto mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e percepiscano redditi annui, al netto delle eventuali rate (solo quota interessi) del mutuo contratto, non superiore ad euro 9.000,00  se riferiti ad un unico soggetto passivo ovvero ad euro 15.500,00 se riferiti all’intero nucleo familiare, che deve comprendere solo i due coniugi e gli eventuali figli minori;

d)       soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da quattro o più figli minori oppure da un solo genitore con almeno quattro figli minori, con reddito non superiore ad euro 45.000,00 per i nuclei fino a sei componenti, aumentato di euro 3.000,00 per ogni ulteriore figlio minorenne.

             VISTO il parere favorevole espresso in data 02.02.2008 dal Dirigente del Settore Risorse, Dott. Riccardo Feola, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

            VISTO il parere favorevole espresso in data 02.02.2008 dal Dirigente del Settore Risorse, Dott. Riccardo Feola, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 19.03.2008, dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, atto allegato all’originale della presente deliberazione sotto la lett. “B”;

Durante la discussione escono i consiglieri Maggiori R, Giorgetti F., presenti n. 18;

L’assessore U. Baldassarri propone il seguente emendamento:

introdurre all’art. 4 comma 7 del Regolamento, la frase  “I proprietari degli immobili locati devono essere persone fisiche che ai fini della locazione non devono risultare titolari di Partita IVA. Gli stessi dovranno far pervenire al Comune …..”

Rientra il consigliere comunale F. Giorgetti. P. 19

Il Presidente mette in votazione l’emendamento che ottiene il seguente esito:

Fav. 16

Astenuti 3 (P. Grossi, G. Medri Ottaviani, F. Giorgetti)

Esce il Consigliere Comunale F. Giorgetti, presenti n.  18

Il Consigliere R.  Turroni propone di emendare la deliberazione aggiungendo “” l’esenzione ICI dalla Prima casa  ad esclusione delle case di lusso, categorie A1, A8”;

Il Presidente mette in votazione l’emendamento  che ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 5

Astenuti n. 1 (G. Pari)

Contrari 12 (R. Sancisi, G. Scenna, G. Casadei, C. Corbelli, E. De Paoli, M. Garattoni, M. Giorgetti, G. Giovanardi, V. Guerra, C. Stacchini, S. Vasini, M. Zannoni),

Rientra il consigliere comunale F. Giorgetti. Presenti n. 19;

Il  Consigliere Comunale F. Giorgetti propone il seguente emendamento: all’art. 6, punto 2, comma e), alzare il limite  d’eta’ da 30 a 3 anni;

Dopo la discussione allegata al verbale il Consigliere F. Giorgetti, ritira l’emendamento.

Sentite le dichiarazioni di voto;

Il Presidente mette in votazione la deliberazione cosi’ come emendata che ottiene il seguente esito:

Favorevoli n. 12

Contrari n. 5 (P. Grossi, G. Medri Ottaviani, F. Giorgetti, R. Turroni, P. Fonti)

Astenuti n. 2 (C. Zanotti e G. Giovanardi)

 

DELIBERA

1)       La premessa e’ parte integrante e sotanziale della presente deliberazione.

2)       Di modificare l’art. 4, comma 7 e l’articolo 6, comma 2, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, cosi’ come indicato in premessa e riportato nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3)       Di approvare l’allegato “A”  Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le modifiche sopra indicate.

4)       Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, cosi’ come dettagliatamente richiamato in premessa.

 

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (F. Giorgetti, G. Giovanardi, P. Grossi, G. Medri Ottaviani, R. Turroni, C. Zanotti, V. Guerra)

DELIBERA

 

5)       Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

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ENTRA IL CONSIGLIERE R. MAGGIOLI. PRESENTI N. 20




 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(APPROVATO CON DEL. C.C. N. 117 DEL 23.09.1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

 

 

ARTICOLO 1

Terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro‑silvo‑pastorale

 

1.         Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera a) del D.Lgs. 446/97, per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/92, si precisa quanto segue:

1)   In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il  soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2)    Il reddito del soggetto passivo ai fini I.C.I., escluso quello relativo ai terreni e alla pensione derivante da lavoro agricolo, non deve superare l’importo di euro 7.747,00 lordi se riferiti all’unico soggetto passivo, ovvero ad euro 14.461,00 se riferiti all’intero  nucleo familiare. 

 

ARTICOLO 2

Esenzione Enti Pubblici

 

1.          Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs.n.504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 446/97, sono  esenti dall’I.C.I. gli immobili posseduti, a titolo di proprietà  o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali, purchè, oltre che posseduti siano anche utilizzati  dall’ente  e siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2.      Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art .4 del D.Lgs n. 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

 

ARTICOLO 3

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

 

1.   Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

 

 

ARTICOLO 4

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze e agli immobili locati utilizzati come abitazioni principali.

 

1.        Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, anche se distintamente iscritte in catasto. (NB: solo una pertinenza).

2.         L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione, anche se parziale, vi dimori abitualmente e sia contestualmente proprietario o titolare del diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3.        Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate come C2, C6 e C7, nei quali non sono svolte attività economiche, né sono utilizzati come abitazione, e devono essere  ubicati nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è situata l’abitazione principale o,  limitatamente ai box e posti auto, ad una distanza non superiore a 300 metri.

4.        Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, tuttavia sarà possibile detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

5.         Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

 

6.        Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

7.        E’ applicata l’aliquota ridotta per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale. I proprietari degli immobili locati, devono essere persone fisiche che ai fini della locazione non devono risultare titolari di Partita IVA.  Gli stessi  dovranno far pervenire al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, copia del contratto registrato di locazione.

 

ARTICOLO 5

Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti.

 

1.      Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali.

2.    I soggetti che si vogliono avvalere dell’aliquota ridotta, in caso di comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta, far pervenire la richiesta di agevolazione al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice spedita o tramite consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, indicando gli elementi sotto riportati:

a)      cognome e nome;

b)   luogo e data di nascita;

c)    codice fiscale;

d)   residenza anagrafica;

e)    dati catastali dell’immobile che usufruisce dell’aliquota ridotta, utilizzati da parenti in linea retta;

f)     generalità dei parenti che abitano l’immobile, specificando il grado di parentela;

 

 

 

ARTICOLO 6

Altri casi di applicazione dell’aliquota agevolata prevista  per le abitazioni principali. . Applicazione delle maggiori detrazioni per le abitazioni principali.

 

1.      Ai sensi  dell’art. 3, comma 56 della Legge n. 662/96 si considera abitazione principale anche quella posseduta da anziani e disabili che acquisiscono  residenza in istituti di cura, precisando che si intendono per anziani tutti coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e per disabili coloro che sono inabili permanentemente o totalmente al lavoro o comunque con un’invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo,  indipendentemente dal limite di età;

2.      Ai  sensi dell’art. 58, comma 3, del Decreto Legislativo 446/97, la detrazione spettante  per l’abitazione principale stabilita nella misura di euro 103,29 è elevata ad euro 260,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annessa una sola pertinenza, in possesso dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

     a)        soggetti passivi che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data del primo gennaio dell’anno a cui si riferisce l’imposta, che siano soli o con coniuge di età non inferiore a 60 anni  e/o con familiari inabili, totalmente e permanentemente, al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, indipendentemente dal limite di età, appartenenti alla stessa famiglia, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell’abitazione principale e di eventuale pertinenza, (una ed una sola), di pensione non superiore ai seguenti limiti:

 -  euro   9.000,00 per nucleo familiare composto da una persona;

 -  euro 15.500,00 per nucleo familiare composto da due persone;

 -  aumento di euro 3.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il secondo;

          b)   soggetti passivi totalmente e permanente inabili al lavoro o con una invalidità non utile all’ inserimento lavorativo, che siano soli o con familiari ultrasessantenni o con invalidità non inferiore al 67%, in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quello dell’abitazione principale e di eventuale pertinenza (una ed una sola), di pensione non superiore ai seguenti limiti:

-  euro   9.000,00 per nucleo familiare composto da una persona;

-  euro 15.500,00 per nucleo familiare composto dal due persone;

               -  aumento di euro 3.000,00 per ogni componente il nucleo familiare oltre il secondo;

 

 

e)       soggetti passivi che non abbiano compiuto il 30° anno di età (siano essi singoli o coppie) nell’anno di imposizione, siano residenti, abbiano contratto mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e percepiscano redditi annui, al netto delle eventuali rate (solo quota interessi) del mutuo contratto, non superiore ad euro 9.000,00  se riferiti ad un unico soggetto passivo ovvero ad euro 15.500,00 se riferiti all’intero nucleo familiare, che deve comprendere solo i due coniugi e gli eventuali figli minori;

f)        soggetti passivi che appartengono ad un nucleo familiare costituito dai genitori e da quattro o più figli minori oppure da un solo genitore con almeno quattro figli minori, con reddito non superiore ad euro 45.000,00 per i nuclei fino a sei componenti, aumentato di euro 3.000,00 per ogni ulteriore figlio minorenne.

3.       Per ottenere la maggiore detrazione di cui al punto precedente, i contribuenti, per dimostrare di possedere i necessari requisiti, devono spedire la richiesta di agevolazione al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell’interessato, entro e non oltre il 31/12, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, allegando la documentazione sotto specificata ed indicando gli elementi sotto riportati:

-         copia della dichiarazione dei redditi o copia del modello CUD di tutti i componenti il nucleo familiare, o copia del libretto di pensione;

         -    dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:

a)      cognome e nome;

b)      luogo e data di nascita;

c)      codice fiscale;

d)      residenza anagrafica;

e)      se solo o con coniuge di età non inferiore a 60 anni e/o con familiari totalmente e permanentemente inabili al lavoro o invalidi con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, purchè facente parte della stessa famiglia, nel caso di richiesta di agevolazione di cui al punto a) e b) del precedente comma 2 ovvero se solo o con coniuge di età non superiore a 29 anni nel caso di richiesta di agevolazione di cui alla lettera c) del precedente comma 2;

f)        la non percezione di ulteriori redditi oltre a quelli dichiarati;

g)      dati catastali dell’unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale (foglio, particella e subalterno);

h)      tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso o abitazione);

 

 

i)        l’inabilità al lavoro o la percentuale di invalidità nel caso di richiesta di agevolazione di cui alla lettera b) del precedente comma 2;

j)        certificazione ISEE (facoltativa).

 

4.     Ai sensi dell’art. 58, comma 3 del Decreto Legislativo 446/97, la detrazione spettante per l’abitazione principale stabilita nella misura di euro103,29, è elevata ad euro 155,00 per i contribuenti che possiedono in tutto il territorio nazionale solo l’immobile adibito a tale uso, purchè con rendita catastale, assegnata in via definitiva, non superiore ad euro 700,00 e con annessa eventuale pertinenza (una ed una sola), così come definita al precedente art. 4, 3° comma.

I soggetti che si vogliono avvalere della detrazione per abitazione principale, per euro 155,00, dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla maggiore detrazione, spedire la richiesta di agevolazione al Comune di Bellaria Igea Marina, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna dell’interessato, entro e non oltre il termine di pagamento della seconda rata dell’imposta I.C.I. e cioè, salvo proroghe, il 31/12, con esclusione dei soggetti che vi hanno provveduto l’anno precedente, indicando gli elementi sotto riportati:

a)      cognome e nome;

b)      luogo e data di nascita;

c)      codice fiscale;

d)      residenza anagrafica;

e)      dati catastali dell’immobile posseduto, compresi quelli dell’eventuale pertinenza;

f)        tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);      

g)      dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere in possesso di altri immobili su tutto il territorio nazionale.                                                                                                        

                       

 

 

ARTICOLO 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

 

  1. Ai sensi del comma 1 lettera g) dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili deve essere determinato tenendo conto delle valutazioni di riferimento approvate con delibera della Giunta Comunale.

 

 

  1. Pertanto, il competente ufficio fa luogo ad accertamento del  loro maggior valore nei casi in cui da documentazione acquisita risulti che l’immobile sia stato valutato in misura superiore a quella determinata utilizzando i valori di riferimento individuati dalla delibera di Giunta Comunale.
  2. I valori di riferimento per la determinazione della base imponibile ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili per i versamenti eseguiti dai contribuenti e per le verifiche effettuate dal competente ufficio, sono aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.
  3. Un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ARTICOLO 8

Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscenti

 

1.            Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscienza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al comma 1, art. 8 dei D.Lgs 504/92, come sostituto dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate mediante la produzione di autocertificazione da produrre al momento della consegna della dichiarazione ai fini I.C.I..

 

ARTICOLO 8bis

 

Definizione di abitazione a disposizione

 

1.      Sono considerate abitazioni a disposizione i seguenti immobili, adibiti a civile abitazione, classati da A/1 ad A/11, con esclusione degli A/10:

-         fabbricati non utilizzati come abitazione principale;

-         fabbricati non concessi in comodato gratuito;

-          fabbricati dati in locazione per un periodo inferiore all’anno.

 

ARTICOLO 9

Modalità di versamento

 

1.           Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché

 

 

l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2.           L’imposta è commisurata in capo al soggetto, acquirente in caso di trasferimento della titolarità dell’immobile nelle seguenti ipotesi:

-        rogito sottoscritto in data 15 in un mese con 28, 29, 30 e 31 giorni;

-        rogito sottoscritto in data 16 in un mese con  31 giorni;

-        rogito sottoscritto in data 16 in un mese con  30 giorni;

-        rogito sottoscritto in data 14 in un mese con 28 giorni;

 

 

ARTICOLO 10

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

 

1.   Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97 il Funzionario Responsabile, sentita la Giunta Comunale qualora opportuno, può stabilire con  provvedimento motivato:

          a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel    caso di calamità naturali di grave entità;

          b) il differimento di una rata ICI, fino ad un anno dalla scadenza prevista dalla legge, con una rateizzazione pari a due versamenti nel caso di importo a debito fino ad euro 258,228 o pari a quattro versamenti per importi superiori ad euro 258,228, qualora si verifichino gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

2.     Per i residenti all’estero (italiani e stranieri), il versamento dell’imposta, oltre che nei tempi e nei modi previsti dalla normativa nazionale, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre dell’anno di competenza, senza aggiunta di sanzioni né di interessi, con le modalità previste dalla normativa nazionale.

 

 

ARTICOLO 11

Incentivi per il personale addetto

 

l.       Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

 

 

ARTICOLO 12

Semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento.

 

1.      Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo sulla base di criteri selettivi.

2.      Per le violazioni contestate ai fini I.C.I. gli interessi applicati sono quelli legali in vigore dall’epoca della violazione.

 

 

ARTICOLO 13

Accertamento con adesione

 

1.        Ai sensi  dell’art. 59, primo comma, lettera m), del D.Lgs. 446/97, viene introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n°218, disciplinato da apposito regolamento comunale.

 

 

  

ARTICOLO 14

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

 

1.        Per quanto concerne l’attività  di accertamento, che l’ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria  non è dovuto qualora l’ammontare non superi euro 11,00.

2.        Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3.        Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad euro 11,00.

4.        Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione  anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

 

 

ARTICOLO 15

Norma di rinvio

 

1.      Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni,  nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto compatibili.

 

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.