VISTO il D.Lgs. 504/92 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e sue successive
modificazioni;
PREMESSO che il suddetto decreto legislativo, all’art. 6, comma 1, specifica che l’aliquota da
applicare alla base imponibile deve essere stabilita con deliberazione della Giunta comunale;
PRESO ATTO che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, all’art. 42, elencando
le competenze del Consiglio Comunale indica, quali atti da deliberare, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi,
con esclusione della determinazione delle aliquote;
VISTO che la legge 662/96 ha stabilito che l‘aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore
al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;
CONSIDERATO che con Legge n°449/97 è stato stabilito che i Comuni possono fissare un’aliquota
inferiore al 4 per mille sulle unità immobiliari inagibili nei tre anni in cui sono eseguiti lavori di recupero;
CONSIDERATO che la deliberazione dell’aliquota ai fini I.C.I. deve essere adottata entro il termine
di approvazione del bilancio;
PRESO ATTO che per l’anno 2004 sono state regolarmente approvate nei termini di legge, con
delibera di G.C. n° 8 del 08.01.04, le aliquote da applicare, fissate nella misura del 5,9 per mille per le
abitazioni principali e per le abitazioni a queste assimilate e nella misura del 7 per mille per tutti gli altri
immobili;
RITENUTO opportuno mantenere un’aliquota diversificata per gli immobili adibiti ad abitazione
principale, in considerazione del valore sociale connesso al possesso;
CONSIDERATO comunque che si prevedono maggiori entrate per l’anno 2005 in virtù delle richieste
pervenute per nuove concessioni edilizie e delle rivalutazioni dei terreni edificabili, effettuate in virtù delle
agevolazioni tributarie introdotte con L. 389/2002 (Legge finanziaria 2002) e successive proroghe;
RITENUTA congrua la maggior entrata relativa all’ICI 2005, in virtù dell’aumento della base
imponibile, che compenserà i minori trasferimenti erariali;
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. in vigore nell’anno 2004 così
suddivise:
- aliquota ordinaria 7 per mille,
- aliquota ridotta per abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati 5,9 per millle;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa.
2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in
premessa.
3) Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 dello
Statuto.
Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,