Estratto della delibera di Consiglio n. 13 del 29/02/2008

“Determinazione Aliquote e Detrazioni ICI per l’anno 2008”

 

 

 

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

 

1.         di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2008 così come segue:

 

§       5,3 per mille per i seguenti casi: 

a)         per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e per un massimo di due pertinenze;

b)         per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario, e per un massimo di due pertinenze;

c)         per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, e per un massimo di due pertinenze;

d)         per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente oppure in maniera permanente presso l'abitazione di parenti che offrono loro assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata, e per un massimo di due pertinenze;

e)         per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, solamente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE (Ufficio provinciale del Territorio – Catasto) regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, e per un massimo di due pertinenze;

f)           per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore, e per un massimo di due pertinenze;

g)         per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;

 

§       4,0 per mille:

Per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento (ed un massimo di due pertinenze) ed utilizzata quale abitazione principale da contribuenti che abbiano un nucleo familiare comprendente quattro o più figli a carico. Per l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 16/12/2008, data di scadenza della seconda rata I.C.I, salvo quanto disposto dal punto 4 del deliberato;

 

§       6,0 per mille:

Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) nella quale questi dimorano abitualmente, e per un massimo di due pertinenze. Per l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 16/12/2008, data di scadenza della seconda rata I.C.I., salvo quanto disposto dal punto 4 del deliberato;

 

§       7,0 per mille per i seguenti casi: 

a)         per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti con grado di parentela diversa da quella in linea retta di primo grado (genitori/figli) e nel caso di abitazioni concesse in uso gratuito a suoceri e generi/nuore, e le relative pertinenze;

b)         per le abitazioni locate, e le relative pertinenze;

c)         per le abitazioni tenute a disposizione del proprietario (seconde case), e le relative pertinenze;

d)         per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti, e le relative pertinenze;

e)         per i terreni agricoli;

f)           per le aree fabbricabili.

 

  1. di aggiornare i valori medi di riferimento per l'individuazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I., attraverso l'aumento del 13% rispetto ai valori vigenti per l'anno di imposta 2007;

 

3.         di prendere atto che per l'anno 2008 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro 103,29, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille di cui sopra (ad eccezione della tipologia previste alla lettera g)), e a quelle assoggettate all'aliquota del 4,0 per mille, e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.

 

4.         di stabilire che ai fini dell'applicazione delle aliquote del 4,0 per mille e del 6,0 per mille, in presenza dei requisiti richiesti ed in caso di condizioni immutate, le autocertificazioni presentate per le annualità precedenti si considerano idonee ad attestare anche per il 2008 le condizioni di diritto e di fatto richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

L'applicazione di tali aliquote ridotte viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste; al venir meno di queste ultime deve essere presentata apposita comunicazione entro il termine del 16/12/2008.

 

5.         di prendere atto che per l'anno 2008 viene stabilita in Euro 258,23 la maggiore detrazione per le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille, nei soli casi previsti alle lettere a) e b), per i proprietari ovvero titolari di altri diritti reali di godimento che si trovino nelle seguenti condizioni:

A)    Il  nucleo familiare sia titolare di redditi di sola pensione;

B)    Tutti i componenti del nucleo familiare abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 01/01/2008, oppure il nucleo familiare comprenda persone totalmente e permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo.

C)    Possiedano un reddito annuo lordo non superiore a Euro 8.800,00 per nucleo familiare composto da una sola persona, di Euro 17.000,00 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di Euro 8.000,00);

D)    Siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, su tutto il territorio nazionale, di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con un massimo di due pertinenze;

 

I soggetti che vorranno usufruire della maggiore detrazione dovranno far pervenire un'apposita autocertificazione resa sulla modulistica all'uopo predisposta, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine del 16/12/2008, data di scadenza della seconda rata I.C.I..

 

6.         di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta solo in caso di compresenza delle 4 condizioni di cui al punto 5 (A, B, C e D), e che in caso di comproprietà dell'unità immobiliare, il soggetto che abbia dette condizioni può, analogamente a quanto previsto per la detrazione ordinaria, detrarsi soltanto la propria quota parte della maggiore detrazione prevista (per esempio: coniugi comproprietari di una abitazione di residenza, di cui solo uno avente le condizioni per usufruire della maggiore detrazione, questo può detrarsi metà della maggiore detrazione, l'altro può detrarsi metà della detrazione ordinaria).

Qualora il comproprietario non pensionato abbia compiuto 60 anni di età e non possieda altro reddito oltre a quello derivante dalla comproprietà dell'immobile, può comunque applicarsi la propria quota di detrazione.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.

 

7.         di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2007 escludendo dal calcolo dell'imponibile:

-       i redditi soggetti a tassazione separata;

-       i redditi esenti IRPEF;

-       il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

-       i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari di partita Iva;

-       la maggiorazione sociale, invalidità.