COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Deliberazione di Consiglio n. 7 del 02/02/2007, avente ad oggetto ”Determinazione aliquote e

detrazioni I.C.I. per l’anno 2007”

DELIBERA

1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2007 così come segue:

- 5,3 per mille per i seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto

o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e per un

massimo di due pertinenze;

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora

abituale dal socio assegnatario, e per un massimo di due pertinenze;

c) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non

risulti locata, e per un massimo di due pertinenze;

d) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile

che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente oppure in maniera permanente presso l’abitazione di parenti che offrono

loro assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata, e per un massimo di due

pertinenze;

e) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e

dai suoi familiari, solamente a condizione che venga comprovato che è stata presentata

all'UTE (Ufficio provinciale del Territorio – Catasto) regolare richiesta di variazione ai

fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione

all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la

richiesta di variazione, e per un massimo di due pertinenze;

f) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro

Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale

abitazione principale, dai familiari del possessore, e per un massimo di due pertinenze;

g) per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;

- 4,0 per mille:

Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento

(ed un massimo di due pertinenze) ed utilizzata quale abitazione principale da contribuenti

che abbiano un nucleo familiare comprendente quattro o più figli a carico. Per l'applicazione

di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, idonea

autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del

16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I, salvo quanto disposto dal punto 3 del

deliberato;

- 6,0 per mille:

Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli)

nella quale questi dimorano abitualmente, e per un massimo di due pertinenze. Per

l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio,

idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il

termine del 16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I., salvo quanto disposto dal

punto 4 del deliberato;

- 7,0 per mille per i seguenti casi:

a) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti con grado di parentela diversa da

quella in linea retta di primo grado (genitori/figli) e nel caso di abitazioni concesse in

uso gratuito a suoceri e generi/nuore, e le relative pertinenze;

b) per le abitazioni locate, e le relative pertinenze;

c) per le abitazioni tenute a disposizione del proprietario (seconde case), e le relative

pertinenze;

d) per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti, e le relative pertinenze;

e) per i terreni agricoli;

f) per le aree fabbricabili.

2. di prendere atto che per l'anno 2007 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo è fissata in 103,29 EURO, con la precisazione che

tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille di cui sopra

(ad eccezione della tipologia previste alla lettera g)), e a quelle assoggettate all’aliquota del 4,0

per mille, e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione

dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.

3. di stabilire che l'applicazione dell’aliquota ridotta del 4,0 per mille viene rapportata ai mesi in

cui si verificano le condizioni richieste, così come comprovato dalla dichiarazione IRPEF

relativa all’anno 2006. In caso di condizioni immutate l’autocertificazione presentata si

considera valida anche per gli anni di imposta futuri; al venir meno delle condizioni richieste

deve essere presentata apposita comunicazione entro il termine del 16/12/2007.

4. di stabilire che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 6,0 per mille, in presenza dei requisiti

richiesti ed in caso di condizioni immutate, le autocertificazioni presentate per le annualità

precedenti si considerano idonee ad attestare anche per il 2007 le condizioni di diritto e di fatto

richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

L'applicazione di tale aliquota viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni

richieste; al venir meno di queste ultime deve essere presentata apposita comunicazione entro il

termine del 16/12/2007.

5. di prendere atto che per l'anno 2007 viene confermata in EURO 258,23 la maggiore

detrazione per le abitazioni assoggettate all’aliquota del 5,3 per mille (nei soli casi previsti alle

lettere a) e b)), e per quelle assoggettate all’aliquota del 4,0 per mille, per i proprietari ovvero

titolari di altri diritti reali di godimento che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) Siano soggetti:

- pensionati che alla data del 01/01/2007 abbiano compiuto i 60 anni di età;

oppure

- il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente e permanentemente inabili al

lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile

inserimento lavorativo.

B) Possiedano un reddito annuo lordo non superiore a EURO 8.600,00 per nucleo familiare

composto da una sola persona, di EURO 17.200,00 per nucleo familiare composto da due

persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di EURO 8.600,00);

C) Siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di una sola unità

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con un massimo di due

pertinenze;

I soggetti che vorranno usufruire della maggiore detrazione dovranno far pervenire un'apposita

autocertificazione resa sulla modulistica all'uopo predisposta, a pena di decadenza dal

beneficio, entro il termine del 16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I..

6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta solo in caso di

compresenza delle 3 condizioni indicate (A, B e C), e che in caso di comproprietà dell'unità

immobiliare, il soggetto che abbia dette condizioni può, analogamente a quanto previsto per la

detrazione ordinaria, detrarsi soltanto la propria quota parte della maggiore detrazione prevista

(per esempio: coniugi comproprietari di una abitazione di residenza, di cui solo uno avente le

condizioni per usufruire della maggiore detrazione, questo può detrarsi metà della maggiore

detrazione, l'altro può detrarsi metà della detrazione ordinaria).

La parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione

principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.

7. di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2006

escludendo dal calcolo dell'imponibile:

- i redditi soggetti a tassazione separata;

- i redditi esenti IRPEF;

- il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

- i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari di partita Iva;

la maggiorazione sociale, invalidità.