COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Deliberazione di Consiglio n. 7 del 02/02/2007, avente ad oggetto ”Determinazione aliquote e
detrazioni I.C.I. per l’anno 2007”
DELIBERA
1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2007 così come segue:
- 5,3 per mille per i seguenti casi:
a)
per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufruttoo altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e per un
massimo di due pertinenze;
b)
per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimoraabituale dal socio assegnatario, e per un massimo di due pertinenze;
c)
per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che nonrisulti locata, e per un massimo di due pertinenze;
d)
per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabileche acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente oppure in maniera permanente presso l’abitazione di parenti che offrono
loro assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata, e per un massimo di due
pertinenze;
e)
per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente edai suoi familiari, solamente a condizione che venga comprovato che è stata presentata
all'UTE (Ufficio provinciale del Territorio – Catasto) regolare richiesta di variazione ai
fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione, e per un massimo di due pertinenze;
f)
per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altroComune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale
abitazione principale, dai familiari del possessore, e per un massimo di due pertinenze;
g)
per le unità immobiliari di proprietà di enti senza scopo di lucro;-
4,0 per mille:Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento
(ed un massimo di due pertinenze) ed utilizzata quale abitazione principale da contribuenti
che abbiano un nucleo familiare comprendente quattro o più figli a carico. Per l'applicazione
di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio, idonea
autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del
16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I, salvo quanto disposto dal punto 3 del
deliberato;
-
6,0 per mille:Per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli)
nella quale questi dimorano abitualmente, e per un massimo di due pertinenze. Per
l'applicazione di tale aliquota è necessario presentare, a pena di decadenza dal beneficio,
idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il
termine del 16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I., salvo quanto disposto dal
punto 4 del deliberato;
-
7,0 per mille per i seguenti casi:a)
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti con grado di parentela diversa daquella in linea retta di primo grado (genitori/figli) e nel caso di abitazioni concesse in
uso gratuito a suoceri e generi/nuore, e le relative pertinenze;
b)
per le abitazioni locate, e le relative pertinenze;c)
per le abitazioni tenute a disposizione del proprietario (seconde case), e le relativepertinenze;
d)
per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti, e le relative pertinenze;e)
per i terreni agricoli;f)
per le aree fabbricabili.2. di prendere atto che per l'anno 2007 la
detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita adabitazione principale del soggetto passivo è fissata in
103,29 EURO, con la precisazione chetale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille di cui sopra
(ad eccezione della tipologia previste alla lettera g)), e a quelle assoggettate all’aliquota del 4,0
per mille, e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.
3. di stabilire che l'applicazione dell’aliquota ridotta del 4,0 per mille viene rapportata ai mesi in
cui si verificano le condizioni richieste, così come comprovato dalla dichiarazione IRPEF
relativa all’anno 2006. In caso di condizioni immutate l’autocertificazione presentata si
considera valida anche per gli anni di imposta futuri; al venir meno delle condizioni richieste
deve essere presentata apposita comunicazione entro il termine del 16/12/2007.
4. di stabilire che ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 6,0 per mille, in presenza dei requisiti
richiesti ed in caso di condizioni immutate, le autocertificazioni presentate per le annualità
precedenti si considerano idonee ad attestare anche per il 2007 le condizioni di diritto e di fatto
richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.
L'applicazione di tale aliquota viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni
richieste; al venir meno di queste ultime deve essere presentata apposita comunicazione entro il
termine del 16/12/2007.
5. di prendere atto che per l'anno 2007 viene confermata in
EURO 258,23 la maggioredetrazione
per le abitazioni assoggettate all’aliquota del 5,3 per mille (nei soli casi previsti allelettere a) e b)), e per quelle assoggettate all’aliquota del 4,0 per mille, per i proprietari ovvero
titolari di altri diritti reali di godimento che si trovino nelle seguenti condizioni:
A)
Siano soggetti:-
pensionati che alla data del 01/01/2007 abbiano compiuto i 60 anni di età;oppure
- il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente e permanentemente inabili al
lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile
inserimento lavorativo.
B)
Possiedano un reddito annuo lordo non superiore a EURO 8.600,00 per nucleo familiarecomposto da una sola persona, di EURO 17.200,00 per nucleo familiare composto da due
persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di EURO 8.600,00);
C)
Siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di una sola unitàimmobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con un massimo di due
pertinenze;
I soggetti che vorranno usufruire della maggiore detrazione dovranno far pervenire un'apposita
autocertificazione resa sulla modulistica all'uopo predisposta, a pena di decadenza dal
beneficio, entro il termine del 16/12/2007, data di scadenza della seconda rata I.C.I..
6. di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta solo in caso di
compresenza delle 3 condizioni indicate (A, B e C), e che in caso di comproprietà dell'unità
immobiliare, il soggetto che abbia dette condizioni può, analogamente a quanto previsto per la
detrazione ordinaria, detrarsi soltanto la propria quota parte della maggiore detrazione prevista
(per esempio: coniugi comproprietari di una abitazione di residenza, di cui solo uno avente le
condizioni per usufruire della maggiore detrazione, questo può detrarsi metà della maggiore
detrazione, l'altro può detrarsi metà della detrazione ordinaria).
La parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione
principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze.
7. di dare atto che ai fini di cui ai punti 5) e 6) si considera il reddito relativo all'anno 2006
escludendo dal calcolo dell'imponibile:
- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi esenti IRPEF;
- il reddito dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;
- i redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 se non titolari di partita Iva;
la maggiorazione sociale, invalidità.