COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PROVINCIA DI RIMINI

[] ORIGINALE

[] COPIA

DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE N° 216 DEL 22.12.2004

 

OGGETTO: I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.

 

TE/dw

L'anno duemilaquattro il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18.30 presso questa Sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti i Signori:

     

PRES.

ASS.

1.

BIANCHI DOMENICO

SINDACO

X

 

2.

CLEMENTI DAVIDE

ASSESSORE

X

 

3.

MORELLI DANIELE

ASSESSORE

X

 

4.

TOMASETTI LUCA

ASSESSORE

X

 

5.

BARILARI GIUSEPPE

ASSESSORE

X

 

6.

TASINI MAURA

ASSESSORE

X

 

7.

MONTANARI CLAUDIA

ASSESSORE

X

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PIRACCINI LIA, Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Signor DOMENICO BIANCHI, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, come segue:

[X] parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato

Visto che il Segretario Comunale per quanto riguarda la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ha espresso parere favorevole, di cui all'art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, nonché al provvedimento del Sindaco del 13 agosto 1997;

 

 

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/1998, e successive modificazioni, esecutivo ai sensi di legge;

Visto l’art. 53, comma 16,della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/98 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti i commi da 48 a 59, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell'I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e relativa potestà regolamentare, hanno, tra l’altro, ampliato le possibilità di manovra dei Comuni estendendo la facoltà di applicazione dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale;

Rilevato che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono ai Comuni la facoltà, di:

a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e, comunque, non superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);

b) deliberare aliquote ridotte a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato:

1 - Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 08.08.1996. n. 437, come convertito dalla legge 24.10.1996, n. 556, art. 6, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, some sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);

2 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23.12.1996. n. 662);

3 - alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996);

4 - unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/1992);

5 - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

c) estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta e/o della detrazione prevista per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale nonché alle pertinenze dell’abitazione;

d) deliberare riduzioni dell'imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di £. 500.000 in ragione annua, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, per le seguenti tipologie di immobili:

1 - unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma, 4 del D.Lgs. n. 504/1992);

3 - alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992);

4 - unità immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);

e) elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, a condizione che per le abitazioni tenute a disposizione venga applicata un’aliquota non superiore a quella ordinaria (art. 58, comma 3 D.Lgs. 446/97);

Visto il comma 3, dell'art. 8 del Decreto Legislativo 504/92 concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, e dall'art. 3, comma 1, del D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 1997 n. 122;

Visto l’art. 2, comma 4 della legge 09/12/1998 n. 431, relativa alla "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", il quale concede la possibilità di prevedere aliquote anche inferiori al 4 per mille, per un periodo massimo di 3 anni, per le unità immobiliari concesse in affitto a titolo di abitazione principale sulla base di contratti-tipo definiti da accordi locali tra le organizzazioni interessate;

Richiamata la propria deliberazione n. 215 del 21/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2004;

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,2 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille

DETRAZIONE ORDINARIA Euro 104,00

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA Euro 104,00

Rilevato che il gettito ICI per l’anno 2004, quale risulta dagli incassi registrati alla data odierna, è di Euro 2.032.000,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione anno 2005 e le previsioni di spesa analiticamente illustrate nella relazione previsionale e programmatica predisposti dalla Giunta Comunale, dal quale emerge la necessità di assicurare un gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili di Euro 2.100.000,00, con un incremento rispetto all’anno 2004 di Euro 68.000,00;

Considerato che tale incremento possa essere garantito:

Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,2 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille

DETRAZIONE ORDINARIA Euro 104,00

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA Euro 104,00

Visto l’art. 13, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 24/10/98 e successive modificazioni, il quale prevede, in applicazione all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, l’ulteriore detrazione d’imposta per le seguenti categorie di soggetti:

1. (…omissis…) soggetti passivi d’imposta proprietari, anche se in quota parte, di un unico immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, che si trovino al 1° gennaio dell’anno di imposizione nelle seguenti condizioni:

a) età superiore a 60 anni, soli o con coniuge (anche quest’ultimo con più di 60 anni) ed eventuali persone a carico;

b) nuclei famigliari, senza limiti di età, che ricomprendano un famigliare in condizione di invalidità psicofisica non inferiore al 67%.

c) disoccupati o in mobilità regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

d) cassaintegrati;

Atteso che i limiti per poter usufruire dell’ulteriore detrazione ICI per i soggetti sopra elencati, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del regolamento, vengono stabiliti annualmente con provvedimento del competente organo comunale;

Richiamata la propria deliberazione n. 215 del 21/11/2003, con la quale sono stati determinati i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell’ulteriore detrazione d’imposta per l’anno 2004:

Ritenuto di confermare anche per il 2005 i suddetti limiti di reddito, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

  1. di stabilire, per l’anno 2005, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

    N.°

    TIPOLOGIE

    ALIQUOTA

    1

    Abitazione principale e relativa pertinenza

    (per "abitazione principale" si intende l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica)

     

    5,2 per mille

    2

    Abitazione locata e relative pertinenze

    (per "abitazione locata" si intende l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2° grado e/o collaterale fino al 3° grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica)

     

     

    7 per mille

    3

    Abitazione a disposizione e relative pertinenze

    (per "abitazione a disposizione" si intende l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato)

     

    7 per mille

    4

    Per tutti gli altri casi

    7 per mille

  2. di stabilire, per l’anno 2005, le seguenti detrazioni d’imposta:

    Detrazione ordinaria Euro 104,00

    Ulteriore detrazione Euro 104,00

    per i soggetti di cui all’art. 13 del regolamento ICI

  3. di confermare, per l’anno 2005, i seguenti limiti di reddito per usufruire dell’ulteriore detrazione d’imposta di cui all’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

  1. di dare atto che il gettito complessivo previsto per l’anno 2005, per effetto delle aliquote e delle detrazioni d’imposta determinate ai punti precedenti, è quantificato in Euro 2.100.000,00;

  2. di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

Infine, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: TREBBI EMANUELA.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

BIANCHI DOMENICO PIRACCINI Dott.ssa LIA

_______________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano lì, __________________ L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott. Damiani William

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene:

[X] pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000).

[X] comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n° 267/2000.

[] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data _________________

San Giovanni in Marignano, lì __________________

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott. Damiani William

_______________________________________________________________________________________________

[X] é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data ______________

essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n° 267/2000).

San Giovanni in Marignano lì ____________________ L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT. DAMIANI WILLIAM

_______________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano lì, ________________

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott. Damiani William