Provincia di Rimini
A decorrere dall’anno 2008, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, è esente dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definita dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, nonché quelle ad essa assimilate dall’art. 11, comma 2, del regolamento comunale I.C.I.(1) e le relative pertinenze (box, garage, cantine). Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e le detrazioni deliberate dal Comune. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3-bis, e dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992.
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(1) Si riporta il comma 2 dell’art. 11 del regolamento I.C.I.:
2. Sono equiparate all’abitazione principale:
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
1 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
6,20 per mille |
2 |
Abitazione, e relative pertinenze, locata a canone concordato (Art. 2, c. 3, legge n. 431/1998) |
4,00 per mille |
3 |
Restanti unità immobiliari (aliquota ordinaria) |
7,00 per mille |
Per poter beneficiare dell’aliquota di cui al punto 2, occorre presentare la richiesta entro il termine di scadenza della rata di saldo (16 dicembre 2009), su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi. La richiesta è valida per la durata del contratto di locazione.
DETRAZIONI
1 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
€. 103,29 |
2 |
Abitazione principale e relative pertinenze di soggetti in particolari condizioni socio-economiche |
€. 258,23 |
Per poter beneficiare della detrazione di cui al punto 2, occorre presentare la richiesta entro il termine di scadenza della rata di saldo (16 dicembre 2009), su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi. La richiesta è valida solo per l’anno 2009.
VERSAMENTI
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 88704218 intestato a: “CORIT RISCOSSIONI LOCALI S.P.A.–COMUNE MISANO ADRIATICO–RN–ICI”., utilizzando i bollettini allegati.
Il versamento può essere effettuato anche con il modello F24, utilizzando il codice Ente F244 e gli appositi codici tributo.
(Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro).
Ø Scadenza versamento prima rata (acconto) 16/06/2009
Ø Scadenza versamento seconda rata (saldo) 16/12/2009
DICHIARAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2008 rimane l’obbligo di presentazione della dichiarazione in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non circolano, attraverso il modello unico informatico, nella banca dati del catasto. Per maggiori chiarimenti in merito si rimanda alle istruzioni che emanerà il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano comunque fermi gli adempimenti richiesti per ottenere le agevolazioni deliberate dal comune (riduzioni di aliquote, maggiori detrazioni, ecc.). La dichiarazione, qualora dovuta, va presentata, su modello conforme a quello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008.
AREE FABBRICABILI
La Giunta Comunale non ha determinato i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2009. Pertanto la base imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinata con riferimento ai valori di mercato.
Informazioni ufficio tributi: Tel. 0541/618421 – 618432 Fax 0541/613774
Sito internet: www.misano.org (Alla voce: Uffici comunali e atti online Þ Tributi Þ Imposta comunale sugli immobili)
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Questo Comune ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di cinque anni dal 2007 al 2011, l’imposta di scopo, per il finanziamento della costruzione di una nuova scuola media, con un’aliquota dello 0,5 per mille da applicare alla base imponibile dell’I.C.I..
Sono esenti dall’imposta di scopo:
a) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché l’unità immobiliare equiparata all’abitazione principale, cosi come individuate e definite dall’art. 11(1) del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. L’esenzione si estende altresì alle relative pertinenze;
b) l’abitazione, e relative pertinenze, concessa in locazione, ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) gli immobili di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, con le limitazioni di cui all’art. 13(2) del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (immobili già esenti dall’I.C.I.).
A decorrere dal 1° gennaio 2009, il versamento dell’imposta di scopo va effettuato separatamente dall’I.C.I., in unica soluzione (unica rata) entro il termine di versamento della rata di saldo dell’I.C.I. (16/12/2009), sul conto corrente postale n. 95624805 intestato a “Corit Riscossioni Locali S.p.A. – Comune di Misano Adriatico – RN – ISCOP”, utilizzando l’apposito bollettino allegato, ovvero mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici: Codice Ente = F244 – Codice tributo = 3926. (Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributi (Tel. 0541-618421 0541-618432), oppure consultare il sito internet del Comune www.misano.org (Uffici comunali e atti online Þ Tributi Þ Imposta di scopo).
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(1) Si riporta uno stralcio dell’art. 11 del regolamento I.C.I.:
1. E’ considerata abitazione principale per espressa disposizione legislativa:
a) l’abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
b) l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
c) l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.);
d) l’abitazione posseduta, in questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.
2. Sono equiparate all’abitazione principale:
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
(2) Si riporta l’art. 13 del regolamento I.C.I.:
Art. 13 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.