COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di Rimini)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19/03/2008

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E

DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

1) Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle

seguenti misure:

A) 6,20 per mille: per l’abitazione principale;

B) 4,00 per mille: per l'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione, ad un

soggetto che la utilizza come abitazione principale, alle condizioni di

cui agli Accordi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni della

proprietà edilizia e dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della

legge n. 431/1998;

C) 7,00 per mille: per tutte le restanti unità immobiliari (Aliquota ordinaria);

 

2) Di stabilire, che i proprietari delle abitazioni di cui alla lettera B) del precedente punto

1), per potersi avvalere, per la prima volta, dell'aliquota ridotta del 4 per mille, dovranno

presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo I.C.I., apposita

richiesta, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione

dall'ufficio tributi, allegando alla stessa, copia del contratto di locazione registrato,

redatto secondo lo schema tipo allegato ai richiamati Accordi territoriali. L'agevolazione

decorre dall'anno di presentazione della richiesta e spetta per i mesi dell'anno coperti

dal contratto di locazione, con la regola che il mese si considera per intero se il

contratto copre più di 15 giorni. La richiesta resta valida per tutto il periodo di durata

del contratto, salvo che lo stesso non si interrompa prima del termine pattuito, nel qual

caso il proprietario dovrà tempestivamente comunicarlo al Comune. In caso di rinnovo

o proroga del contratto, il proprietario dovrà presentare nuova richiesta, entro i termini

sopra stabiliti, allegando copia del nuovo contratto se si è proceduto al rinnovo.

Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuna delle

condizioni previste dal contratto tipo ovvero dalla presente deliberazione, si procederà

al recupero della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni

ed interessi;

 

3) Di elevare a euro 258,23, per l’anno 2008 ed in applicazione del disposto dell’art. 8,

comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, la detrazione ai fini dell’imposta comunale sugli

immobili prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo, in favore di quei

contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) residenti nel Comune;

b) possessori, a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o

superficie, della sola unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e

delle relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) nonché del

secondo appartamento e relative pertinenze concesso in uso gratuito, quale

abitazione principale, a parenti in linea retta fino al 1° grado;

c) avere un'età superiore a 60 anni, oppure essere permanentemente inabili al lavoro

con invalidità non inferiore al 67%;

d) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a euro 8.700,00 annui

lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito

complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non

deve essere superiore a euro 15.650,00 per il nucleo di due persone; detto limite

viene incrementato di euro 4.500,00 per ogni ulteriore componente. Sono esclusi

dal computo del reddito complessivo: il reddito derivante dal possesso

dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché quello derivante dal

secondo appartamento e relative pertinenze concesso in uso gratuito, quale

abitazione principale, a parenti in linea retta fino al 1° grado, i redditi esenti da

IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata, i redditi dominicali e agrari (a fini

fiscali) complessivamente non superiori a euro 51,65, se non titolari di partita

I.V.A. agricola, nonché i compensi percepiti per lavori socialmente utili. Si precisa

che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso

l'anagrafe della popolazione residente.

Le condizioni elencate alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere tutte possedute

alla data del 1° gennaio 2008, mentre le condizioni reddittuali di cui alla precedente

lettera d) sono riferite all'anno 2007.

La maggiore detrazione di euro 154,94:

spetta nella stessa proporzione della detrazione ordinaria di euro 103,29;

compete fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione

in sede di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2008, in proporzione alle rate

versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto alla maggiore detrazione, dovrà

presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita

dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a

disposizione dall’ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei

redditi o del CUD rilasciato dall’ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di

invalidità, propria e degli altri componenti il nucleo familiare. La dichiarazione è valida

solo per l'anno 2008. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza

di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore

detrazione, si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta, con l’applicazione

delle relative sanzioni ed interessi;

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