Estratto della delibera Giunta Comunale n. 20/21/02/2006

1) omissis…..

MISURA DELLE ALIQUOTE  I.C.I.   PER L’ANNO 2006

N.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA APPLICATA (per mille)

1

A -Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze,  anche se distintamente iscritte in catasto;

B -Unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

 

 

5,50

2

-  Unità immobiliari assegnate  dagli  Istituti Autonomi delle Case Popolari;

 

5,5

3

- Unità abitative e relative pertinenze,  possedute in aggiunta alle unità principali, non locate e tenute a disposizione;

 

7

4

-  Aree edificabili;

 

7

5

- In tutti gli  altri casi non ricompresi  nelle fattispecie precedenti.

7

 

2) Determinazione, per l’anno 2006, della detrazione d’imposta abitazione principale e pertinenze in € 103,29

3) Determinazione, per l’anno 2006, della detrazione d’imposta abitazione principale e pertinenze  in € 200,00

     limitatamente a particolari situazioni socio economiche:

     pensionati, nuclei familiari con disabili, nuclei familiari numerosi;

 

 

Per avere diritto alla detrazione maggiorata di € 200,00 il contribuente dovrà produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione. Il Comune potrà in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire della suddetta detrazione. La predetta domanda dovrà essere inoltrata al Comune - Ufficio Tributi, entro e non oltre il termine di scadenza del pagamento della seconda rata a saldo dell'I.C.I. pena l’inammissibilità della domanda stessa .

 

4) La detrazione di cui al punto 2) non è cumulabile, e nessuna altra detrazione o riduzione d’imposta o aliquota agevolata, prevista dalla normativa vigente, può essere accordata,  al fine di salvaguardare l’equilibrio di bilancio.

 

5) Di  prendere, altresì atto, che la Giunta Comunale, con atto n. 8 del 09/02/2006, ha definito per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 9  del regolamento I.C.I., ed al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, il valore venale in comune commercio  delle aree edificabili a metro quadrato, per zona omogenea.