PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 10 del 03/02/2005

 

 

VISTO il Decreto Lgs. n° 504 del 30/12/92, che istituisce dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l'applicazione;

 

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n° 504/92 sostituito interamente dall'art. 3 comma 53 della Legge n. 662 del 23/12/96 con il quale devono essere adottate per ogni anno le aliquote ICI comprese tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

VISTI, gli artt. 42 e 48, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in materia di competenza degli organi deliberativi;

 

RICHIAMATO l’art. 20 del vigente Statuto Comunale che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione dell’aliquota dei tributi;

 

RITENUTO di provvedere alla determinazione dell’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005;

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con propria deliberazione n.57 del 23/11/1998 modificato, da ultimo, con atto consiliare n. 13 del 28/3/2002;

 

VISTO in particolare l’art. 6 - Riduzioni e agevolazioni - del suddetto regolamento che testualmente recita: “La Giunta, annualmente, individua le modalità e le misure per l’applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni, tenendo conto delle esigenze di pareggio del bilancio”;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 16/12/2003 che determinava le aliquote I.C.I. e definiva le agevolazioni per l’anno 2004;

 

VISTO che la Giunta Comunale con atto n.      del           ha definito, ai soli fini dell’applicazione dell’I.C.I. ed al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, il valore venale delle aree edificabili per l’anno 2005;

 

VISTA la legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);

 

CONSIDERATE le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'anno 2005, dovendo tener conto della condizione di pareggio dello stesso, nonché degli indirizzi dell’Amministrazione in materia fiscale;

 

 

PROPONE

 

1)      Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2005, nelle misure di seguito riportate.

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURA DELLE ALIQUOTE  I.C.I.   PER L’ANNO 2005

N.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA APPLICATA (per mille)

1

A -Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze,  anche se distintamente iscritte in catasto;

B -Unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

 

 

5,50

2

-  Unità immobiliari assegnate  dagli  Istituti Autonomi delle Case Popolari;

 

5

3

- Unità abitative e relative pertinenze,  possedute in aggiunta alle unità principali, non locate e tenute a disposizione;

 

7

4

-  Aree edificabili;

 

7

5

- In tutti gli  altri casi non ricompresi  nelle fattispecie precedenti.

7

 

2) Di determinare, per l’anno 2005, la detrazione d’imposta comunale sugli immobili per abitazione principale comprese le relative pertinenze in € 103,29 (Euro centotre,29), aumentata ad € 200 (duecento) limitatamente alle situazioni socio-economiche di seguito riportate:

 

a)      

Nuclei familiari che, alla data dell’1/1/2005, siano composti unicamente da:

1- un ultrasessantenne in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 2004 non superiori  a  € 8.300,00 ( L.16.071.041);

2 - più componenti ultrasessantenni in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 2004, non superiori a  € 15.000,00 (L.29.044.050);

I suddetti soggetti passivi dovranno essere proprietari, ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su tutto il territorio nazionale di un’unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che appartenga alle categorie catastali A/3,  A/4, A/5, A/6, oltre ad eventuale pertinenza destinata a servizio dell’abitazione principale.

b)     

Nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili gravi, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap, riconosciuti come “invalidi con totale permanente inabilità lavorativa al 100%”, ai quali sia stato riconosciuto l’assegno di accompagnamento alla data dell’1/1/2005, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private,  senza alcuna limitazione di reddito.

I requisiti, come avanti evidenziati dovranno risultare da apposita certificazione sanitaria.

 

 

d)

 

Per avere diritto alla detrazione maggiorata di € 200,00 il contribuente dovrà produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione. Il Comune potrà in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire della suddetta detrazione. La predetta domanda dovrà essere inoltrata al Comune - Ufficio Tributi, entro e non oltre il termine di scadenza del pagamento della seconda rata a saldo dell'I.C.I. pena l’inammissibilità della domanda stessa . Sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto negli anni precedenti la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate e rientrino in quelle sopra riportate.

 

 

3) La detrazione di cui al punto 2) non è cumulabile, e nessuna altra detrazione o riduzione d’imposta o aliquota agevolata, prevista dalla normativa vigente, può essere accordata,  al fine di salvaguardare l’equilibrio di bilancio.

 

4)Per avere diritto all’applicazione della sola aliquota ridotta per abitazione principale alle abitazioni concesse in uso gratuito a genitori e figli ivi residenti, i soggetti passivi dovranno far pervenire, ogni anno, all’ufficio tributi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 5 c. 6 del regolamento comunale I.C.I..

 

5) Di  prendere, altresì atto, che la Giunta Comunale, con atto n. 9 del 03/02/2005, ha definito per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 9  del regolamento I.C.I., ed al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, il valore venale in comune commercio  delle aree edificabili a metro quadrato, per zona omogenea come nelle tabelle  1, 2 e 3 sotto riportate:  

 

Tab. 1 – Valori delle aree edificabili

 

Zona omogenea

 

 

Zona fiscale

resid.

compl.

comm. direz.

pubb.

es.

resid.

esp.

artigianale/industriale

 

 

completam.

espansione

€/mq

€/mq

€/mq

per 0,01 Uf

€/mq

€/mq

€/mq

 

 

 

 

 

 

 

Capoluogo – Fornace

110

135

3,85

63

--

--

Sant’Andrea in Casale

130

157

4,50

84

--

--

Zone produttive

--

--

--

--

100

30

 

 

 

 

 

Tab. 2 – corrispondenze tra zone omogenee e zonizzazioni del PRG

 

Zona omogenea

Corrispondenza con la zonizzazione di PRG

Superficie su cui calcolare il valore

 

 

 

resid. compl.

B2, B3, B4

Superficie del lotto = Sf

comm./direz.

D2, D7 e zone commerciali individuate dal piano del commercio in sede fissa

Superficie del lotto = Sf

pubb. es.

D5, per ogni 0,01 di indice Uf

Superficie del lotto = Sf

resid. esp.

B5, C, B6 con concessione convenzionata

Superficie dell’intera area individuata dal PRG o dalla concessione = St

art./ind. completamento

D1, D3 per i quali siano realizzate le opere di urbanizzazione, D6

Superficie del lotto = Sf

art./ind.  espansione

D3 per i quali non siano realizzate le opere di urbanizzazione, D4

Superficie dell’intera area individuata dal PRG = St

 

Tab. 3 – corrispondenze tra zone fiscali e tavole grafiche del PRG

 

Zona fiscale

Corrispondenza con le tavole di PRG

 

 

Capoluogo – Fornace

4A e 4C per intero

3A e 3B esclusa Tav. 4B

Sant’Andrea in Casale

4B

Zone produttive

Tutte le tavole in cui compaiono le zone indicate