La detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lvo. n. 504/92, e sue successive modifiche ed integrazioni, è aumentata a €. 155,00 ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con reddito complessivo non superiore a €. 6.817,23 per persona, escludendo dal calcolo di detto limite le seguenti tipologie di reddito:
a) redditi derivanti dalla casa di proprietà (comprese le eventuali pertinenze) adibita ad principale;
b) emolumenti percepiti per lavori socialmente utili;
c) tutti i redditi esenti IRPEF;
d) emolumenti arretrati;
per avere diritto alla detrazione maggiorata, il contribuente dovrà produrre, inoltrando al Comune entro il termine del pagamento della seconda rata a saldo dell’I.C.I., apposita comunicazione, allegando alla stessa fotocopia dei documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione.