Estratto della deliberazione adottata dal comune di Saludecio (Rimini) in materia di detrazioni I.C.I. per l’anno di imposta 2005:

"D E L I B E R A

1) Per l'anno 2005 ai fini della Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.), per le motivazioni sopra esposte, si applicano le seguenti aliquote:

a) - alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che non rientrino nell’art. 13/bis del regolamento si applicano le aliquote sotto indicate:

ABITAZIONI CLASSIFICATE A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 E RELATIVE PERTINENZE

ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE

ABITAZIONI CLASSIFICATE A/1; A/7; A/8; A/9; A/11 E RELATIVE PERTINENZE

ALIQUOTA DEL 7,00 PER MILLE

  1. Aliquota del 6 per mille per le abitazioni – classificate A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 - e relative pertinenze, locate con contratto di locazione registrato.
  2. Aliquota ordinaria del 7 per mille. Si applica in tutti i casi non compresi nei precedenti punti a) e b).

2) La ulteriore detrazione per l'unità immobiliare - classificata, a pena di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6- adibita ad abitazione principale di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, è stabilita in EURO 77,47 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi:

  1. abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di età per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 67%;
  2. abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente regolamento - non superiore ad Euro 7.746,85 per le famiglie con un unico componente e non superiore ad Euro 13.427,88 per le altre;
  3. non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione principale e le sue pertinenze;
  4. convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati.

  1. Le detrazioni applicate alla prima casa trovano capienza nell’imposta applicata alle relative pertinenze.

4) Ad ogni abitazione di proprietà dell' ACER- Rimini destinata ad alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione di € 160,00.

………omissis………"

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE

"ART. 13

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

………omissis………

3. Ogni soggetto che intenda usufruire dell’ulteriore detrazione d’imposta dovrà presentare apposita richiesta documentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I.

………omissis………

ART. 13 BIS

CONIUGI CON DIVERSA ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per l’immobile destinato ad abitazione principale si applica l’aliquota ordinaria.

2. La norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare contratto di locazione.

ART. 13 TER

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE ABITAZIONI LOCATE

1. I contribuenti che applicano l’aliquota agevolata per le abitazioni locate debbono darne comunicazione, per ogni anno d’imposta, all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di scadenza della seconda rata ICI. La comunicazione può contenere informazioni su più abitazioni e/o più proprietari.

2. La mancata comunicazione determina la perdita del diritto alla agevolazione.

………omissis………"