Estratto della deliberazione adottata dal comune di Saludecio (Rimini) in materia di detrazioni I.C.I. per l’anno di imposta 2005:
"D E L I B E R A
1) Per l'anno 2005 ai fini della Imposta Comunale Immobiliare (I.C.I.), per le motivazioni sopra esposte, si applicano le seguenti aliquote:
a) - alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che non rientrino nell’art. 13/bis del regolamento si applicano le aliquote sotto indicate:
ABITAZIONI CLASSIFICATE A/2; A/3; A/4; A/5; A/6 E RELATIVE PERTINENZE |
ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE |
ABITAZIONI CLASSIFICATE A/1; A/7; A/8; A/9; A/11 E RELATIVE PERTINENZE |
ALIQUOTA DEL 7,00 PER MILLE |
2) La ulteriore detrazione per l'unità immobiliare - classificata, a pena di esclusione, dalla categoria A/2 alla categoria A/6- adibita ad abitazione principale di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, è stabilita in EURO 77,47 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi:
4) Ad ogni abitazione di proprietà dell' ACER- Rimini destinata ad alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica una detrazione di € 160,00.
………omissis………"
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE
"ART. 13
ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
………omissis………
3. Ogni soggetto che intenda usufruire dell’ulteriore detrazione d’imposta dovrà presentare apposita richiesta documentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I.
………omissis………
ART. 13 BIS
CONIUGI CON DIVERSA ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per l’immobile destinato ad abitazione principale si applica l’aliquota ordinaria.
2. La norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare contratto di locazione.
ART. 13 TER
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE ABITAZIONI LOCATE
1. I contribuenti che applicano l’aliquota agevolata per le abitazioni locate debbono darne comunicazione, per ogni anno d’imposta, all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di scadenza della seconda rata ICI. La comunicazione può contenere informazioni su più abitazioni e/o più proprietari.
2. La mancata comunicazione determina la perdita del diritto alla agevolazione.
………omissis………"