ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 29/12/2007 n. 000000000062
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2008
Premesso che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
Richiamato l'articolo 6 del citato d.lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3, comma 56 della Legge n. 662/96, ai sensi del quale il Comune provvede a determinare le aliquote da applicare per la riscossione dell'imposta I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendosi, entro tali limiti, diversificare l'aliquota con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
Richiamato l'art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che attribuisce al consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I.
Richiamata la delibera di G.C. n. 107 del 07/12/2006, con la quale si sono determinate le aliquote Ici e le detrazioni per abitazione principale relative all'anno 2006
Considerati gli indirizzi di politica delle entrate stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.10.2007, in relazione alle prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo termine sui bisogni, sulle priorità e sugli obiettivi generali dell'Ente
Rilevata la necessità, ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2008 le stesse aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2007
Vista la circolare n.3/DPF del 16/04/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI sul sito del ministero stesso;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 267/2000;
SI PROPONE
Per le finalità espresse in premessa:
1. di determinare per l'anno 2008 le seguenti aliquote differenziate relative all'Imposta Comunale sugli Immobili:
a. aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile a:
- Terreni agricoli;
- Aree edificabili;
- Unità immobiliari non locate (vuote/sfitte) e relative pertinenze;
- Unità immobiliari tenute a disposizione e relative pertinenze;
- Unità immobiliari locate (con o senza contratto di locazione registrato) e relative pertinenze;
- Tutte le altre fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive previste nella successiva lettere b);
b. aliquota ridotta del 6,2 per mille applicabile a:
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per un massimo di due pertinenze e nei limiti stabiliti dall'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze;
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado nella quale risiedano;
- Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- Abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- Unità immobiliari inagibili o inabitabili: per la definizione dei fabbricati inagibili o inabitabili si fa riferimento all'art. 9bis del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale degli Immobili (ICI);
2. di prendere atto che per l'anno 2008 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in 103,29 EURO, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 6,2 per mille di cui sopra, ad eccezione dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado nella quale risiedano, per la quale opera solamente l'aliquota ridotta
3. di prendere atto che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze
4. di prendere atto che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6,2 per mille di cui al precedente punto 1) del deliberato viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni previste;
5. di prendere atto che la presente deliberazione è conforme agli indirizzi di politica delle entrate stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.10.2007, in relazione alle prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo termine sui bisogni, sulle priorità e sugli obiettivi generali dell'Ente;
6. di disporre l'invio della presente deliberazione al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito internet ai sensi della circolare n.3/DPF del 16/04/2003
Inoltre ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
7. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000