ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI POGGIO BERNI (PROV.RN) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI E DEFINIZIONE DELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005 (Delibera di G.C. n. 109 del 22/12/2004 – esecutiva dal 22/12/2004).
 
“Omissis……………………
 
1) Di determinare per l'anno 2005, confermando le aliquote già approvate per l'anno 2003 e 2004, le seguenti aliquote differenziate relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
a) aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile a:
- Terreni agricoli;
- Aree edificabili;
- Unità immobiliari non locate (vuote/sfitte) e relative pertinenze;
- Unità immobiliari tenute a disposizione e relative pertinenze;
- Unità immobiliari locate (con o senza contratto di locazione registrato) e relative pertinenze;
- Tutte le altre fattispecie di immobili non rientranti nelle categorie impositive previste nella successiva lettere b);
 
b) aliquota ridotta del 6,1 per mille applicabile a:
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti dall'art. 18 Regolamento ICI;
- Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze ;
Per la definizione delle unità immobiliari  equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze si fa riferimento alle fattispecie previste all'art. 15 e all'art. 18 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale degli Immobili (ICI);
- Unità immobiliari inagibili o inabitabili;
Per la definizione dei fabbricati inagibili o inabitabili si fa riferimento all'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale degli Immobili (ICI);
 
2) Di dare atto, al fine di agevolare il contribuente, che i citati artt. 15, 18 e 19 contenuti nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sono formulati nei seguenti termini:
"Articolo 15  - Abitazione principale.
1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulta locata) sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992 (se non diversamente disposto dal Consiglio comunale):
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
b) l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado nella quale risiedano, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del D.P.R. 30/05/89 n. 223;
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
2. L’equiparazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta per tutte le fattispecie, fatta eccezione per quella indicata alla lettera  b) per la quale non opera la detrazione, ma solo l’aliquota ridotta.
ed omississ........................ ";
"Articolo 18 - Pertinenze dell’abitazione
1. Per pertinenza si intende l’unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa.
2. Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale indipendentemente dall’ubicazione dell’unità immobiliare stessa, in deroga a quanto previsto al comma1.
3. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze elencate al comma 1 e al comma 2, anche se iscritte distintamente in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.
4. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n.504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Tuttavia, l’agevolazione di cui al comma 2 consente di beneficiare dell’aliquota ridotta, se deliberata dal comune per l’abitazione principale, e di detrarre dall’imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
ed omississ........................ ";
"Articolo 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili
1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, così come sancito dall’art.7 del D. Lgs. 504/92.
2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere o) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, e successive modificazioni, Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale, lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero, nel caso di autocertificazione, questa ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.";
 
3) Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 6,1 per mille per equipazione ad abitazione principale, come previsto all'art. 15, e per le relative pertinenze nei limiti previsti all'art. 18 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), è necessario presentare, nel caso in cui non sia stata presentata negli anni precedenti, apposita dichiarazione attestante il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta entro la scadenza della seconda rata, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune;
 
4) Di dare atto che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6,1 per mille di cui al precedente punto 1) del deliberato viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni previste;
 
 5) Di determinare, per quanto previsto dal D.Lgs. 504/92, art.8, c.3, per l'anno 2005 la ulteriore detrazione ai fini Ici per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 206,583, limitatamente a favore delle categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso al 01.01.2005 dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:
1)  Nucleo familiare composto fino ad un massimo di tre pensionati di età minima (uomini e donne) di 60 anni;
1a) Nucleo familiare nelle condizioni di cui al precedente punto, nel caso in cui vi sia uno dei soggetti di età inferiore al limite stabilito, totalmente o permanentemente inabili al lavoro o comunque con un'invalidità non inferiore al 67%;
2) Essere titolari di diritto reale di proprietà, uso, usufrutto e/o abitazione della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze e di terreni nei limiti di cui al successivo punto c). Sono considerate pertinenze, al solo fine  del riconoscimento della ulteriore detrazione anche le  unità immobiliari, anche se catastalmente distinte rispetto all'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate effettivamente ed in modo permanente a servizio dell'abitazione principale, nel limite previsto dal già citato art. 18 del Regolamento per l'applicazione dell'ICI;
3) Possedere un reddito annuo lordo, riferito all'anno 2004, oltre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, rientrante nei seguenti limiti:
- Nucleo familiare composto da una persona     Euro   7.574,18
- Nucleo familiare composto da due persone     Euro 13.525,31
- Nucleo familiare composto da tre persone      Euro 16.771,37  
Aggiornamento Istat anni successivi.
Sono esclusi dalla determinazione dei limiti di reddito suindicati:
a) L'abitazione di proprietà adibita ad abitazione principale esclusiva, più le eventuali pertinenze come sopra specificate da considerare parti integranti dell'abitazione principale anche se iscritte distintamente a catasto;
b) Gli emolumenti arretrati;
c) Redditi domenicale e agrario fino a Euro 18,07, se non titolari di partita Iva.
Per i redditi percepiti al di fuori del territorio nazionale il contribuente dovra' esibire idonea documentazione attestante il reddito percepito dallo Stato Estero come condizione per poter accedere ai benefici di cui trattasi.
Si precisa che, al fine del riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione ICI, il/i contribuenti devono possedere tutti i requisiti richiesti, come sopra elencati.
 
6) Di dare atto che:
- l'elevazione della detrazione per abitazione principale a Euro 206,583 non compromette l'equilibrio di bilancio;
- la detrazione stabilita nella misura di Euro 206,583 compete fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di imposta per abitazione principale, comprese le relative pertinenze;
- per il riconoscimento della ulteriore detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni enunciate al precedente punto 5), occorre che i contribuenti interessati presentino entro la data di scadenza della seconda rata ICI anno 2005 apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune, per la dichiarazione del possesso dei  requisiti medesimi al 01.01.2005;
- ai sensi del c.2, art. 8 del D.Lgs. 504/92, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a Euro 103,291;
 
Omissis………………….”