-Deliberazione di Consiglio Comunale n.3  del 06/02/2010 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE MISURE DI DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  PER L’ANNO 2010 .

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTI:

·          l'art.6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 30/12/1992, n.504, così come modificato dall'art.1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) che sancisce che l'aliquota è stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

·          l'art.8, comma 3, del D. Lgs. 30/12/1992, n.504, in base al quale, con la stessa deliberazione sopra citata di cui al comma 1 dell'art.6, il Consiglio comunale  definisce l'ammontare della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;   

 

PREMESSO che l’articolo 172 del Testo unico degli Enti locali stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:”… omissis… e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi…omissis…”;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

 

PRESO ATTO del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno 17/12/2009, pubblicato sulla G.U. 29/12/2009, n.301, che differisce al 30/04/2010 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010;

 

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

PRESO ATTO che l’art. 77-bis del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione della L. n° 133 del 06 agosto 2008, che, al c. 30, dispone: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTA la L. 23 ottobre 1992 n°421 contenente la Delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

VISTO il Titolo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 attuativo della suindicata Legge Delega;

 

PRESO ATTO del dettato stabilito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 che sostituisce integralmente l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504;

 

VISTO che al 2° comma del citato art.6, nella sua nuova formulazione, si prevede che l’aliquota di applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con la possibilità di diversificazione entro tale limite per determinate tipologie (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, alloggi non locati, immobili posseduti da Enti senza scopi di lucro);

 

VISTO l’art.3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 che in materia di Imposta comunale sugli immobili prevede, sostituendo il testo dell'art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, la specifica facoltà da parte del Comune di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, l’aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 103.29  fino ad € 258.23;

 

VISTO l’art.3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n.50, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n.122, che ha modificato il testo dell’art.8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, prevedendo che la facoltà del Comune di aumentare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 fino ad € 258,23 possa essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili dall’Art.58 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446  e del contenuto degli artt.52 e 58 del decreto stesso che disciplinano la potestà regolamentare degli enti locali;

 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art.1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93, convertito nella Legge 24/07/2008, n.126, che prevede, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’Imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/92;

 

VISTA la Legge 09/12/1998, n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che prevede:

·        la possibilità per il Comune di deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite nei “contratti concordati” di cui al comma 3 dell’art.2 della legge sopra citata;

·        la possibilità, per i comuni di cui all'art.1 del D.L.30/12/1988, n.551, convertito dalla Legge 21/2/1989, n.61 (comuni ad alta tensione abitativa), e successive modificazioni, di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente per le aliquote d'imposta in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

CONSIDERATO che il Comune di Rubiera rientra nell'elenco approvato dal CIPE dei comuni ad alta tensione abitativa;

 

RITENUTO opportuno, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, confermare le aliquote, e le detrazioni  per abitazione principale, fissate per l'anno 2009;

 

SI RITIENE di:

1) confermare per l'anno 2010 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito riepilogate:

 

 -aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;

-aliquota agevolata del 4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla  “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune  perché li dia successivamente in locazione;

 

 -aliquota del 6,1 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o ad una tettoia o ad un garage, come specificato nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

- aliquota del 7 per mille per tutti i casi di abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e loro pertinenze;

-           aliquota del  9 per mille per le abitazioni non locate, cioè vuote, in assenza di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e che risultino prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni continuativi alla data del 1/1/2010;

 

- aliquota  ordinaria del  6,5 per mille per  tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

 

  2) confermare la detrazione per abitazione principale vigente nell’anno 2009 stabilita per la generalità dei casi nella misura di €150,00;

 

3) confermare l’integrazione anche per l’anno 2010 della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, nelle misure e per le categorie di soggetti passivi di seguito specificate:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00, il soggetto passivo deve possedere, alla data del 01.01.2010, i seguenti requisiti:

1.   il soggetto passivo denunciante deve essere pensionato/a;

2.   il denunciante deve essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluso ogni altro possesso d'immobile tassabile;

3.   il soggetto passivo deve avere un reddito annuo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;

4.   gli altri componenti il nucleo familiare del soggetto passivo non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 242,00; possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2010, si trovano nelle seguenti condizioni:

1.  la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;

2.  i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

1.      il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2009 non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00  annue lorde per ogni componente oltre il quinto;

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00. Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2010, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risulti essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

 

RITENUTO di regolamentare le modalità di attuazione pratica di tale aumento come di seguito specificato:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI;- il soggetto passivo che possiede all'1/1/2010 i requisiti documentabili di cui sopra, per valersi dell’agevolazione in oggetto, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro lo stesso termine valido per il pagamento della 2^ rata I.C.I. anno 2010, una Dichiarazione da lui sottoscritta, il cui modello può essere ritirato presso l’Ufficio Tributi, avente il seguente contenuto:

1)  nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2)  codice fiscale;

3)          dichiarazione dei seguenti stati e condizioni personali e sociali:

a)  di essere pensionato/a;

b)  di essere titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di uso o di abitazione soltanto per l'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di ogni altra titolarità d'immobile tassabile;

c)   l'indicazione dell'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2009 dall'intero nucleo familiare che non superi l'importo di € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, e la somma di € 12.400,00 nel caso di nucleo familiare con due pensionati;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; La dichiarazione di cui al precedente punto A) deve essere sottoscritta dal capo famiglia e deve contenere:

1)  nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2)  codice fiscale;

3)  l’indicazione della composizione del nucleo familiare e la dichiarazione che, alla data del 01.01.2010, i figli sono considerati fiscalmente a carico.

4)      l'indicazione dell'ammontare del reddito lordo imponibile IRPEF relativo all’anno 2009 che non superi l’importo di € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00  annue lorde per ogni componente oltre il quinto,

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; la dichiarazione di cui al precedente punto A) deve essere sottoscritta dal capo famiglia e deve contenere:

1)  nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2)  codice fiscale;

3)l’indicazione della presenza nel nucleo familiare di persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104, in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%.

Relativamente al caso C) Famiglie con portatori di handicap, l’invarianza delle condizioni comporta che la dichiarazione presentata per l’anno 2010 ha effetto anche per gli anni successivi. 

Dopo la presentazione di tale autodichiarazione, il contribuente può calcolare e versare di conseguenza la relativa imposta per l'anno 2010, nei termini e modalità stabiliti dal Decreto Legislativo n. 504 e successive modificazioni, applicando le relative detrazioni;

DATO ATTO che l’aliquota di cui sopra relativa all’abitazione principale viene determinata anche ai fini della definizione della certificazione da trasmettere al Ministero Dell’Interno per il rimborso da parte dello Stato al Comune del minor gettito dovuto all’abolizione dell’I.C.I. sull’abitazione principale prevista dal Decreto Legislativo n.93/2008;

 

ACQUISITO, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato parere favorevole emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, dal Responsabile del Servizio che ne attesta la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario che ne attesta la regolarità contabile”;

 

CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

 

 

D E L I B E R A

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate

1. di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito riepilogate:

 

 -aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;

-aliquota agevolata del 4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla  “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune  perché li dia successivamente in locazione;

 

 -aliquota del 6,1 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o ad una tettoia o ad un garage, come specificato nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

- aliquota del 7 per mille per tutti i casi di abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e loro pertinenze;

-           aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate, cioè vuote, in assenza di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e che risultino prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni continuativi alla data del 1/1/2010;

 

- aliquota  ordinaria del  6,5 per mille per  tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

 

  2. di confermare la detrazione per abitazione principale vigente nell’anno 2009 stabilita per la generalità dei casi nella misura di €150,00;

 

 

3.di confermare l’integrazione anche per l’anno 2010 della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, nelle misure e per le categorie di soggetti passivi di seguito specificate:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00, il soggetto passivo deve possedere, alla data del 01.01.2010, i seguenti requisiti:

1.   il soggetto passivo denunciante deve essere pensionato/a;

2.   il denunciante deve essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluso ogni altro possesso d'immobile tassabile;

3.   il soggetto passivo deve avere un reddito annuo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;

4.   gli altri componenti il nucleo familiare del soggetto passivo non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 242,00; possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2010, si trovano nelle seguenti condizioni:

1.  la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;

2.  i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

2.      il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2009 non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00  annue lorde per ogni componente oltre il quinto;

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00. Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2010, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risulti essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

 

 

 

 INDI

Con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

 

 

 SI RENDE NOTO

 

Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa  Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e Partecipazioni .

 

Che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla Legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso.