COMUNE DI RUBIERA  (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

 

Estratto della Deliberazione n.55 del 22/12/2008

 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE MISURE DI DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

 

 

1.      di confermare:

- l'aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”) al fine di incentivare la stipulazione di tali contratti;

- l’aliquota agevolata del 4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla  “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune  perché li dia successivamente in locazione;

- l’aliquota del 6,1 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o ad una tettoia o ad un garage, come specificato nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

- la detrazione per abitazione principale vigente nell’anno 2008 stabilita per la generalità dei casi nella misura di € 150,00;

-         l’aliquota del 7 per mille per le abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e loro pertinenze;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-         l’aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate, cioè vuote, in assenza di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e che risultino prive di contratti di locazione registrati da almeno due anni continuativi alla data del 1/1/2009;

 

-         l’aliquota del 6,5 per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti precedenti (aliquota ordinaria);

 

4.di confermare l’integrazione anche per l’anno 2009 della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, nelle misure e per le categorie di soggetti passivi di seguito specificate:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00, il soggetto passivo deve possedere, alla data del 01.01.2009, i seguenti requisiti:

1.   il soggetto passivo denunciante deve essere pensionato/a;

2.   il denunciante deve essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluso ogni altro possesso d'immobile tassabile;

3.   il soggetto passivo deve avere un reddito annuo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;

4.   gli altri componenti il nucleo familiare del soggetto passivo non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 242,00; possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2009, si trovano nelle seguenti condizioni:

1.  la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;

2.  i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

1.      il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2008 non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00 annue lorde per ogni componente oltre il quinto;

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00. Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2009, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risulti essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104.