COMUNE DI RUBIERA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
Estratto della Deliberazione n. 198 del 15/11/2005
OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA PER L’ANNO 2006 DELLE ALIQUOTE E MISURE DI DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE VIGENTI NELL’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili in vigore nell’anno 2005 di seguito riepilogate:
- 6,1 per mille per la generalità dei casi d’imposta;
7 per mille per il caso di abitazioni non locate, intendendosi come tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotati dell’arredo indispensabile per la residenza, incluse le relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l’attività di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,1 per mille; l’aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non locato;
4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
4 per mille per il caso di immobili adibiti ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”). Coloro che intendono utilizzare questa aliquota devono compilare apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Urp del Comune.
di confermare per l’anno 2006 la detrazione per abitazione principale vigente nell’anno 2005 stabilita per la generalità dei casi nella misura di € 150,00;
di integrare per l’anno 2006 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, per le categorie di soggetti passivi di seguito specificate :
A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00 il soggetto passivo deve possedere, alla data del 01.01.2006, i seguenti requisiti:
1. il soggetto passivo denunciante deve essere pensionato/a;
2. il denunciante deve essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluso ogni altro possesso d'immobile tassabile;
3. il soggetto passivo deve avere come unico reddito, riferito all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, solo quello di pensione per un importo annuo lordo non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;
4. gli altri componenti il nucleo familiare del soggetto passivo non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze;
B) FAMIGLIE NUMEROSE; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 242,00; possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2006, si trovano nelle seguenti condizioni:
1. la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;
2. i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;
il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2005 non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00 annue lorde per ogni componente oltre il quinto;
C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00. Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2006, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risulti essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104.