Delibera di Giunta n.225  del 21/12/2004 

 

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE E DELLE MISURE DI DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2005 .

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la L. 23 ottobre 1992 n°421 contenente la Delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

VISTO il Titolo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 attuativo della suindicata Legge Delega;

 

PRESO ATTO del dettato stabilito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 che sostituisce integralmente l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504;

 

VISTO che al 2° comma del citato art.6, nella sua nuova formulazione, si prevede che l’aliquota di applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con la possibilità di diversificazione entro tale limite per determinate tipologie (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, alloggi non locati, immobili posseduti da Enti senza scopi di lucro);

 

VISTO l’art.3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 che in materia di Imposta comunale sugli immobili prevede, sostituendo il testo dell'art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, la specifica facoltà da parte del Comune di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, l’aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 103.29  fino ad € 258.23;

 

VISTO l’art.3 del Decreto Legge 11 marzo 1997, n.50, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n.122, che ha modificato il testo dell’art.8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504, prevedendo che la facoltà del Comune di aumentare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 fino ad € 258,23 possa essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili dall’Art.58 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446  e del contenuto degli artt.52 e 58 del decreto stesso che disciplinano la potestà regolamentare degli enti locali;

 

ACCERTATO che dal punto di vista soggettivo sono presenti all’interno del Comune specifiche situazioni di effettivo disagio economico e sociale;

 

VISTO l’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che afferma che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente “all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” che viene, quindi,  demandata alla Giunta;

 

VISTI l’art.9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili che stabilisce che le aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta comunale e l’art.16 del medesimo regolamento che afferma che “Spetta alla Giunta comunale deliberare, con l’atto di determinazione dell’aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori detrazioni per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale) relative all’abitazione principale.”;

 

VISTA la Legge 09/12/1998, n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” che prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione sulla base di accordi “concordati” fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

 

CONSIDERATO che la Legge n.431 stabilisce che i Comuni, per favorire la realizzazione degli accordi di cui sopra, possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;

 

RITENUTO opportuno rispondere alle sollecitazioni che provengono da più parti per promuovere i “contratti concordati” anche nel nostro comune e prevedere, a tal fine, un’aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con “contratto concordato”;

 

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

- 6,1 per mille per la generalità dei casi d’imposta;

-          7 per mille per il caso di abitazioni non locate, intendendosi come tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotati dell’arredo indispensabile per la residenza, incluse le relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l’attività di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,1 per mille; l’aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non locato;

-          4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla  “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune  perché li dia successivamente in locazione;

-          4 per mille per il caso di immobili adibiti ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”). Coloro che intendono utilizzare questa aliquota devono compilare apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Urp del Comune. 

 

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale, per la generalità dei casi, nella misura di € 150,00;

 

RITENUTO di integrare per l’anno 2005 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 504 nelle misure e per le categorie di soggetti passivi di seguito specificate:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00 il soggetto passivo deve possedere, alla data del 01.01.2005, i seguenti requisiti:

1. il soggetto passivo denunciante deve essere pensionato/a;

2. il denunciante deve essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili solo per l'abitazione principale e relative pertinenze, escluso ogni altro possesso d'immobile tassabile;

3. il soggetto passivo deve avere come unico reddito, riferito all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, solo quello di pensione per un importo annuo lordo non superiore ad € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due pensionati, il reddito annuo lordo del nucleo familiare non deve superare la somma di € 12.400,00;

4. gli altri componenti il nucleo familiare del soggetto passivo non devono essere denuncianti I.C.I. per altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 240,00; possono godere della detrazione in oggetto le famiglie che, alla data del 01.01.2005, si trovano nelle seguenti condizioni:

1. la famiglia deve essere composta dai genitori e da un numero di figli superiore a due;

2. i figli devono essere considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche;

3.    il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2004 non deve essere superiore nel suo complesso ad € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00  annue lorde per ogni componente oltre il quinto;

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; per questa categoria la detrazione è elevata da € 150,00 ad € 190,00. Per usufruire della detrazione in oggetto è necessario che, alla data del 01.01.2005, il portatore di handicap sia in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risulti essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

 

RITENUTO di regolamentare le modalità di attuazione pratica di tale aumento come di seguito specificato:

A) SOGGETTI PASSIVI PENSIONATI;- il soggetto passivo che possiede all'1/1/2005 i requisiti documentabili di cui sopra, per valersi dell’agevolazione in oggetto, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro lo stesso termine valido per il pagamento della 1^ rata I.C.I. anno 2005, una Dichiarazione da lui sottoscritta, il cui modello può essere ritirato presso l’Ufficio Tributi, avente il seguente contenuto:

1) nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2) codice fiscale;

3)     dichiarazione dei seguenti stati e condizioni personali e sociali:

a) di essere pensionato/a;

b) di essere titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di uso o di abitazione soltanto per l'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di ogni altra titolarità d'immobile tassabile;

c)    l'indicazione dell'ammontare del reddito lordo di pensione percepito nell'anno 2004 che non superi l'importo di € 8.260,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, e la somma di € 12.400,00 nel caso di nucleo familiare con due pensionati, e sia chiaramente l'unica fonte di reddito oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;

B) FAMIGLIE NUMEROSE; La dichiarazione di cui al precedente punto A) deve essere sottoscritta dal capo famiglia e deve contenere:

1) nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2) codice fiscale;

3)     l’indicazione della composizione del nucleo familiare e la dichiarazione che, alla data del 01.01.2005, i figli sono considerati fiscalmente a carico.

4)    l'indicazione dell'ammontare del reddito lordo imponibile IRPEF relativo all’anno 2004 che non superi l’ importo di € 31.000,00 nel caso di famiglia con cinque componenti. Tale limite viene aumentato di € 2.600,00  annue lorde per ogni componente oltre il quinto,

C) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP; la dichiarazione di cui al precedente punto A) deve essere sottoscritta dal capo famiglia e deve contenere:

1) nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;

2) codice fiscale;

3)l’indicazione della presenza nel nucleo familiare di persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992, n.104, in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%.

Relativamente al caso C) Famiglie con portatori di handicap, l’invarianza delle condizioni comporta che la dichiarazione presentata per l’anno 2005 ha effetto anche per gli anni successivi. 

Dopo la presentazione di tale autodichiarazione, il contribuente può calcolare e versare di conseguenza la relativa imposta per l'anno 2005, nei termini e modalità stabiliti dal Decreto Legislativo n. 504 e successive modificazioni, applicando le relative detrazioni;

 

VISTO l’allegato parere favorevole emesso, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, dal Responsabile del Servizio che ne attesta la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario che ne attesta la regolarità contabile”;

 

 

D E L I B E R A

 

1.di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili   nelle seguenti misure:

-  6,1 per mille per la generalità dei casi d’imposta;

-          7 per mille per il caso di abitazioni non locate, intendendosi come tali gli immobili ad uso abitativo non occupati che siano privi di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotati dell’arredo indispensabile per la residenza, incluse le relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo l’attività di costruzione o vendita di immobili ai quali si applica l’aliquota ordinaria del 6,1 mille; l’aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non locato; 

-          4 per mille per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, concederanno, con regolare e registrato contratto, in affitto alla  “Società per la casa”, associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le abitazioni stesse ai soggetti che abbiano fatto richiesta di avere un alloggio in affitto e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i proprietari o titolari dei diritti reali di cui all’art.3, comma 1, del Decreto legislativo 504/92, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune  perché li dia successivamente in locazione;

-          4 per mille per il caso di immobili adibiti ad uso abitativo (e relative pertinenze) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”). Coloro che intendono utilizzare questa aliquota devono compilare apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Urp del Comune.        

 

2. di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale, per la  generalità dei casi, nella misura di € 150,00;

   e di applicare l'aumento della citata detrazione dell'Imposta comunale sugli immobili anno 2005 per l'abitazione principale da € 150,00  ad € 190,00 e da € 150,00 ad € 240,00 esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi i particolari requisiti e secondo le modalità meglio specificate in premessa, con riferimento all'1/1/2005, (ai sensi dell'art.8, comma 3, del Decreto legislativo 30.12.92, n.504 nel testo modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n.662 e dal Decreto legge 11 marzo 1997, n.50), con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione così maggiorata la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli;

 

3. di far applicare agli uffici competenti le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti;

 

   4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi di legge.