Estratto delibera C.C. n. 17 del 20/02/2008
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“Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2008 nella misura del 6,6‰;
Di confermare per l'anno 2008 nella misura del 5‰ l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, ed alle pertinenze, indicate rispettivamente negli articoli. 16 e 18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
Di confermare altresì per l'anno 2008 nella misura del 7‰ l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati per un periodo superiore a mesi 6;
Di approvare altresì l'aumento della detrazione da € 103,29 a € 154,94 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
1 - PENSIONATI
a) Con appartamento che è, all'1/1/2008, abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un massimo di n. 2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora si tratti di cantine o soffitte), C6 o C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.
b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito complessivo annuo da pensione, riferito all'anno 2007, non superiore a € 10.439,03 lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona, elevato a € 17.193,71 nel caso di famiglia, nella definizione prevista dal Regolamento anagrafico, composta da due persone.
I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di € 1.127,21 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.
Sono pertanto escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte, oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio.
2 - ALTRE SITUAZIONI DI BISOGNO
a. l'appartamento, all'1/1/2008 deve essere abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un massimo di n.2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora si tratti di cantine o soffitte), C6 o C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.
b. Famiglia anagrafica composta da almeno due componenti all'1/1/2008 con un reddito familiare complessivo non superiore a € 17.193,71 annui lordi; reddito aumentato di € 3.070,32 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2007.
Le detrazioni previste devono rispettare la seguente procedura:
Ø Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere autocertificato dal contribuente nelle forme di legge, pena l’esclusione, sotto la sua responsabilità, su appositi moduli che saranno forniti dalla Amministrazione.
Ø Nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.504/1992.
Ø Il contribuente che si trova nelle condizioni di poter usufruire della agevolazione provvede direttamente, al momento del pagamento del tributo, ad applicare la detrazione spettante.
Ø L'autocertificazione che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al Comune entro il mese di luglio 2008.
Ø Il modulo di autocertificazione deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione, l'imposta da pagare sia azzerata.” ”
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