Codice Ente CO-35032
DELIBERAZIONE N. 4
in data: 18.01.2005
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 ED APPLICAZIONE AUMENTO DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
L’anno duemilacinque il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
1) PANIZZA MAURO |
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Presente |
2) BOSI ARMANDO |
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Presente |
3) CAGNOLATI SONIA |
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Presente |
4) BATTINI FERDINANDO |
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Presente |
5) BARONI MASSIMO |
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Assente |
6) SACCHI ENRICO |
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Presente |
Totale presenti: 5 Totale assenti : 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. FERNANDO ROVANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAG. MAURO PANIZZA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
N. 4 in data 18.01.2005
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 ED APPLICAZIONE AUMENTO DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.
Richiamato l’art. 27 della Legge 448 del 28/12/01 comma 8, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che quest’anno è il 28/02/2005;
Visto che l’art. 6, del D.Lgs.504/92, al secondo comma, come modificato dalla legge n. 662, stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰ nè superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o presenti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Considerato che le aliquote che si propongono per l’anno 2005 possono garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costanti negli anni;
Rilevato che, ove la deliberazione non viene adottata entro tale termine suddetto, si applica l'aliquota minima del 4‰ (quattropermille);
Visto il comma 55 dell'art. 3 della citata Legge Finanziaria n. 662 che modifica l'art. 8 del D.Lgs. 30/12/92 n. 52 che dispone al comma 3: "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.";
Visto l'art. 3 del D.L. 50 del 11/03/97, convertito con modificazioni in L 09.05.97 N.122, che così dispone: "la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale";
Vista la necessità di adeguare annualmente i limiti di reddito previsti per le agevolazioni, in riferimento agli indici proposti dall’ISTAT sulla base dell’aumento delle pensioni e dei dati dell’inflazione (perequazione automatica);
Considerato altresì che, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2005, del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, le aliquote dell'I.C.I. e le relative detrazioni come stabilite con gli atti deliberativi sopra richiamati non danno luogo a squilibri di bilancio, fino a che l'aliquota ridotta e l'aumento della detrazione d'imposta sono applicate soltanto all'abitazione principale intesa quale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa anch'essi purché residenti nel Comune;
Vista la Circolare 96/E del 04/04/97 Ministero delle Finanze Dip. Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale;
Ritenuto che stabilire una aliquota ridotta per i contribuenti che possiedono l'alloggio in proprietà costituisca incentivo per l'ampliamento di tale categoria ritenuta meritevole di promozione e di tutela da parte dell’ordinamento comunale;
Visti e letti i seguenti pareri (allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso):
- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della ragioneria comunale D.ssa Virna Vezzani;
Con voti unanimi favorevoli;
1) Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 nella misura del 6,6‰ ;
2) Di determinare per l'anno 2005 nella misura del 5‰ l'aliquota da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, ed alle pertinenze, indicate rispettivamente negli articoli. 16 e 18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
3) Di determinare altresì per l'anno 2005 nella misura del 7‰ l'aliquota da applicarsi agli alloggi non locati per un periodo minimo di mesi 6;
4) Di approvare altresì l'aumento della detrazione da € 103,29 a € 154,94 sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
1 - PENSIONATI
a) Con appartamento che è, all'1/1/2005, abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un massimo di n.2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora si tratti di cantine o soffitte), C6 o C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.
b) di essere in condizione non lavorativa, con un reddito annuo da pensione, riferito all'anno 2004, non superiore a € 9.895,07 lordi nel caso di famiglia anagrafica costituita da un'unica persona, elevato a € 16.297,76 nel caso di famiglia, nella definizione prevista dal Regolamento anagrafico, composta da due persone.
I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di € 1.068,48 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente.
Sono pertanto escluse dalle suddette agevolazioni le famiglie composte, oltre che dal pensionato, da altre persone non pensionate titolari di reddito proprio;
2 - ALTRE SITUAZIONI DI BISOGNO
a. l'appartamento, all'1/1/2005 deve essere abitato e l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione con un massimo di n.2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora si tratti di cantine o soffitte), C6 o C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.
b. Famiglia anagrafica composta da almeno due componenti all'1/1/2005 con un reddito familiare non superiore a € 16.297,76 annui lordi nel caso di famiglia di due componenti, reddito aumentato di € 2.910,33 per ogni componente superiore al secondo. Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2004.
Le detrazioni previste devono rispettare la seguente procedura:
Ø Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere autocertificato dal contribuente nelle forme di legge, pena l’esclusione, sotto la sua responsabilità, su appositi moduli che saranno forniti dalla Amministrazione.
Ø Nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.504/1992.
Ø Il contribuente che si trova nelle condizioni di poter usufruire della agevolazione provvede direttamente, al momento del pagamento del tributo, ad applicare la detrazione spettante.
Ø L'autocertificazione che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al Comune entro il mese di luglio 2005.
Ø Il modulo di autocertificazione deve essere presentato anche nel caso in cui, in seguito all'applicazione della maggiore detrazione, l'imposta da pagare sia azzerata;
5) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ad intervenuta esecutività della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario
RAG. MAURO PANIZZA DR. FERNANDO ROVANI
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente Il Segretario
RAG. MAURO PANIZZA DR. FERNANDO ROVANI
· Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
· Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco N° _________ ).
(art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)
Il Segretario Comunale
Addì _________________ DR. FERNANDO ROVANI
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
Il Segretario Comunale
Addì _________________ DR. FERNANDO ROVANI