PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 66 DEL 17/12/2008

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALQUOTE ICI PER L’ESERCIZIO 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 4 della legge 23.10.92, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli enti territoriali;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.92, n. 504, emanato per l’attuazione della predetta delega, che al Capo I°, istituisce a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.96, n.662 ed integrato dall’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.97, n. 449, il quale fissa i limiti minimo e massimo entro i quali determinare le aliquote ICI;

 

VISTO l’art.8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, che stabilisce che “A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”;

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 101 del 04.12.1998, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm., e successivamente modificato con delibera consiliare n. 54 del 28.09.1999 e n. 3 del 24.01.2001;

 

VISTO altresì il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.102 del 04/12/1998 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.01, n. 65 del 19.12.01 e n.63 del 20/12/2007;

 

VISTO l’art. 1, comma 156 della legge finanziaria 2007 che modifica l’art.6, comma 1 del D.lgs. 504/1992 individuando l’organo competente a fissare le aliquote ICI nel Consiglio comunale;

 

RITENUTO di dover approvare le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 confermandole senza alcuna variazione rispetto all’esercizio 2008, e specificatamente:

- aliquota ordinaria nella misura del 7,0 per mille,

- aliquota per abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

 

RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l’immobile adibito ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, nella misura di € 116,00, salvo prevedere ulteriori detrazioni di imposta limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall’art. 8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, individuate come segue:

A) PENSIONATI: detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00,

B) FAMIGLIE CON SITUAZIONI “DEBOLI”: detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00, e per le quali si specificano nel dispositivo del presente atto i requisiti da possedere, le relative limitazioni ed i relativi criteri applicarivi;

C) FAMIGLIE NUMEROSE: detrazione per abitazione principale elevata ad € 180,00,

 

VISTO l’art.58, comma 4, del D.Lgs. n.446/97, il quale dispone che le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’ICI sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile di Area, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 della L. n. 267/2000 e successive modificazioni;

 

DELIBERA

 

1. di determinare per l’anno 2009, confermandole senza alcuna variazione rispetto all’esercizio 2008, le seguenti aliquote:

- ordinaria nella misura del 7,0 per mille,

- per abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

 

2. di disporre la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera ad intervenuta esecutività della stessa.