ESTRATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 63 DEL 20/12/2007
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI PER L’ESERCIZIO 2008 E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) di integrare, per le motivazioni esposte in narrativa, e con decorrenza 1° gennaio 2008, l’art. 15 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con l’inserimento della lettera d) come di seguito riportato, che prevede una nuova fattispecie di abitazione principale, ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’eventuale aliquota ridotta.
Pertanto il nuovo art.15 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, integrato con la lettera d) risulta il seguente:
"Articolo 15: Abitazione principale
1.In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari abitualmente dimorano; unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa risulti non locata) ai fini della detrazione e dell’eventuale aliquota ridotta sono equiparate all’abitazione principale* se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai componenti il suo nucleo familiare.
c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e oggetto di contratto di locazione con affitto concordato, ai sensi dell’accordo territoriale siglato tra le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini della Provincia di Reggio Emilia.
d) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, sia in linea retta che collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale.
2.Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale mediante denuncia o autodichiarazione con indicazione delle relative motivazioni;"
2) di confermare, al fine di far fronte alle esigenze emerse nel bilancio di previsione per l’anno 2008, le seguenti aliquote ICI:
- ordinaria nella misura del 7,0 per mille,
- per abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;
3) di rideterminare la detrazione per l’immobile adibito ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, nella misura di € 116,00;
4) di elevare, nelle misure di seguito riportate, la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall’art.8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) PENSIONATI: detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00.
- Il contribuente deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all’1/1/2008. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.
- Il contribuente deve avere come unico reddito, riferito all’anno 2007 ed all’intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, solo quello di pensione per un importo annuo lordo non superiore ad € 10.500,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due o più persone, tutte in condizioni non lavorative, tale limite viene aumentato di € 2.500,00 annui lordi per ogni altro componente.
- Gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altre unità immobiliari che non siano una parte dell’abitazione principale in argomento e relative pertinenze.
B) FAMIGLIE CON SITUAZIONI "DEBOLI": detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00.
- Per situazioni deboli si intendono tutte quelle famiglie in cui si verifica una delle seguenti situazioni: a) forte incertezza del reddito, come lavoratori in CIG, mobilità, disoccupazione, lavoratori stagionali, interinali, a progetto o Co.Co.Co; b) famiglie composte da un solo genitore con figli fiscalmente a carico, c) portatori di handicap.
- Il contribuente inoltre deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all’1/1/2008. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.
- Il contribuente deve altresì avere un reddito, riferito all’anno 2007 ed all’intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, di un importo annuo lordo non superiore ad € 18.000,00 indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare.
- Il portatore di handicap deve appartenere al nucleo familiare del contribuente, deve essere in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100%, e risultare essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5/2/92 n.104.
-Tale ulteriore detrazione non è applicabile alle famiglie composte da un solo componente, salvo non sia esso stesso portatore di handicap come sopra specificato.
C) FAMIGLIE NUMEROSE: detrazione per abitazione principale elevata ad € 180,00.
- Il contribuente deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all’1/1/2008. Nel caso in cui l’immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.
- Deve avere un nucleo familiare composto da almeno 5 (cinque) unità ed i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’imposta sulle persone fisiche all’1/1/2008.
- Il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2007, non deve superare € 31.000,00 lordi annui nel caso di famiglia con 5 (cinque) componenti; tale limite viene aumentato di € 3.000,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il quinto.
- Gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altre unità immobiliari che non siano una parte dell’abitazione principale in argomento e relative pertinenze.
5) di determinare in relazione al punto precedente i seguenti criteri applicativi:
I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Guastalla entro e non oltre il 30.11 di ogni anno, a mezzo raccomandata o tramite consegna all’Ufficio URP, la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2007 del contribuente e di tutti i componenti del nucleo familiare, oppure a discrezione, copia delle relative dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2008, o Mod. Unico 2008 o copia modello Cud/2008;
- dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza anagrafica;
d) codice fiscale;
e) numero persone componenti il nucleo famigliare;
f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;
g) per la categoria denominata "FAMIGLIE CON SITUAZIONI DEBOLI" occorre dichiarare il possesso dei particolari requisiti richiesti, e, nel caso di portatore di handicap, l’attestato di invalidità civile al 100%;
h) dati catastali dell’immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
i) dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
j) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);
k) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, e non possiedono nessuna proprietà immobiliare che non sia una parte dell’abitazione principale in argomento e relative pertinenze.
6) di disporre la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera ad intervenuta esecutività della stessa.