CODICE ISTAT- 016
CODICE CATASTALE C219 COMUNE: CASTELNOVO NE� MONTI
PROVINCIA: REGGIO NELL�EMILIA
ANNO DI RIFERIMENTO:2011
(omissis)
1) DI CONFERMARE per l�anno 2011 le aliquote dell�imposta comunale sugli immobili gi� deliberate per l�anno 2010 e quindi:
a) ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ASSIMILATI : aliquota ridotta - 6,5 per mille
Tale aliquota � applicabile per l�abitazione principale � nonch� per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze, non esenti in base al disposto dell�articolo 1 del Decreto Legge n. 93/2008;
b) ABITAZIONI AFFITTATE CON CONTRATTO REGISTRATO: aliquota del 6,7 per mille.
Tale aliquota � applicabile per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all�Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2011;
c) ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO : aliquota maggiorata - 7 per mille.
Tale aliquota � applicabile a tutti gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze � diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) AREE FABBRICABILI: aliquota maggiorata - 7 per mille;
e) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI : aliquota ordinaria del 6,7 per mille.
Tale aliquota � applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;
2) DI CONFERMARE per l�anno 2011, per i casi in cui non risulta applicabile l�esenzione disposta dall�art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, la detrazione spettante per l�abitazione principale nella misura di Euro 145,00;
3) DI DARE ATTO che l�articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) ha disposto- gi� a decorrere dall�anno d�imposta 2008 - l�esenzione dall�imposta comunale sugli immobili per le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d�imposta , nonch� per quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccezion fatta per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall�art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/1992;
4) DI DARE ATTO altres� che il Ministero dell�Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009, ha definitivamente chiarito la questione relativa all�esenzione per le unit� immobiliari assimilate all�abitazione principale stabilendo che l�esenzione dall�imposta compete unicamente per le fattispecie di assimilazione previste dalla legge e recepite dai regolamenti comunali ossia, per quanto concerne il comune di Castelnovo ne� Monti, per le sole seguenti fattispecie:
a) abitazioni in comodato ai parenti fino al secondo grado, purch� siano rispettate tutte le condizioni prescritte dall�art. 13 del vigente Regolamento Comunale I.C.I;
b) abitazioni possedute da anziano o disabile, che ha acquistato la propria residenza in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata;
5) DI DARE ATTO pertanto che, per i motivi esposti al punto 4), l�esenzione non compete invece per gli immobili concessi in uso gratuito ad affini fino al primo grado assimilati all�abitazione principale ai soli fini dell�aliquota ridotta dall�art. 13 del vigente Regolamento Comunale I.C.I.;
(omissis)
Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell�originale della deliberazione