CODICE ISTAT- 016
CODICE CATASTALE C219 COMUNE: CASTELNOVO NE’ MONTI
PROVINCIA: REGGIO NELL’EMILIA
ANNO DI RIFERIMENTO:2011
(omissis)
1) DI CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già deliberate per l’anno 2010 e quindi:
a) ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ASSIMILATI : aliquota ridotta - 6,5 per mille
Tale aliquota è applicabile per l’abitazione principale – nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze, non esenti in base al disposto dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 93/2008;
b) ABITAZIONI AFFITTATE CON CONTRATTO REGISTRATO: aliquota del 6,7 per mille.
Tale aliquota è applicabile per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2011;
c) ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO : aliquota maggiorata - 7 per mille.
Tale aliquota è applicabile a tutti gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze – diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) AREE FABBRICABILI: aliquota maggiorata - 7 per mille;
e) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI : aliquota ordinaria del 6,7 per mille.
Tale aliquota è applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;
2) DI CONFERMARE per l’anno 2011, per i casi in cui non risulta applicabile l’esenzione disposta dall’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura di Euro 145,00;
3) DI DARE ATTO che l’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) ha disposto- già a decorrere dall’anno d’imposta 2008 - l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta , nonché per quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccezion fatta per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/1992;
4) DI DARE ATTO altresì che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009, ha definitivamente chiarito la questione relativa all’esenzione per le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale stabilendo che l’esenzione dall’imposta compete unicamente per le fattispecie di assimilazione previste dalla legge e recepite dai regolamenti comunali ossia, per quanto concerne il comune di Castelnovo ne’ Monti, per le sole seguenti fattispecie:
a) abitazioni in comodato ai parenti fino al secondo grado, purchè siano rispettate tutte le condizioni prescritte dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale I.C.I;
b) abitazioni possedute da anziano o disabile, che ha acquistato la propria residenza in un istituto di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata;
5) DI DARE ATTO pertanto che, per i motivi esposti al punto 4), l’esenzione non compete invece per gli immobili concessi in uso gratuito ad affini fino al primo grado assimilati all’abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale I.C.I.;
(omissis)
Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell’originale della deliberazione