PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

CODICE ISTAT- 016

 

CODICE CATASTALE   C219    COMUNE: CASTELNOVO NE’ MONTI

 

PROVINCIA: REGGIO NELL’EMILIA

 

ANNO DI RIFERIMENTO:2010

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  23      DEL             18/03/2010 AVENTE PER OGGETTO “    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE   E DETRAZIONI  D’IMPOSTA   PER L’ANNO 2010 – CONFERMA”

 

(omissis)

D E L I B E R A

 

1)       DI CONFERMARE per l’anno 2010 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  già deliberate per l’anno 2009 e quindi:

 

a)       ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ASSIMILATI :  aliquota ridotta  - 6,5 per mille

Tale aliquota è applicabile per l’abitazione principale – nonché  per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze, non esenti in base al disposto dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 93/2008;

 

b)       ABITAZIONI AFFITTATE CON CONTRATTO REGISTRATO:   aliquota del 6,7 per mille.

Tale aliquota è applicabile  per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze  affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2009;

 

c)       ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO : aliquota maggiorata - 7 per mille.

Tale aliquota è applicabile a tutti gli immobili ad uso abitativo -  e relative pertinenze – diversi  da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);

 

d)       AREE FABBRICABILI: aliquota maggiorata - 7 per mille;

 

e)       ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI : aliquota ordinaria del 6,7 per mille.

Tale aliquota è applicabile  a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere  precedenti;

           

 

 

2)       DI  CONFERMARE   per l’anno 2010,  per i casi in cui non risulta applicabile l’esenzione disposta dall’art. 1 del Decreto Legge  n. 93 del 27/05/2008, la detrazione spettante   per       l’abitazione principale  nella misura di Euro 145,00;

 

 

 

 

3) DI DARE ATTO che l’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) ha disposto- già a decorrere dall’anno d’imposta 2008 - l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta , nonché per quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccezion fatta per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/1992;

 

 

 

 (omissis)

 

 

Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell’originale della deliberazione