CODICE ISTAT- 016
CODICE CATASTALE C219 COMUNE: CASTELNOVO NE’ MONTI
PROVINCIA: REGGIO NELL’EMILIA
ANNO DI RIFERIMENTO:2009
(omissis)
1) DI CONFERMARE per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già deliberate per l’anno 2008 e quindi:
a) ABITAZIONE PRINCIPALE ED IMMOBILI ASSIMILATI : aliquota ridotta - 6,5 per mille
Tale aliquota è applicabile per l’abitazione principale – nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze, non esenti in base al disposto dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 93/2008;
b) ABITAZIONI AFFITTATE CON CONTRATTO REGISTRATO: aliquota del 6,7 per mille.
Tale aliquota è applicabile per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2009;
c) ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO : aliquota maggiorata - 7 per mille.
Tale aliquota è applicabile a tutti gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze – diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) AREE FABBRICABILI: aliquota maggiorata - 7 per mille;
e) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI : aliquota ordinaria del 6,7 per mille.
Tale aliquota è applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;
2) DI CONFERMARE per l’anno 2009, per i casi in cui non risulta applicabile l’esenzione disposta dall’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura di Euro 145,00;
3) DI DARE ATTO che l’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) ha disposto- già a decorrere dall’anno d’imposta 2008 - l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta , nonché per quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccezion fatta per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/1992;
(omissis)
Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell’originale della deliberazione