CODICE ISTAT- 016
CODICE CATASTALE C219 COMUNE: CASTELNOVO NE’ MONTI
PROVINCIA: REGGIO NELL’EMILIA
ANNO DI RIFERIMENTO:2008
(omissis)
1) DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già deliberate per l’anno 2007 e quindi:
a) aliquota ridotta del 6,5 per mille per l’abitazione principale –nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze;
b) aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze – diversi dall’abitazione principale di cui alla precedente lettera a), con esclusione tuttavia degli immobili di cui alla successiva lettera c);
c) aliquota del 6,7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - diversi da quelli di cui alla lettera a) - affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2008;
d) aliquota maggiorata del 7 per mille per le aree fabbricabili;
e) aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;
2) DI CONFERMARE per l’anno 2008 la detrazione spettante per l’abitazione principale (a carico del bilancio comunale) nella misura di Euro 145,00;
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, L. n. 504/1992 (introdotto dall’art. 1, comma 5, Legge n. 244/2007) è stata prevista (a carico del bilancio dello Stato) una ulteriore detrazione d’imposta per l’abitazione principale pari all’ 1,33 per mille della relativa base imponibile e comunque non superiore ad Euro 200,00, non applicabile tuttavia agli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4) DI DARE ATTO che, a seguito della variazione apportata all’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con delibera consiliare n. 12 del 07/02/2005 è equiparata all’abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado o agli affini fino al primo che la occupano quale abitazione principale a condizione che vi risiedano anche anagraficamente e che venga presentata al comune apposita comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento medesimo, mentre restano equiparate alla abitazione principale sia ai fini della aliquota ridotta che ai fini della detrazione d’imposta le seguenti due fattispecie:
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato o uso gratuito a un parente o affine entro il terzo grado, disabile al 100% (ai sensi e per gli effetti della Legge 5.2.1992, n. 104), a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale, possieda solo quest’unica unità abitativa; tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa si prospetta;
(omissis)
Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell’originale della deliberazione