CODICE ISTAT- 016

 

CODICE CATASTALE   C219    COMUNE: CASTELNOVO NE’ MONTI

 

PROVINCIA: REGGIO NELL’EMILIA

 

ANNO DI RIFERIMENTO:2008

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 12/02/2008 AVENTE PER OGGETTO “    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE   E DETRAZIONI  D’IMPOSTA   PER L’ANNO 2008 – CONFERMA”

 

(omissis)

 

D E L I B E R A

 

1)       DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  già deliberate per l’anno 2007 e quindi:

 

a)       aliquota ridotta del 6,5 per mille per l’abitazione principale –nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze;

 

b)       aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo -  e relative pertinenze – diversi  dall’abitazione principale di cui alla precedente  lettera a), con esclusione tuttavia degli immobili  di cui alla successiva lettera c);

 

c)       aliquota del 6,7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - diversi da quelli di cui alla lettera a) - affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2008;

 

d)       aliquota maggiorata del 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

e)       aliquota ordinaria del 6,7 per mille,  applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere  precedenti;

           

2)       DI  CONFERMARE   per l’anno 2008 la detrazione spettante   per       l’abitazione principale (a carico del bilancio comunale) nella misura di Euro 145,00;

 

3)       DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2-bis, L.  n. 504/1992 (introdotto dall’art. 1, comma 5, Legge n. 244/2007) è stata prevista (a carico del bilancio dello Stato) una ulteriore detrazione d’imposta per l’abitazione principale pari all’ 1,33 per mille della relativa  base imponibile e comunque non superiore ad Euro 200,00, non applicabile tuttavia agli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

4)  DI DARE ATTO  che, a seguito della variazione apportata all’art. 13 del  Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con delibera consiliare n. 12 del 07/02/2005 è  equiparata all’abitazione principale  ai soli fini dell’aliquota ridotta  l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado o agli affini fino al primo che la occupano quale abitazione principale a condizione che vi risiedano anche anagraficamente e che venga presentata al comune apposita comunicazione, nei termini  e con le modalità previsti dal Regolamento medesimo,  mentre restano equiparate alla abitazione principale sia ai fini della aliquota ridotta che ai fini della detrazione d’imposta le seguenti due fattispecie:

-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

- l’unità immobiliare concessa in comodato o uso gratuito a un parente o affine entro il terzo grado, disabile al 100% (ai sensi e per gli effetti della Legge 5.2.1992, n. 104), a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale, possieda solo quest’unica unità abitativa; tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa si prospetta;

(omissis)

 

Si attesta che gli elementi contenuti nel sopra riportato estratto sono conformi a quelli contenuti nell’originale della deliberazione