COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI

Provincia di Reggio Emilia

Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 5 dicembre 2006 adottata dal Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2007

(omissis)

D E L I B E R A

  1. DI DETERMINARE le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti per l’anno 2007 nel seguente modo:

  1. aliquota ridotta del 6,5 per mille per l’abitazione principale –nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze;
  2. aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze – diversi dall’abitazione principale di cui alla precedente lettera a), con esclusione tuttavia degli immobili di cui alla successiva lettera c);
  3. aliquota del 6,7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - diversi da quelli di cui alla lettera a) - affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2007;
  4. aliquota maggiorata del 7 per mille per le aree fabbricabili;
  5. aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;

  1. DI DETERMINARE la detrazione spettante per abitazione principale per l’anno d’imposta 2007 nella misura di Euro 145,00;

3) DI DARE ATTO che, a seguito della variazione apportata all’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con delibera consiliare n. 12 del 07/02/2005 è equiparata all’abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado o agli affini fino al primo che la occupano quale abitazione principale a condizione che vi risiedano anche anagraficamente e che venga presentata al comune apposita comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento medesimo, mentre restano equiparate alla abitazione principale sia ai fini della aliquota ridotta che ai fini della detrazione d’imposta le seguenti due fattispecie:

-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

- l’unità immobiliare concessa in comodato o uso gratuito a un parente o affine entro il terzo grado, disabile al 100% (ai sensi e per gli effetti della Legge 5.2.1992, n. 104), a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale, possieda solo quest’unica unità abitativa; tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa si prospetta;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano

 

DELIBERA inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.