COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Provincia di Reggio nell’Emilia
Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2005 adottata dal Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) in materia di aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2005.
(omissis)
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti per l’anno 2005 nel seguente modo:
- aliquota ridotta del 6,5 per mille per l’abitazione principale –nonché per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze;
- aliquota maggiorata del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo - e relative pertinenze – diversi dall’abitazione principale di cui alla precedente lettera a), con esclusione tuttavia degli immobili di cui alla successiva lettera c);
- aliquota del 6,7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - diversi da quelli di cui alla lettera a) - affittati con contratto regolarmente registrato, a condizione che venga presentata all’Ufficio Entrate del Comune apposita comunicazione con allegata copia del contratto medesimo entro il termine tassativo del 31/12/2005;
- aliquota maggiorata del 7 per mille per le aree fabbricabili;
- aliquota ordinaria del 6,7 per mille, applicabile a tutte le altre tipologie di immobili non comprese nelle lettere precedenti;
2) DI DETERMINARE la detrazione spettante per abitazione principale per l’anno d’imposta 2005 nella misura di Euro 130,00;
3) DI DARE ATTO che a seguito della variazione apportata all’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili con delibera consiliare n. 12 del 07/02/05 è equiparata all’abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado o agli affini fino al primo che la occupano quale abitazione principale a condizione che vi risiedano anche anagraficamente e che venga presentata al comune apposita comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento medesimo, mentre restano equiparate alla abitazione principale sia ai fini della aliquota ridotta che ai fini della detrazione d’imposta le seguenti due fattispecie:
-l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato o uso gratuito a un parente o affine entro il terzo grado, disabile al 100% (ai sensi e per gli effetti della Legge 5.2.1992, n. 104), a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale, possieda solo quest’unica unità abitativa; tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa si prospetta;
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano
DELIBERA inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.