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COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 DEL 29/01/2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2007
[omissis]
Ritenuto, pertanto, di:
§ ridurre l’aliquota già deliberata per l’anno 2006 dell’1 per mille in relazione alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e di fissarla, dunque, al 4,0 per mille;
§ aumentare l’aliquota per i fabbricati appartenenti al gruppo “D” al 7 per mille,
§ confermare l’aliquota per le aree edificabili al 7 per mille,
§ fissare l’aliquota maggiorata del 9 per mille per le abitazioni che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2007;
§ di fissare l’aliquota al 6,3 per mille per tutti gli altri tipi di immobili,
Considerata l’opportunità di mantenere la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale deliberata per l’anno 2006 pari ad € 132,00;
Accertato che, dopo approfondita analisi, dal punto di vista soggettivo si sono isolate specifiche e limitate situazioni di effettivo disagio sociale per le quali si ritiene opportuno avvalersi della possibilità di elevare ulteriormente la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a € 168,00 per specifiche e limitate situazioni di effettivo disagio sociale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Ritenuto che, con riferimento alle valutazioni richiamate al capoverso precedente, meritano riconoscimento esclusivamente le situazioni di più grave disagio economico – sociale;
Ritenuto, dunque, di elevare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale a € 168,00 sulla base dei seguenti criteri:
- sono destinatari dell’aumento a € 168,00 della detrazione per l’abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate:
1) pensionati di età non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a € 6.713,94 annui lordi (reddito risultante dal punto 1 della certificazione di cui all’art. 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600) e il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi € 11.100,00 più € 850,00 per ogni persona a carico;
2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale complessivo ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a € 10.845,59;
3) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale complessivo ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a € 11.100,00 più € 850,00 per ogni persona a carico;
4) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;
– l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell’abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze;
– tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all’anno 2006;
– per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe del Comune di residenza all’1.1.2007;
- la condizione soggettiva di pensionato, di disoccupato, di portatore di handicap deve sussistere alla data del 1.1.2007;
– il soggetto passivo, per avvalersi dell’agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al Comune di Casalgrande, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 16 dicembre 2006 apposita dichiarazione sostituiva sui modelli predisposti dall’ufficio tributi del Comune ai sensi degli artt. 46 e 47 della L. 445 del 28 dicembre 2000;
– l’indebita applicazione della maggiore detrazione ICI da parte dei soggetti passivi verrà punita con l’applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge;
[omissis]
1) Di determinare nel modo seguente le aliquote ICI per l’anno 2007:
a) Un’aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui alle seguenti lettere b), c), d) ed e);
b) Un’aliquota ridotta pari al 4,0 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
c) Un’aliquota pari al 7,0 per mille per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”;
d) Un’aliquota pari al 7,0 per mille per le aree fabbricabili;
e) Un aliquota maggiorata pari al 9 per mille per le abitazioni che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2007 e pertinenze.
2) Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e , pertanto, per l’anno 2007:
a) di fissare in € 132,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) di fissare in € 168,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa;
3) Di approvare conseguentemente detti requisiti, esposti dettagliatamente in narrativa.
[omissis]