DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°  274    DEL  14/12/2004

 
Oggetto:  Imposta Comunale Sugli Immobili (ici) -  Determinazioni delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2005
 

LA GIUNTA COMUNALE

[…]
Ritenuto, dunque, di confermare le aliquote già deliberate per l’anno 2004, pari al 5,5 per mille, in relazione alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 6,3 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
 
Ritenuto di introdurre l’aliquota maggiorata del 9 per mille per le abitazioni non locate (sfitte), cioè vuote, prive di contratto di locazione, o a disposizione da almeno due anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2005;
 
Considerata l’opportunità di mantenere la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale deliberata per l’anno 2004 pari ad € 132,00;
 
Accertato che, dopo approfondita analisi, dal punto di vista soggettivo si sono isolate specifiche e limitate situazioni di effettivo disagio sociale per le quali si ritiene opportuno avvalersi della possibilità di elevare ulteriormente la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a € 168,00 per specifiche e limitate situazioni di effettivo disagio sociale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
 
Ritenuto che, con riferimento alle valutazioni richiamate al capoverso precedente, meritano riconoscimento esclusivamente le situazioni di più grave disagio economico – sociale;
 
Ritenuto, dunque, di elevare la detrazione I.C.I. per l’abitazione principale a € 168,00 sulla base dei seguenti criteri:
 
–                sono destinatari dell’aumento a € 168,00 della detrazione per l’abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate:
 
1)      pensionati di età non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a € 6.713,94 annui lordi (reddito risultante al punto 1 della certificazione di cui all’art. 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600) e il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi € 11.100,00 più € 850,00  per ogni persona a carico;
 
2)      disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale complessivo ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a € 10.845,59  ;
 
3)      portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale complessivo ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a € 11.100,00  più € 850,00  per ogni persona a carico;
 
4)      titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;
 
–        l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell’abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze;
 
–        tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all’anno 2004;
 
–        per nucleo familiare si intende quello risultante all’anagrafe del Comune di residenza all’1.1.2005;
 
-        la condizione soggettiva di pensionato, di disoccupato, di portatore di handicap  deve sussistere alla data del 1.1.2005;
 
–        il soggetto passivo, per avvalersi dell’agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al Comune di Casalgrande, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 20 dicembre 2005 apposita dichiarazione sostituiva sui modelli predisposti dall’ufficio tributi del Comune ai sensi degli artt. 46 e 47 della  L. 445 del 28 dicembre 2000;
 
–        l’indebita applicazione della maggiore detrazione ICI da parte dei soggetti passivi verrà punita con l’applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge;
 
 […]
 

DELIBERA

 
1)       Di determinare nel modo seguente le aliquote ICI per l’anno 2005:
a)         Un’aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;
b)         Un’aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
c)         Un aliquota maggiorata pari al 9 per mille per le abitazioni non locate (sfitte), cioè vuote, prive di contratto di locazione, o a disposizione da almeno due anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2005 e pertinenze.
 
2)       Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e , pertanto, per l’anno 2005:
a)         di fissare in € 132,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b)         di fissare in € 168,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa;
 
3)       Di approvare conseguentemente detti requisiti, esposti dettagliatamente in narrativa.
[…]