PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA N.27 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/05/2011

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE  DELLE ALIQUOTE   E DETRAZIONI  D’IMPOSTA  PER L’ANNO 2011 - CONFERMA.

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS……

 

D E L I B E R A

 

1)      DI CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  già deliberate per l’anno 2010 di seguito elencate:

 

A) aliquota ridotta del 5,8 per mille per l’abitazione principale – nonché  per gli immobili ad essa equiparati per legge e per regolamento - e relative pertinenze, non esenti in base al disposto del sopra citato art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008,  (immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 ed unità immobiliari concesse in comodato o uso gratuito al parente entro il secondo grado che la occupa quale abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliare concesse in comodato o uso gratuito ai figli che la utilizzano come abitazione principale per le quali vige l’esenzione)

 

B) Aliquota del 6,2 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)  – C/3 (laboratori arti e mestieri) e per tutto il gruppo D.

 

C) Aliquota del 7 per mille (aliquota ordinaria) per unità immobiliari diverse da quelle indicate nei precedenti punti.

 

2)      DI  CONFERMARE   per l’anno 2011,  per i casi in cui non risulta applicabile l’esenzione disposta dall’art. 1 del Decreto Legge  n. 93 del 27/05/2008, la detrazione spettante  per l’abitazione principale  nella misura di Euro 258,23;

 

3) DI DARE ATTO che l’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) ha disposto- già a decorrere dall’anno d’imposta 2008 - l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta , nonché per quelle ad esse assimilate in base al Regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, eccezion fatta per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/1992;