DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 15.02.2005
 
Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI  - I.C.I. - DISCIPLINA E ALIQUOTE ANNO 2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il D.Lgs. 504/92, concernente "Riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell'art. 4 della L. 421/92”;
 
VISTO il Titolo I° - capo 1° del D.Lgs. suddetto, che istituisce per l'anno 1993 l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - e ne disciplina l'applicazione;
 
VISTO in particolare l’art. 6 del suddetto D.Lgs. - che stabilisce la determinazione dell'aliquota di imposta e i termini di adozione e versamento della stessa;
 
VISTA inoltre la L. 662/96 (Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica) la quale, all’art. 3 comma 53 – che sostituisce l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, prevede che l'aliquota di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con la possiblità di diversificazione entro tale limite per determinate tipologie (immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati, immobili posseduti da Enti senza scopi di lucro);
 
VISTO l’art. 3 del D.L. 50/97 convertito nella L. 122/97 che ha modificato il testo dell’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 504/92, prevedendo che la facoltà del Comune di aumentare la detrazione per l’abitazione principale da €. 103,29 fino ad €. 258,23 possa essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale;
 
ACCERTATO che dal punto di vista soggettivo sono presenti all’interno del Comune specifiche situazioni di effettivo disagio economico e sociale;
 
VISTO altresì il Decreto Legge N. 314 del 30.12.2004, che differisce al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 da parte degli enti locali;
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a confermare e determinare le aliquote diversificate I.C.I. – anno 2004 – nel modo e nelle misure di seguito specificate:
-         4.8 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per l’unità immobiliare equiparata all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 – ultimo comma – del vigente regolamento comunale disciplinante l’imposta, qualora:
q       è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
q       l’abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d’imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale;
q       per le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;
-         7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili
 
nonchè a confermare per l'anno 2004, in € 103,29, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8 – comma 2 – del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
 
CONSIDERATO che con l’atto G.C. n. 11/2004 si provvedeva inoltre a determinare la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per il nucleo famigliare all’interno del quale fosse presente un soggetto portatore di handicap, da €. 103,29 ad €. 183,29 dando atto che per poter usufruire della detrazione di cui sopra, era necessario che alla data del 1.01.2004, il portatore di handicap fosse in possesso dell’attestato di invalidità civile al 100% e risultasse avere i requisiti di cui alla L. 104/92;
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 di confermare, per l'anno 2005, l’imposta nella misura del 4.8 per mille per l’abitazione principale e per l’unità immobiliare equiparata all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 – ultimo comma – del vigente  regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili, mentre per tutte le altre tipologie di immobili l’aliquota viene confermata nella misura del 7 per mille. La detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, viene confermata in € 103,29 secondo le modalità indicate nell’art. 8 – comma 2 – del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 
RITENUTO altresì di confermare, per l’anno 2005, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per il nucleo famigliare all’interno del quale è presente un soggetto portatore di handicap, da €. 103,29 ad €. 183,29, così come disciplinato dalla sopracitata deliberazione G.C. n. 11/04;
 
RITENUTO infine di non introdurre riduzioni o detrazioni dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui all’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, diverse da quella sopra specificata;
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il ragioniere com.le per la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 
Con votazione unanime legalmente espressa
 
D E L I B E R A
 
1)      di confermare e determinare per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote diversificate I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - per l'anno 2005 - nel modo e nelle misure di seguito riportate:
-         4.8 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per l’unità immobiliare equiparata all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 8 – ultimo comma – del vigente regolamento comunale disciplinante l’imposta, qualora:
q       è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

 
q       l’abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d’imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale;
q       per le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;
-         7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili
 
2)      di confermare per l'anno 2005, in € 103,29, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8 – comma 2 – del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
3)      di confermare altresì la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in €. 183,29, esclusivamente alle categorie di contribuenti aventi particolari requisiti e secondo le modalità meglio specificate in premessa, (ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 504/92 nel testo modificato dalla L. 662/96 e dal D.L. 50/97) con la riserva di richiedere ai soggetti passivi che hanno usufruito della detrazione così maggiorata, la documentazione comprovante lo stato personale e sociale dichiarato, per successive verifiche e controlli;
 
4)      di dare atto che per poter usufruire della suddetta detrazione di cui al precedente punto 3), il contribuente dovrà presentare, entro lo stesso termine valido per il pagamento della 1° rata I.C.I. anno 2005, e quindi entro il 30 giugno, una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente tutto quanto meglio elencato in narrativa, salvo il caso in cui la stessa non sia già stata presentata per gli anni precedenti;
 
5)      di incaricare gli uffici competenti dell’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia nel caso di violazioni ed illeciti;
 
6)      di incaricare altresì il Responsabile di Area – Servizio Contabile – Rag. Mattioli Maurizio, a provvedere agli adempimenti successivi e necessari per l'applicazione dell'imposta di che trattasi, nonché alla predisposizione di tutti gli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento;
 
7)      di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.