ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI LIGONCHIO IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011.
Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 04.02.2011
“Omissis”
- Aliquota del 2 per mille:
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;
- Aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- Aliquota ordinaria 6 per mille:
- Aliquota del 6,5 per mille:
per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;
- Detrazione per l'abitazione principale: €. 104*
Elevabile ad €. 128,00, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:
1) nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;
2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;
“Omissis”
1) DI DARE ATTO che,come meglio specificato in premessa, con D.L.27/05/2008 n.93 convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008, n.126 l’aliquota ICI (5,5 per mille) per la prima casa e le relative pertinenze, è stata abolita;
2) DI CONFERMARE anche per l’Esercizio Finanziario 2011, le restanti aliquote ICI già determinate nell’anno 2010 come di seguito riportato:
- Aliquota del 2 per mille:
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;
- Aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- Aliquota ordinaria 6 per mille:
- Aliquota del 6,5 per mille:
per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;
- Detrazione per l'abitazione principale: €. 104
Elevabile ad €. 128,00, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:
1) nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;
2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento
3) DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – cpmma 4 del D.Lgs. n.267/2000;
Ligonchio, 17.02.2011 Il Resp.del Servizio Tributi
COSMI EMANUELE