n. 014 - I.C.I. Esercizio Finanziario 2009 – Conferma aliquote già determinate nell’anno 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota è determinata dal Comune con deliberazione da adottarsi, entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;

VISTA la legge 23/12/2000, n. 388, articolo 53, comma 16 che ha stabilito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, e per l'approvazione dei regolamenti, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2008 che differisce al 31/03/2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 da parte degli Enti Locali;

VISTO l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, col quale si ribadisce che l’aliquota può essere diversificata entro il limite dal 4 al 7 per mille, con riferimento anche agli immobili diversi dalle abitazioni;

CONSIDERATO che l’Organo competente in materia di ICI è il Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1° comma 7 del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito nella legge 24/07/2008, n. 126 e dell’art. 77 Bis, comma 30 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi è sospeso, fatta eccezione per gli aumenti della TARSU;

RITENUTO, pertanto, di confermare come segue anche per l’Esercizio Finanziario 2009, le aliquote ICI già determinate nell’anno 2008, con propria deliberazione n. 055 del 20/12/2008:

 

- Aliquota del 2 per mille:

a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;

- Aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;

- Aliquota ordinaria 6 per mille:

- Aliquota del 6,5 per mille:

per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;

- Detrazione per l'abitazione principale: €. 104

Elevabile ad €. 128,00, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

1) nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

 

 

 

 

DATO ATTO che il D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni nella legge 24/07/2008, n. 126, ha abolito l’ICI per la prima casa e le relative pertinenze;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica ed il Ragioniere comunale, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come da nota allegata;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti;

 

 

DELIBERA

 

1)    DI DARE ATTO che l’aliquota ICI (5, 5 per mille) per la prima casa e le relative pertinenze, ai sensi della legge n. 126/2008, è stata abolita;

 

2)    Di CONFERMARE, così come dettagliatamente descritte in premessa che qui si intende integralmente riportata ancorché non trascritta, per l’Esercizio Finanziario 2009, le restanti aliquote ICI così come determinate nell’anno 2008;

 

3)    DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;