ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI LIGONCHIO IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008.

Delibera di Consiglio Comunale n.055 del 20/12/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

"Omissis"

- Aliquota del 2 per mille:

a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;

 

- Aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;

 

- Aliquota ordinaria 6 per mille:

 

- Aliquota del 6,5 per mille:

per seconde case, intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o, comunque, utilizzati da parenti di primo grado;

 

- Detrazione per l'abitazione principale: €. 104*

 

Elevabile ad €. 128,00, per l'unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

1) nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

 

2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a €. 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennità di accompagnamento;

 

"Omissis"

  

DELIBERA

 

1) di riconfermare, così come dettagliatamente elencate nella premessa che qui si intende integralmente riportata, ancorché non trascritta, anche per l’anno 2008 le aliquote I.C.I., già in vigore nel 2000, determinate con l’atto consiliare n. 007/2000 e confermate, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e 2007 con le deliberazioni dettagliatamente descritte nella premessa medesima;

2)    di dare atto che, in relazione alle detrazioni previste per l’abitazione principale, sono stati effettuati arrotondamenti rispetto agli importi stabiliti negli anni precedenti, al fine di agevolare il calcolo in Euro dell’imposta dovuta;

 

3)    di precisare che le denunce o le auto dichiarazioni inoltrate al servizio tributi dai soggetti passivi, al fine di poter fruire delle agevolazioni di cui al comma 1° dell’art. 13 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI, hanno valore anche per gli anni successivi, purché sussistano le condizioni di diritto e di fatto;

 

4)    di dare atto che il Comune di Ligonchio, a decorrere dall’anno 2000, provvede in forma diretta alla riscossione del tributo I.C.I. mediante proprio conto corrente postale n. 12127429, intestato al Comune di Ligonchio - I.C.I. - Servizio di Tesoreria - via E. Bagnoli, 16 - 42030 Ligonchio (RE);

 

5)    di dare atto, altresì, che si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti al Concessionario non più competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

 

6)    di stabilire che i soggetti passivi dell’imposta potranno presentare la dichiarazione degli immobili posseduti o delle modifiche intervenute nell’anno 2007, a partire dal 1° GENNAIO 2008, sino al termine massimo previsto dalla legge, così come indicato dall’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

7)    di prevedere nel Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2007, in fase di elaborazione, l’Entrata di Euro___________, all’INTERVENTO 1 01 00 00 - RISORSA 1011;

 

  1. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

 

 

 

Ligonchio, 04/04/2008 Il Resp.del Servizio Tributi

Cosmi dott.Emanuele

*Si precisa che,ai sensi della normativa vigente,non possono usufruire dell’ulteriore detrazione prevista dall’art.8 comma 2-bis del D.Lgs 504/92 i seguenti soggetti passivi:

-unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di 1^ grado (figli,genitori) che la occupano quale loro abitazione principale;

-cittadini residente all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, si detrae un’ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5.L’ulteriore detrazione comunque non superiore a 200euro,viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.