ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MATERIA DI ALIQUOTE PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005

 

 

Delibera di Giunta Comunale n.52 del 28 novembre 2004

 

OGGETTO:Imposta comunale sugli immobili – Determinazione delle aliquote per l’anno 2005;

conferma imposte e tariffe comunali per l’anno 2005.

 

 

“Omissis”

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

RITENUTO opportuno, avendone,ai sensi del predetto articolo 42,la facoltà giuridica, riconfermare anche per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. già determinate per l’anno 2000 con il sopra richiamato atto.n.007/2000 e confermate con le proprie deliberazioni n.091/2000, n.080/2001, n.055/2002 e n.054/2003 come segue:

 

-Aliquota del 2 per mille:

a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all’utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie; tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori;

 

-Aliquota del 5,5 per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale;

 

-Aliquota ordinaria 6 per mille;

 

-Aliquota del 6,5 per mille:

per seconde case,intendendosi con tale denominazione i fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non adibiti ad abitazione principale, disponibili ma utilizzati in modo saltuario o con contratto di locazione. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato gratuito o,comunque, utilizzati da parenti di primo grado;

 

-Detrazione per l’abitazione principale: € 104,00.

 

Elevabile ad €128,00 per l’unità immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:

 

1)     nucleo con 3 o più figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a € 41.316,55, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e dell’ndennità di accompagnamento;

 

2)     per le coppie residenti di sposi per i primi 3 (tre) anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a € 41.316,55 annui lordi (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IPREF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e dell’indennità di accompagnamento;

 

 

DELIBERA

 

1)     DI RICONFERMARE così come dettagliatamente elencate nella premessa che qui si intende integralmente riportata, ancorchè non trascritta, anche per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. già in vigore nel 2000, determinate con l’atto consiliare n.007/2000 e confermate per gli anni 2001,2002 e 2003, rispettivamente con le proprie deliberazioni n.091/2000, n.080/2001,n.055/2002 e n.054/2003, meglio descritte nella premessa medesima;

2)     “Omissis”

3)     “Omissis”

4)     “Omissis”

5)     “Omissis”

6)     “Omissis”

7)     “Omissis”

8)Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° del D-Lgs.n.267/2000.

 

 

 

                                                                                    Estratto di copia conforme all’originale

                                                                                                Ligonchio, 24/03/2005

                                                                                            f.to Il Segretario Comunale

                                                                                             dott.ssa Anna Lisa Garuti